STATUTO

approvato dal Sommo Pontefice Francesco l’11 maggio 2020

PREAMBOLO

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, di antica origine, affonda le proprie radici storiche nell’istituzione dei Canonici Regolari del Santo Sepolcro e nella consuetudine invalsa tra uomini valorosi di farsi investire del titolo di Cavaliere sulla tomba di Cristo nei secoli passati. Esso è stato riordinato ed arricchito di privilegi dai Sommi Pontefici i quali, per un certo periodo, hanno esercitato personalmente il ruolo di Gran Maestro dell’Ordine. L’Ordine gode di speciale benevola protezione da parte della Santa Sede in virtù dei vincoli storici, giuridici e religiosi che lo legano ad essa. La sua storia, i suoi fini, la sua struttura e la sua spiritualità gli conferiscono caratteristiche istituzionali uniche.

Sebbene l’appartenenza all’Ordine riguardi in primo luogo i fedeli laici, esso è aperto anche al clero, specialmente quello impegnato nel favorire la crescita ed il progresso spirituale di tutti i suoi membri. L’Ordine conferisce primaria importanza alla vocazione alla santità di ogni Cristiano ed aspira ad essere uno strumento di sviluppo e approfondimento della santificazione personale, nonché un ambiente nel quale la fede è praticata e vissuta in tutti i suoi contenuti.

L’Ordine, con la sua struttura e le sue attività, partecipa direttamente alla sollecitudine del Romano Pontefice in ciò che riguarda i Luoghi e le Istituzioni cattoliche in Terra Santa. Le sue finalità scaturiscono dagli insegnamenti pontifici e si collocano nel quadro generale dei fini di carità, di apostolato e di servizio alla dignità dell’essere umano, propri della Chiesa Cattolica. In particolare, il legame con Gerusalemme, specifico dell’Ordine, esige la responsabilità verso i Luoghi Santi (cf. Gal 4,26).

Il Santo Sepolcro è infatti il simbolo della comune Passione con Gesù ed alimenta la speranza nella Resurrezione (cf. Fil 3, 10-11).

TITOLO I
ISTITUZIONE

 Articolo 1
Missione

La missione specifica assegnata dal Santo Padre all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è quella di animare nella comunità ecclesiale lo zelo verso la Terra di Gesù e di sostenervi la Chiesa Cattolica e la presenza cristiana.

L’Ordine, nei suoi membri, si prefigge la pratica delle virtù evangeliche.

Articolo 2
Natura

 1. L’Ordine è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico, come da Lettere Apostoliche di Papa Pio XII del 14 settembre 1949 e di Papa San Giovanni XXIII dell’8 dicembre 1962, nonché persona giuridica vaticana come da Rescritto di Papa San Giovanni Paolo II del 10 febbraio 1996. In ragione della sua attività, l’Ordine opera come Ente Centrale della Chiesa Cattolica, ai sensi dell’art. 11 del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929.

 2. L’Ordine, per la sua natura e per le sue finalità strettamente religiose e caritative, è estraneo a qualsiasi movimento o manifestazione di carattere politico. I membri dell’Ordine non possono prendere parte ad attività di Enti, Organizzazioni e Associazioni, il cui carattere e i cui scopi e programmi siano in contrasto con la dottrina e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica o appartenere a pretesi Ordini e Istituzioni di asserito carattere cavalleresco, non riconosciuti dalla Santa Sede o non concessi da Stati Sovrani.

 3. Per sostenere le attività istituzionali, nel rispetto delle norme del Diritto canonico e della specifica normativa della Santa Sede, nonché delle previsioni del presente Statuto e del Regolamento Generale, l’Ordine si avvale di un patrimonio costituito dai fondi raccolti dagli organi centrali, nazionali e locali, dal contributo economico dei suoi membri, da eventuali erogazioni liberali, nonché dai redditi derivanti dalla gestione economica e finanziaria dei propri beni mobili ed immobili.

Articolo 3
Sede

L’Ordine ha la propria sede legale nello Stato della Città del Vaticano ed ha il centro della propria attività nel Convento situato presso la Chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo, come da Motu proprio di Papa Pio XII del 15 agosto 1945.

TITOLO II
CARATTERISTICHE

 Articolo 4
Impegni

 L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, nell’ambito delle sue competenze si propone di favorire:

  1. La rinuncia personale attraverso l’autodisciplina, la testimonianza della propria fede e lo zelo per il bene. Questo impegno impone di coltivare un’attitudine interiore al distacco, un desiderio di subordinare i propri interessi personali ai bisogni degli altri ed al bene comune, ed una spiccata generosità nell’utilizzo delle proprie risorse materiali e spirituali, dei propri talenti, della propria influenza, del proprio tempo e della propria energia a favore del prossimo.
  1. La generosità in linea con il mandato conferito all’Ordine che esige dai propri membri la sollecitudine nell’estendere il loro aiuto alle persone più vulnerabili e meno fortunate e, in particolare, nell’esercizio della solidarietà a favore delle popolazioni della Terra Santa. Ciò implica il sostegno materiale, morale e spirituale alle persone in stato di necessità ed a coloro che non hanno la possibilità di far sentire la loro voce, o che sono privi dei mezzi per difendere sé stessi ed i propri diritti.
  1. Il coraggio nella lotta per la giustizia e per la pace. La pratica di questa virtù comporta l’adozione di iniziative nel campo della formazione a tutti i livelli e la volontà di fornire ogni sostegno per il riconoscimento ed il rispetto della dignità e dei diritti umani delle singole persone, in modo particolare la libertà di religione e di culto e l’uguaglianza di fronte alla legge, nonché una ragionevole sicurezza di vita per quanti vivono in Terra Santa.
  1. La solidarietà attraverso la preghiera e l’aiuto generoso dei suoi membri. Essa si attua principalmente nel sostegno al Patriarcato Latino di Gerusalemme e contribuisce al sostentamento delle istituzioni religiose, caritatevoli, educative, culturali e sociali, nonché alle attività che sono proprie della Chiesa Cattolica che è in Terra Santa. L’Ordine collabora con le Chiese particolari in cui è presente.
  1. La sollecitudine in favore della presenza cristiana in Terra Santa; tale impegno include sia la difesa della Chiesa in loco, provvedendo anche contributi finanziari in favore dei Luoghi Santi, sia la sopravvivenza e la continuità delle comunità cristiane. Detto impegno deve pure sviluppare la preghiera e l’azione per promuovere la comprensione reciproca tra le genti, il dialogo, il perdono, la riconciliazione ed altri valori fondamentali che sono i presupposti necessari per la coesistenza pacifica di tutti i popoli della Terra Santa.
  1. Il coinvolgimento dei membri dell’Ordine. Esso comporta l’obbligo di impegnarsi attivamente e partecipare, con entusiasmo e generosità, alle attività nel campo della carità, della evangelizzazione e dell’ecumenismo promosse dalle proprie Chiese particolari. I membri devono essere consapevoli del significato spirituale ed ecclesiale della loro appartenenza all’Ordine ed essere testimoni dei legami non solo con la Chiesa universale e la Terra Santa, ma anche con le loro diocesi e parrocchie di appartenenza.
  1. La collaborazione con altri Enti ed Organizzazioni, siano essi religiosi o secolari, che condividono analoghe finalità ed obiettivi in Terra Santa. I membri dell’Ordine cercano di richiamare l’attenzione dei Cattolici, degli altri Cristiani, degli appartenenti ad altre religioni e degli uomini di buona volontà di tutto il mondo sulle opere di bene nelle quali è impegnato l’Ordine in Terra Santa, nonché sulla promozione dell’unione fra Cristiani e sulla comprensione e collaborazione interreligiosa.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E GOVERNO CENTRALE

 Articolo 5
Il Cardinale Gran Maestro

1. Nomina. Il Gran Maestro è nominato dal Sommo Pontefice tra i Cardinali di Santa Romana Chiesa. La durata del suo mandato è stabilita dal Romano Pontefice.

2. Compiti. Il Cardinale Gran Maestro, assistito dal Gran Magistero e dalla sua Presidenza, regge e governa l’Ordine, esercitando la propria autorità con spirito di servizio secondo le norme del Diritto canonico, lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Ordine. Il Cardinale Gran Maestro rappresenta l’Ordine presso la Santa Sede e presso tutte le autorità ecclesiastiche e civili, a livello internazionale, nazionale e locale.

3. Delega. Il Cardinale Gran Maestro può delegare ad organi previsti dallo Statuto, a singoli componenti del Gran Magistero, a Luogotenenti, Delegati Magistrali o altri membri dell’Ordine, il compito di operare a suo nome ed agire per suo conto in relazione a specifici problemi, affari, eventi o casi.

4. Competenze esclusive. Compete al Cardinale Gran Maestro, dopo aver sentito il parere del Gran Magistero o della sua Presidenza, approvare la scelta di revisori dei conti esterni ed indipendenti, autorizzare l’alienazione o dare altre disposizioni riguardanti terreni, immobili o qualsiasi altro bene patrimoniale di proprietà dell’Ordine e consentire, in casi speciali, la locazione, l’acquisto o l’impegno di spesa da parte dell’Ordine in relazione a qualsiasi proprietà immobiliare il cui valore ecceda l’importo da lui stabilito periodicamente per iscritto.

 Articolo 6
Il Gran Priore

1. Nomina. Il Patriarca Latino di Gerusalemme è ex officio il Gran Priore dell’Ordine ed è il più alto dignitario ecclesiastico dell’Ordine dopo il Cardinale Gran Maestro. Se il governo del Patriarcato è affidato ad un Amministratore Apostolico egli è Gran Priore pro-tempore.

2. Compiti. Il Gran Priore esercita alcune prerogative spettanti al Cardinale Gran Maestro sulla base di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Il Gran Priore riferisce periodicamente al Cardinale Gran Maestro ed al Gran Magistero circa le necessità pastorali del Patriarcato Latino.

 Articolo 7
L’Assessore

1. Nomina. L’Assessore è un Prelato nominato dal Cardinale Gran Maestro con l’approvazione del Romano Pontefice. Resta in carica fino alla nomina del successivo Cardinale Gran Maestro.

2. Compiti. L’Assessore assiste il Cardinale Gran Maestro, il Luogotenente Generale ed il Governatore Generale. Deve essere consultato dal Cardinale Gran Maestro nelle decisioni più importanti che riguardano la vita e l’attività dell’Ordine. Partecipa a qualsiasi evento al quale venga invitato dal Cardinale Gran Maestro.

3. Supplenza. L’ Assessore esercita temporaneamente le prerogative del Cardinale Gran Maestro in caso di morte, dimissioni, incapacità di agire od assenza prolungata di quest’ultimo. 

Articolo 8
Il Gran Magistero

1. Compiti. Il Gran Magistero assiste il Cardinale Gran Maestro nella gestione dell’Ordine ed è responsabile della sua amministrazione e delle sue attività, come stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale dell’Ordine.

2. Membri. Il Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, può nominare – come componenti – membri dell’Ordine fino ad un massimo di dodici, dei quali almeno tre quarti devono essere laici, in aggiunta ai seguenti che sono membri del Gran Magistero ex officio:
   a) L’Assessore;
   b) Il Luogotenente Generale;
   c) Il Governatore Generale;
   d) I Vice Governatori Generali;
   e) Il Cancelliere dell’Ordine;
   f) Il Tesoriere dell’Ordine;
   g) Il Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine.

3. Esclusioni. Per evitare qualsiasi possibile conflitto di interessi, non possono essere nominati membri del Gran Magistero il Gran Priore dell’Ordine, i Luogotenenti, i Delegati Magistrali, i Gran Priori di Luogotenenza ed i Priori di Delegazioni Magistrali in carica.

4. Riunioni. Il Cardinale Gran Maestro convoca e presiede tutte le riunioni del Gran Magistero e ne approva l’ordine del giorno proposto dalla sua Presidenza; il Governatore Generale ne modera gli incontri. Il Gran Magistero deve essere convocato dal Cardinale Gran Maestro almeno due volte all’anno, nonché ogni volta che egli lo ritenga opportuno.

5. Competenze specifiche. Il Gran Magistero è collegialmente responsabile dell’approvazione del bilancio preventivo annuale dell’Ordine e dell’esame ed approvazione sia dei bilanci consuntivi, sia delle relazioni dei revisori dei conti.

Inoltre predispone e rende pubblica una relazione annuale per i Luogotenenti sulle sue attività e finanze. 

Articolo 9
Il Luogotenente Generale

1. Nomina. Qualora ricorrano particolari circostanze, il Gran Maestro ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di nominare un Luogotenente Generale scelto tra i membri laici dell’Ordine.

2. Compiti. Il Luogotenente Generale rappresenta il Cardinale Gran Maestro nelle manifestazioni riguardanti l’Ordine o quando è da lui delegato; esplica inoltre ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro ritenga opportuno affidargli.

Articolo 10
La Presidenza del Gran Magistero

1. Compiti. La Presidenza del Gran Magistero è l’organo esecutivo del Gran Magistero e, negli intervalli tra le riunioni del Gran Magistero, ne esercita l’autorità e le responsabilità, ad eccezione delle materie di competenza esclusiva del Gran Magistero come previste all’articolo 8. Essa coadiuva il Governatore Generale nella gestione delle attività ordinarie dell’Ordine e nel garantire l’integrità dei suoi fondi di riserva, come indicato dallo Statuto dell’Ordine e dal Regolamento Generale. Esegue ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro ritenga opportuno affidarle.

2. Membri. Il Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con il Governatore Generale, può nominare altri membri del Gran Magistero a far parte della sua Presidenza in aggiunta ai titolari dei seguenti incarichi, che sono componenti ex officio della Presidenza:
   a) Il Governatore Generale;
   b) I Vice Governatori Generali;
   c) Il Cancelliere dell’Ordine;
   d) Il Tesoriere dell’Ordine.

3. Riunioni. Il Governatore Generale convoca e presiede le riunioni della Presidenza del Gran Magistero e ne decide l’ordine del giorno. La Presidenza del Gran Magistero è convocata dal Governatore Generale ogni volta che questi lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 11
Il Governatore Generale

1. Nomina. Il Governatore Generale è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i membri laici dell’Ordine per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato.

2. Compiti. Il Governatore Generale è l’amministratore centrale dell’Ordine ed è responsabile della sua direzione e della sua gestione finanziaria ed economica, sotto la supervisione del Cardinale Gran Maestro.

Il Governatore Generale sovraintende alle attività dei membri del Gran Magistero, della sua Presidenza, della Consulta e delle Commissioni dell’Ordine. Egli, inoltre, analizza e riferisce al Cardinale Gran Maestro sulle necessità e le attività dell’Ordine in Terra Santa; impartisce direttive alle Luogotenenze e alle Delegazioni Magistrali e provvede alle loro eventuali necessità; assicura il rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ordine e delle disposizioni emanate dagli organi statutari del Gran Magistero; rappresenta I ‘Ordine in giudizio.

Articolo 12
I Vice Governatori Generali

1. Nomina. I Vice Governatori Generali sono nominati dal Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, tra i membri laici dell’Ordine.

2. Compiti. I Vice Governatori Generali hanno la responsabilità di coadiuvare il Governatore Generale nella gestione ed amministrazione generale dell’Ordine, se a ciò delegati. Ad essi possono essere affidati compiti di coordinamento e supervisione delle attività dei raggruppamenti regionali o speciali di Luogotenenze e Delegazioni Magistrali.

3. Supplenza. Il Vice Governatore Generale con maggiore anzianità di servizio può essere chiamato a fare le veci del Governatore Generale, quando necessario.

Articolo 13
Il Cancelliere dell’Ordine

1. Nomina. Il Cancelliere dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, tra i membri laici dell’Ordine.

2. Compiti. Il Cancelliere è il segretario del Gran Magistero, della sua Presidenza e della Consulta, e si assicura che tutti gli atti da loro rispettivamente emanati siano raccolti, sistemati e conservati negli archivi. I suoi compiti includono la valutazione ed elaborazione delle proposte di ammissione all’Ordine e delle promozioni secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale dell’Ordine. Egli coordina le attività di comunicazione e le pubblicazioni del Gran Magistero dell’Ordine.

Articolo 14
Il Tesoriere dell’Ordine

1. Nomina. Il Tesoriere dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, fra i membri laici dell’Ordine.

2. Compiti. Il Tesoriere è il custode del patrimonio dell’Ordine e ne segue la gestione finanziaria ed economica in linea con le norme del Diritto canonico, dello Statuto e del Regolamento Generale, nonché delle specifiche direttive ricevute dagli organi statutari.
I compiti del Tesoriere comprendono: la gestione ordinaria del patrimonio dell’Ordine in collaborazione con la Commissione Economica e la elaborazione del bilancio preventivo annuale dell’Ordine; la gestione delle risorse economiche e finanziarie secondo le previsioni di spesa e la preparazione dei relativi rendiconti.

Articolo 15
Il Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine

1. Nomina. Il Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, tra i membri ecclesiastici dell’Ordine.

2. Compiti. Il Cerimoniere e Assistente Spirituale coadiuva il Cardinale Gran Maestro nella direzione spirituale e nella organizzazione delle Cerimonie dell’Ordine. Egli ha il compito di informare il Cardinale Gran Maestro ed il Governatore Generale su tutte le questioni relative alla crescita spirituale dell’Ordine, rilevando i problemi ad essa connessi, e provvedendo all’eventuale revisione delle pubblicazioni relative alla liturgia e al cerimoniale.

Articolo 16
Altri Dignitari

Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, può nominare altri Dignitari per un periodo determinato al fine di svolgere taluni specifici compiti.

Articolo 17
La Consulta

1. Ruolo. La Consulta è organo consultivo del Cardinale Gran Maestro. Essa non è organo deliberativo, ma le sue proposte si inseriscono nel processo decisionale relativo alle questioni più importanti riguardanti l’Ordine.

2. Membri. Fanno parte della Consulta ex officio i seguenti membri:
   a) Il Gran Priore;
   b) L’Assessore;
   c) I Membri del Gran Magistero;
   d) I Luogotenenti e Delegati Magistrali;
   e) Un rappresentante della Segreteria di Stato;
   f) Un rappresentante della Congregazione per le Chiese Orientali.

3. Ulteriori membri. Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, può nominare ulteriori componenti, consulenti ed osservatori, in aggiunta ai membri ex officio menzionati nel paragrafo precedente.

4. Riunioni Plenarie. Il Cardinale Gran Maestro convoca la Consulta, ne approva l’ordine del giorno proposto dalla Presidenza del Gran Magistero, e ne presiede le riunioni plenarie. Il Governatore Generale modera le riunioni della Consulta. Quest’ultima deve essere convocata dal Cardinale Gran Maestro almeno una volta ogni quattro anni nonché ogni volta che egli lo ritenga opportuno.

5. Riunioni Regionali. Il Vice Governatore Generale con responsabilità regionale su una determinata area geografica o il Governatore Generale possono convocare e presiedere le riunioni locali dei Luogotenenti, Delegati Magistrali, con eventuali altri membri dell’Ordine.
Le riunioni hanno lo scopo di consentire ai Luogotenenti e Delegati Magistrali di discutere ed analizzare tra loro, e con le autorità centrali dell’Ordine, gli interessi e le problematiche comuni.

Articolo 18
La Commissione Spirituale

1. Compiti. La Commissione Spirituale è organo consultivo dell’Ordine con il compito di consigliare ed assistere il Cardinale Gran Maestro ed il Gran Magistero sullo sviluppo della spiritualità nell’Ordine e sull’incremento della pratica della vita cristiana tra i suoi membri.

2. Membri. Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione Spirituale, due dei quali debbono essere membri del Gran Magistero, in aggiunta al Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine che ne è il Presidente ex officio.

Articolo 19
La Commissione Economica

1. Compiti. La Commissione Economica è organo consultivo dell’Ordine che ha il compito di consigliare ed assistere il Gran Magistero nel controllo dell’amministrazione economica dell’Istituzione, incluse le acquisizioni, le proprietà, la gestione ed alienazione dei beni temporali dell’Ordine, nonché la valutazione dei rischi. La Commissione Economica ha anche il compito di esaminare il bilancio preventivo annuale dell’Ordine e i rendiconti economici.

2. Membri. Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione Economica, due dei quali debbono essere membri del Gran Magistero, in aggiunta al Tesoriere dell’Ordine che ne è il Presidente ex officio. I suoi componenti debbono essere preferibilmente esperti di economia e diritto civile.

Articolo 20
La Commissione per la Terra Santa

1. Compiti. La Commissione per la Terra Santa è organo consultivo dell’Ordine che ha il compito di consigliare ed assistere il Gran Magistero nell’esaminare, valutare (anche con visite in loco) ed eventualmente proporre l’approvazione delle richieste rivolte all’Ordine per finanziare i progetti in Terra Santa. Essa sovrintende e riferisce circa lo stato di avanzamento e il completamento dei progetti approvati.

2. Membri. Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione per la Terra Santa. Essa è composta da tre membri, uno dei quali deve essere membro del Gran Magistero e, come tale, ne assume la Presidenza.

Articolo 21
La Commissione Nomine

1. Compiti. La Commissione Nomine è organo consultivo dell’Ordine che ha il compito di esaminare, evadere e sottoporre ad approvazione del Cardinale Gran Maestro le domande di ammissione e le proposte di promozione nell’Ordine.

2. Membri Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione, due dei quali debbono essere membri del Gran Magistero, in aggiunta al Cancelliere dell’Ordine che ne è Presidente ex officio.

Articolo 22
Le Commissioni temporanee

1. Istituzione. Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, può istituire delle Commissioni temporanee per fini specifici con funzione consultiva.

2. Membri. Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, nomina i componenti delle Commissioni temporanee. La persona che presiede ciascuna di tali Commissioni deve essere designata tra i membri del Gran Magistero.

3. Durata. La durata di tali Commissioni è stabilita dal Cardinale Gran Maestro e normalmente non eccede i tre anni.

Articolo 23
I Consultori

Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, può nominare dei Consultori per ognuno degli organi di governo o consultivi dell’Ordine, i quali rimangono in carica finché persisterà l’esigenza che ne ha determinato la nomina.

Articolo 24
Bilancio Preventivo e Rendiconti economici dell’Ordine

1. Bilancio Preventivo. Il bilancio preventivo annuale è redatto dal Tesoriere dell’Ordine, esaminato dalla Commissione Economica, rivisto dalla Presidenza del Gran Magistero e presentato al Gran Magistero per l’approvazione finale.

2. Rendiconti economici. I rendiconti economici annuali dell’Ordine sono preparati dal Tesoriere, esaminati dalla Commissione Economica, rivisti dalla Presidenza del Gran Magistero, sottoposti a verifica di revisori dei conti professionisti ed indipendenti e trasmessi al Gran Magistero con la relazione scritta di questi ultimi.

3. Il bilancio preventivo e i rendiconti economici annuali dopo l’approvazione da parte del Gran Magistero, sono sottoposti alla Segreteria di Stato per il tramite del Gran Maestro.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERIFERICA

Articolo 25
Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali

1. Natura. La vita dell’Ordine si realizza nelle sue articolazioni periferiche, chiamate Luogotenenze, nel cui ambito i candidati già selezionati vengono formati. Al loro interno è promossa e sviluppata la spiritualità dell’Ordine la quale si rinnova nella fratellanza e nell’amore che unisce i suoi membri e viene apertamente testimoniata nella società nella quale essi vivono.

2. 1stituzione. Il diritto di istituire, suddividere, unire o altrimenti modificare la giurisdizione territoriale delle Luogotenenze spetta in via esclusiva al Cardinale Gran Maestro ed è esercitato d’intesa con la Presidenza del Gran Magistero. Prima dell’istituzione è necessario ottenere l’approvazione scritta dell’Ordinario Diocesano o della Conferenza Episcopale entro i cui confini la futura Luogotenenza sarà istituita.
Allo stesso modo, su proposta congiunta del Luogotenente e del Gran Priore di Luogotenenza, con il beneplacito dell’Ordinario del luogo, possono essere istituite Sezioni nell’ambito di ciascuna Luogotenenza e queste, a loro volta, possono essere suddivise in Delegazioni Locali.
Il Cardinale Gran Maestro, per ragioni gravi e fondate, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero, può sciogliere una Luogotenenza.

3. Territorio. Ove possibile, i confini delle Luogotenenze, Sezioni e Delegazioni Locali, devono coincidere rispettivamente con quelli delle Conferenze Episcopali regionali, Provincie ecclesiastiche e Chiese particolari.

4. Organizzazione particolare. Le Luogotenenze possono essere ulteriormente organizzate in accordo con gli usi della Chiesa locale e con le norme civili dei luoghi dove operano, ammesso che tali usi e norme siano conformi al Diritto canonico, allo Statuto e al Regolamento Generale dell’Ordine, ed approvati dal Governatore Generale, previo parere espresso dalla Presidenza del Gran Magistero.

5. Delegazioni Magistrali. L’introduzione dell’Ordine in un’area geografica nella quale esso non era presente o l’autonomia concessa ad una Sezione rispetto alla originaria Luogotenenza di appartenenza avviene inizialmente con la creazione di una Delegazione Magistrale. Quest’ultima potrà essere elevata al rango di Luogotenenza quando avrà raggiunto una durata minima di esistenza ed un determinato numero di membri, come previsto nel Regolamento Generale.
Le norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ordine concernenti le Luogotenenze ed i Luogotenenti devono intendersi egualmente applicabili alle Delegazioni Magistrali ed ai Delegati Magistrali, a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

Articolo 26
I Luogotenenti

1. Nomina. I Luogotenenti sono nominati tra i membri laici dell’Ordine dal Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero e con le autorità della Chiesa locale. I Luogotenenti durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, per ragioni gravi e fondate, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero, può revocare la nomina di un Luogotenente nel rispetto delle procedure previste dall’art.39 del presente Statuto.

2. Compiti. I Luogotenenti dirigono le Luogotenenze a loro affidate con spirito di servizio, esercitando la loro autorità in linea con le norme del Diritto canonico, dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ordine.
I Luogotenenti sono responsabili della vita, della crescita spirituale e delle attività delle loro Luogotenenze; della selezione dei candidati; della formazione continua dei membri; dei contatti con la Gerarchia locale e della comunione ecclesiale dei membri; della raccolta di fondi da destinare agli aiuti caritatevoli a favore della Terra Santa; dell’organizzazione della riunione annuale di tutti i membri; della corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ordine, delle direttive del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero e del Governatore Generale.
A loro spetta la rappresentanza delle rispettive Luogotenenze di fronte alle autorità locali, ecclesiastiche e civili

3. Collaboratori. I Luogotenenti sono assistiti, nello svolgimento dei loro compiti, dal Gran Priore della Luogotenenza e dal Consiglio della Luogotenenza da loro presieduto.

4. Reggente. Un Reggente può essere nominato dal Cardinale Gran Maestro d’intesa con il Governatore Generale, dopo aver consultato la Presidenza del Gran Magistero, tra i membri dell’Ordine, per esercitare temporaneamente l’autorità del Luogotenente in caso di morte, dimissione, incapacità di agire o assenza prolungata di quest’ultimo per ragioni gravi e fondate.

5. Amministrazione economica. Il Luogotenente, in collaborazione con il Tesoriere della Luogotenenza, è responsabile dell’amministrazione dei beni temporali della Luogotenenza, secondo le norme del Diritto canonico, dello Statuto, del Regolamento Generale dell’Ordine e del diritto civile.

6. Relazione. Il Luogotenente deve inviare al Governatore Generale una relazione annuale sulle attività, sull’amministrazione generale, sulla gestione economica della Luogotenenza e delle sue Sezioni e Delegazioni Locali.

Articolo 27
Il Gran Priore di Luogotenenza

1. Nomina. Il Gran Priore della Luogotenenza è nominato tra i membri ecclesiastici dell’Ordine, preferibilmente con carattere episcopale, dal Cardinale Gran Maestro dopo aver consultato l’Assessore, il Governatore Generale, il Luogotenente e le competenti autorità della Chiesa locale. Il Gran Priore resta in carica per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato.

2. Compiti. Il Gran Priore assiste il Luogotenente e coopera con lui nella direzione della Luogotenenza, ne rappresenta la guida spirituale e segue l’azione dei Priori delle Sezioni e Delegazioni locali, impartendo opportune direttive.

3. Coadiutore. Quando le circostanze lo rendono necessario, il Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con l’Assessore, con il Governatore Generale, con il Gran Priore interessato ed il Luogotenente, può nominare un Coadiutore per assistere il Gran Priore della Luogotenenza.
Il Cardinale Gran Maestro, per gravi e fondate ragioni, dopo aver consultato l’Assessore, il Governatore Generale, il Gran Priore interessato e dopo avere sentito il parere del Luogotenente, può revocare la nomina di un Gran Priore Coadiutore della Luogotenenza.

Articolo 28
Il Consiglio di Luogotenenza

1. Compiti. Il Consiglio di Luogotenenza è organo consultivo che assiste il Luogotenente nella direzione della Luogotenenza, in particolar modo nello sviluppare la vita spirituale dei suoi membri, nel guidare la sua attività caritativa e nel curarne l’amministrazione.

2. Membri. I Luogotenenti istituiscono il Consiglio di Luogotenenza e, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero, ne nominano i membri, di cui almeno tre quarti devono essere laici, in aggiunta ai seguenti membri che ne fanno parte ex officio:
   a) Il Cancelliere della Luogotenenza;
   b) Il Tesoriere della Luogotenenza;
   c)Il Segretario della Luogotenenza.

3. Riunioni. Il Luogotenente convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio della Luogotenenza e ne stabilisce l’ordine del giorno. Il Consiglio della Luogotenenza deve essere convocato almeno due volte l’anno e può essere ulteriormente convocato tante volte quante il Luogotenente lo ritiene necessario.

4. Revoca della nomina dei membri. Il Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, dopo aver consultato il Gran Priore della Luogotenenza ed informato la Presidenza del Gran Magistero, può revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio della Luogotenenza; tuttavia la revoca di uno dei membri ex officio richiede l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.

Articolo 29
Il Cancelliere di Luogotenenza

1. Nomina. Il Cancelliere della Luogotenenza è nominato dal Luogotenente tra i membri laici della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.

2. Compiti. Il Cancelliere della Luogotenenza risponde al Luogotenente ed ha il compito di coadiuvarlo nell’amministrazione della Luogotenenza, rivedendo le richieste di ammissione nell’Ordine, valutando l’attività dei singoli membri della Luogotenenza e le eventuali promozioni. Egli, inoltre, sovrintende alle attività di comunicazione della Luogotenenza.

3. Sostituzione. Il Cancelliere della Luogotenenza può esercitare temporaneamente i compiti del Luogotenente in caso di morte, dimissioni, incapacità di agire o sua assenza prolungata, o nel periodo precedente la presa di possesso di un nuovo titolare o di un eventuale Reggente.

Articolo 30
Il Tesoriere di Luogotenenza

1. Nomina. Il Tesoriere della Luogotenenza è nominato dal Luogotenente tra i membri laici della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.

2. Compiti. Tesoriere della Luogotenenza risponde al Luogotenente della amministrazione degli affari economici della Luogotenenza. Tra i suoi compiti rientrano la gestione delle proprietà, la redazione del bilancio preventivo annuale, l’amministrazione delle risorse patrimoniali in linea con la previsione di bilancio annuale approvata; cura altresì la preparazione del rendiconto economico annuale della Luogotenenza.

Articolo 31
Il Segretario di Luogotenenza

1. Nomina. Il Segretario di Luogotenenza è nominato dal Luogotenente tra i membri laici della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.

2. Compiti. Il Segretario di Luogotenenza risponde al Luogotenente e ha il compito di registrare ed archiviare gli atti della Luogotenenza, di custodire i dati riguardanti i membri, e di fornire assistenza amministrativa al Luogotenente ed al Cancelliere di Luogotenenza.

Articolo 32
Altri membri del Consiglio di Luogotenenza

Il Luogotenente, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero, può nominare altri membri tra i Consiglieri della Luogotenenza per disimpegnare specifici compiti da lui ritenuti necessari.

Articolo 33
Sezioni e Delegazioni Locali

1. Istituzione. Su proposta congiunta del Luogotenente e del Gran Priore di Luogotenenza, con il beneplacito dell’Ordinario del luogo, il Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero, può autorizzare la suddivisione della Luogotenenza in Sezioni; analogamente le Sezioni possono essere suddivise in Delegazioni Locali.

2. Presidi di Sezione e Delegati Locali. Le Sezioni sono dirette dai Presidi di Sezione e le Delegazioni Locali dai Delegati Locali.
I Presidi di Sezione sono nominati dal Luogotenente, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza, sentito il parere del competente Ordinario e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero. I Delegati Locali sono nominati dal Luogotenente d’intesa con il Priore di Sezione ed il Preside di Sezione, sentito il parere del competente Ordinario e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
Il Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza ed il Priore di Sezione, dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero, può revocare la nomina di un Preside di Sezione e, previa consultazione anche con il rispettivo Preside di Sezione, può revocare la nomina di un Delegato Locale.

3. Reggenti di Sezione e Delegazione Locale. Un Reggente può essere nominato tra i membri della Luogotenenza dal Luogotenente, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con I ‘approvazione della Presidenza del Gran Magistero, al fine di esercitare temporaneamente i compiti di un Preside di Sezione o Delegato Locale in caso di morte, dimissioni, incapacità di agire o di assenza prolungata del responsabile.

4. Priori di Sezione e di Delegazione Locale. I Priori di Sezione e Delegazione Locale sono nominati dal Luogotenente, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza sentito l’Ordinario dei candidati e dopo aver ricevuto l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero e del Cardinale Gran Maestro.
I Priori di Sezione e di Delegazione Locale collaborano con il loro rispettivo Preside di Sezione o Delegato Locale e rivestono il ruolo di guide spirituali della Sezione o Delegazione Locale, dirigendone tutte le attività religiose.
Il Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, in accordo con il Gran Priore della Luogotenenza, dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero e il Cardinale Gran Maestro, può revocare la nomina di un Priore di Sezione e, dopo aver informato anche il relativo Preside di Sezione, di un Priore di Delegazione Locale.

5. Consigli di Sezione e di Delegazione Locale. I Consigli di Sezioni e, se costituiti, di Delegazione Locale, assistono il Preside di Sezione o Delegato Locale nella direzione delle attività della Sezione o della Delegazione Locale.
Il Preside di Sezione o il Delegato Locale, d’intesa con il Priore di Sezione o di Delegazione Locale ed il Luogotenente, determina il numero dei membri del Consiglio di Sezione o di Delegazione Locale e ne nomina i titolari, dopo aver informato il rispettivo Ordinario Diocesano.
Il Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, dopo aver consultato il Consiglio della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza, e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero, può sciogliere un Consiglio di Sezione. Con le medesime modalità, dopo aver consultato anche il rispettivo Preside di Sezione, può sciogliere un Consiglio di Delegazione Locale, o revocare la nomina di uno o più dei rispettivi membri.

TITOLO V
I MEMBRI

Articolo 34
Candidatura per l’Ammissione

1. Selezione. La prerogativa di selezionare candidati per l’ammissione all’Ordine spetta in primo luogo ai Luogotenenti; tale compito è esercitato in stretta collaborazione con il Gran Priore di Luogotenenza ed il Consiglio di Luogotenenza, sentito il parere delle competenti autorità ecclesiastiche. L’esercizio di questa responsabilità comprende non soltanto la valutazione della idoneità dei candidati, ma anche l’individuazione, all’interno del territorio della Luogotenenza, di persone in possesso dei requisiti morali, religiosi e personali richiesti per l’ammissione nell’Ordine.

2. Requisiti. I candidati per l’ammissione nell’Ordine devono essere cattolici di fede esemplare e di specchiata condotta morale, i quali partecipano attivamente alla vita delle loro Chiese locali e ne sostengono generosamente le attività. Essi, inoltre, debbono essere animati dal desiderio di vivere intensamente la spiritualità dell’Ordine e di contribuire all’espletamento della sua missione.

3. Istanza. I candidati per l’ammissione nell’Ordine devono presentare un impegno scritto dal quale risulti che essi sono pronti e desiderosi di far parte dell’Ordine, accettandone tutti gli obblighi stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento Generale.

4. Formazione. I candidati per l’ammissione nell’Ordine devono completare un periodo di formazione, solitamente di durata non inferiore ad un anno. Il periodo di formazione deve essere diretto da un membro dotato di comprovata esperienza e di adeguata anzianità nell’Ordine.

Articolo 35
Ammissioni e dimissioni

1. Autorità competente. Il potere ordinario di ammettere candidati nell’Ordine e di conferire loro l’Investitura compete al Cardinale Gran Maestro secondo lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Ordine. Tale potere è esercitato normalmente su proposta del Luogotenente, eccezionalmente su proposta del Gran Magistero ed in casi particolari motu proprio.

2. Facoltà del Patriarca Gran Priore. Un potere straordinario di ammettere candidati nell’Ordine appartiene al Patriarca Gran Priore. Egli ha facoltà di ammettere all’Ordine i Canonici del Capitolo Patriarcale della Basilica del Santo Sepolcro con il grado corrispondente alle rispettive dignità; inoltre i membri del clero secolare incardinati nel Patriarcato Latino, i religiosi muniti del nulla osta del loro Superiore maggiore, nonché fedeli laici, uomini e donne. Tale potere straordinario viene esercitato solo nei confronti di ecclesiastici, religiosi e laici, stabilmente residenti nel territorio del Patriarcato Latino e particolarmente benemeriti del Patriarcato stesso, delle sue opere ed istituzioni, della Custodia di Terra Santa o dei Luoghi Santi.
Dette ammissioni, effettuate con biglietto di nomina del Patriarca Gran Priore, devono essere sottoposte, con la relativa documentazione, al Cardinale Gran Maestro che le convalida con il rilascio del corrispondente Diploma.

3. Cerimonia d’Investitura. La celebrazione della Cerimonia d’Investitura dei nuovi membri nell’Ordine compete al Cardinale Gran Maestro; in sua assenza, l’autorità di celebrare la Cerimonia d’Investitura è delegata ai Gran Priori delle rispettive Luogotenenze, per sua delega implicita. I Gran Priori di Luogotenenza, a loro volta, possono subdelegare ad altra autorità ecclesiastica appartenente all’Ordine.

4. Cessazione dall’appartenenza all’Ordine. I membri possono rinunciare alla loro appartenenza all’Ordine mediante la presentazione, per iscritto, delle loro dimissioni al rispettivo Luogotenente. Le dimissioni producono il loro effetto dalla data in cui risultano essere ricevute dal destinatario. L’efficacia delle dimissioni non richiede l’accettazione da parte di alcuna autorità dell’Ordine.

5. Autosospensione ad interim. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, i membri dell’Ordine sono invitati ad autosospendersi al verificarsi di situazioni personali che possano arrecare pregiudizio all’Ordine stesso.

Articolo 36
Obblighi

1. Obblighi generali. Ai membri dell’Ordine viene richiesto di partecipare attivamente, sia in forma individuale sia in forma collettiva, alla vita dell’Ordine in particolare a quelle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi statutari; di osservare puntualmente le norme dello Statuto e del Regolamento Generale; di ottemperare integralmente e fedelmente alle direttive del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero e del Governatore Generale e di tutti gli altri membri dell’Ordine deputati ad operare a nome loro.

2. Pellegrinaggio. Salvo giustificati motivi, i membri dell’Ordine debbono recarsi in Pellegrinaggio in Terra Santa almeno una volta nella loro vita, preferibilmente prendendo parte ad uno organizzato in forma ufficiale dalle autorità centrali o locali dell’Ordine.

3. Attività locali. I membri dell’Ordine sono chiamati a partecipare alla vita dell’Ordine, in particolar modo prendendo parte alle celebrazioni liturgiche, alle attività religiose, caritative ed istituzionali proposte dalla Luogotenenza, ivi compresa, salvo giustificati motivi, la riunione annuale della Luogotenenza.

4. Sostegno economico. I membri dell’Ordine sono tenuti a versare un contributo economico annuale all’Ordine secondo le regole in vigore nelle rispettive Luogotenenze. Essi debbono anche corrispondere la prevista oblazione stabilita al momento della loro ammissione e di eventuali successive promozioni.

5. Regole di comportamento. I membri dell’Ordine devono astenersi da qualsiasi azione o comportamento che, nel giudizio dell’autorità competente dell’Ordine, possa costituire una grave violazione pubblica della legge divina o ecclesiastica, minacciare gravemente la comunione ecclesiale o danneggiare in qualsiasi modo la reputazione e l’onorabilità dell’Ordine.

6. Violazioni. L’inosservanza non giustificata di uno o più obblighi contemplati nei paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo può comportare la revoca dell’appartenenza all’Ordine.

Articolo 37
Benefici spirituali

I membri dell’Ordine possono acquisire speciali favori spirituali come da disposizioni dei Romani Pontefici riportate nel Regolamento Generale dell’Ordine.

Articolo 38
Promozioni

1. Autorità competente. Il potere di promuovere membri dell’Ordine a gradi superiori appartiene al Cardinale Gran Maestro secondo lo Statuto e il Regolamento Generale dell’Ordine; normalmente viene esercitato su proposta del Luogotenente, eccezionalmente su proposta del Gran Magistero ed in casi particolari motu proprio.

2. Requisiti. La promozione di un membro dell’Ordine ad un grado superiore costituisce un riconoscimento della anzianità, impegno, partecipazione e qualità del servizio svolto dal membro nel grado di appartenenza.

3. Classi e Gradi. L’Ordine è costituito da Cavalieri e Dame che si dividono in due classi:
   A) Classe dei Cavalieri di Collare e delle Dame di Collare. Il Collare è conferito ad eminentissime personalità ecclesiastiche o personalità laiche di altissima dignità. Il Collare dell’Ordine spetta di diritto al Cardinale Gran Maestro ed al Patriarca Latino di Gerusalemme.
    B) Classe dei Cavalieri e Dame, distinta nei gradi di:
         a) Cavalieri e Dame;
         b) Commendatore e Dama di Commenda;
         c) Grand’Ufficiale e Dama di Commenda con Placca;
         d) Cavalieri e Dame di Gran Croce.

4. Grado Iniziale. Di norma un candidato entra a far parte dell’Ordine con il grado iniziale di Cavaliere o Dama.

5. Abito da chiesa. L’abito distintivo di Cavaliere e Dama è costituito dal mantello con la croce potenziata e può essere indossato soltanto in occasione di Cerimonie Liturgiche nel quale esso sia espressamente previsto.

6. Insegne di grado. Ad ogni grado corrispondono specifiche insegne, secondo le direttive vincolanti del Regolamento Generale.

Articolo 39
Provvedimenti disciplinari

1. Provvedimenti disciplinari. In caso di violazione degli obblighi e dei doveri derivanti dall’appartenenza all’Ordine, le sanzioni sono le seguenti:
   a) Ammonizione. Di norma è emessa dal Luogotenente con provvedimento scritto.
   b) Sospensione. Di norma emessa dal Cardinale Gran Maestro e, in casi di particolare urgenza e gravità, dal Luogotenente competente.
   c) Radiazione. Il Cardinale Gran Maestro ha la facoltà di revocare l’appartenenza all’Ordine per motivi gravi e fondati, secondo le norme del Diritto canonico, dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ordine. Tale facoltà è esercitata normalmente su proposta del Luogotenente, eccezionalmente su proposta della Presidenza del Gran Magistero e sempre dopo aver fatto svolgere approfondite indagini ed avere espletato le necessarie consultazioni con la Presidenza del Gran Magistero.
Tra le cause della radiazione ci possono essere la violazione degli obblighi dei membri citate nell’articolo 36, paragrafi 1, 4, 5 e 6. Il membro sotto indagine deve essere immediatamente informato e messo in condizione di presentare la propria difesa entro il termine assegnatogli, che deve essere congruo.

2. Riservatezza. Il Cardinale Gran Maestro, o qualsiasi Dignitario in sua vece, non è tenuto a comunicare ad alcun altro, che non sia l’interessato stesso, le ragioni per le quali l’azione disciplinare sia stata promossa nei suoi confronti.

TITOLO VI
NORME GENERALI

Articolo 40
Termini di incarico e gratuità del servizio

1. Termini di incarico. Tutti i membri nominati per un incarico nell’Ordine restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta, salvo che non sia diversamente previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale dell’Ordine o, in casi specifici, disposto dal Cardinale Gran Maestro.
Nel caso in cui la carica di Luogotenente, di Delegato Magistrale, di Reggente la Luogotenenza o la Delegazione Magistrale, di Preside di Sezione o Delegato Locale, si renda per qualsiasi motivo vacante, i componenti dei rispettivi Consigli rimangono in carica, decadendo automaticamente alla presa di possesso del successore; quest’ultimo, tuttavia, può riconfermarli nell’incarico.

2. Dimissioni dall’incarico. Ogni membro nominato nell’Ordine può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento mediante la loro presentazione, per iscritto, alla autorità che gli ha conferito l’incarico.

3. Revoca dall’incarico. Fatti salvi provvedimenti più specifici legati alla particolare natura dei singoli incarichi, le ragioni che possono determinare la revoca da un incarico sono le medesime contemplate nel precedente articolo 39.

4. Gratuità del servizio. Tutti i membri dell’Ordine svolgono il loro servizio gratuitamente; tuttavia può essere chiesto il rimborso di tutte le spese legittime e documentate sostenute nello svolgimento delle proprie incombenze.
I consulenti che non sono membri dell’Ordine ed i revisori dei conti possono ricevere un compenso equo per i loro servizi, in aggiunta al rimborso delle spese legittime e documentate per lo svolgimento delle loro incombenze.

5. Limiti di età. Nessun membro dell’Ordine può ricoprire cariche effettive in età superiore ai 75 anni, fermo restando che il Gran Maestro può concedere deroghe individuali quando particolari circostanze lo richiedano.

Articolo 41
Distinzioni

1. Precedenze. L’ordine di precedenza per le Cerimonie e i cortei dell’Ordine è stabilito secondo il Regolamento Generale dell’Ordine.

2. Riconoscimenti. Ai membri particolarmente meritevoli dell’Ordine, o ad altre persone altrettanto meritevoli, possono essere conferite speciali distinzioni dell’Ordine secondo quanto previsto dal Regolamento Generale dell’Ordine.

3. Dignitari d’Onore. Il Cardinale Gran Maestro, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero, può conferire, al termine dei rispettivi mandati, il titolo d’Onore della carica precedentemente ricoperta ai membri del Gran Magistero, ai Luogotenenti ed ai Gran Priori della Luogotenenza che se ne siano resi particolarmente meritevoli.

Articolo 42
Emblemi

L’Ordine ha i suoi propri distintivi, stendardi, sigillo, stemma e privilegi araldici. Le norme per il relativo uso sono contenute nel Regolamento Generale dell’Ordine.

Articolo 43
Regolamento Generale

1. Disposizioni generali. Il Cardinale Gran Maestro, dopo essersi consultato con il Gran Magistero, può promulgare disposizioni generali, integrative dello Statuto dell’Ordine e in rigorosa linea con i suoi principi ispiratori.

2. Disposizioni locali. I Luogotenenti, dopo essersi consultati con la Presidenza del Gran Magistero, possono elaborare disposizioni specifiche (applicabili esclusivamente entro i confini territoriali delle loro Luogotenenze) integrative dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ordine. Esse debbono essere in linea con le norme del Diritto canonico, dello Statuto e del Regolamento Generale dell’Ordine e debbono essere previamente approvate per iscritto dalla Presidenza del Gran Magistero.

Articolo 44
Disposizioni finali

Il presente testo dello Statuto in lingua italiana è l’unico autentico ed ha valore ufficiale. In caso di difformità tra la versione in lingua italiana e le traduzioni nelle altre lingue, la stesura in lingua italiana è quella prevalente e l’unica alla quale si debba fare riferimento.