Indice
Proemio
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE GOVERNO CENTRALE
Il Cardinale Gran Maestro
Articolo 1 – Il Cardinale Gran Maestro
Articolo 2 – Potere di nomina
Articolo 3 – Potere di delega
Articolo 4 – Potere di accettazione delle dimissioni
Articolo 5 – Facoltà di revoca
Articolo 6 – Facoltà di deroga
Articolo 7 – Facoltà di istituzione
Articolo 8 – Facoltà di scioglimento
Articolo 9 – Facoltà di convocazione
Articolo 10 – Ammissione e promozione dei Membri dell’Ordine
Articolo 11 – Potere di conferire Distinzioni
Articolo 12 – Titolarità dell’azione disciplinare
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Articolo 13 – Il Patriarca Gran Priore
Articolo 14 – L’Assessore
Articolo 15 – Il Luogotenente Generale
Articolo 16 – Il Governatore Generale
Articolo 17 – I Vice Governatori Generali
Articolo 18 – Il Cancelliere
Articolo 19 – Il Tesoriere
Articolo 20 – Il Cerimoniere e Assistente Spirituale
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Il Gran Magistero
Articolo 21 – La sollecitudine per i Luoghi e le Istituzioni cattoliche in Terra Santa
Articolo 22 – Competenze dell’Organo Collegiale
Articolo 23 – Attività di sostegno accanto alle attività proprie dell’Ordine
Articolo 24 – Membri del Gran Magistero
Articolo 25 – Modalità delle riunioni
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La Presidenza del Gran Magistero
Articolo 26 – L’Organo Collegiale
Articolo 27 – Potere di approvazione
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Articolo 28 – La Consulta
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Le Commissioni
Articolo 29 – Le Commissioni
Articolo 30 – La Commissione Spirituale
Articolo 31 – La Commissione Economica
Articolo 32 – La Commissione per la Terra Santa
Articolo 33 – La Commissione Nomine
Articolo 34 – Le Commissioni temporanee
Articolo 35 – La Commissione Giuridica
Articolo 36 – Comitati
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Articolo 37 – I Consultori
Articolo 38 – I Consulenti
Articolo 39 – I Revisori dei Conti
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
Le Luogotenenze
Articolo 40 – Istituzione di Luogotenenze
Articolo 41 – Le Procedure di nomina del Luogotenente
Articolo 42 – Prerogative, supplenza e incompatibilità del Luogotenente
Articolo 43 – Mansioni dei Luogotenenti
Articolo 44 – La corrispondenza con gli Uffici Centrali dell’Ordine
Articolo 45 – Il Gran Priore di Luogotenenza
Articolo 46 – Il Cancelliere di Luogotenenza
Articolo 47 – Il Tesoriere di Luogotenenza
Articolo 48 – Il Segretario di Luogotenenza
Articolo 49 – Cerimonieri della Luogotenenza
Articolo 50 – Composizione dei Consigli
Articolo 51 – Requisiti per le nomine
Articolo 52 – Facoltà di revoca e scioglimento
Articolo 53 – Responsabilità civile
Articolo 54 – Risorse ordinarie
Articolo 55 – Risorse straordinarie
Articolo 56 – Amministrazione economica delle risorse
Articolo 57 – Amministrazione finanziaria
Articolo 58 – Pianificazione del Bilancio
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Le Delegazioni Magistrali
Articolo 59 – Istituzione delle Delegazioni Magistrali
Articolo 60 – Il Gran Priore di Delegazione Magistrale
Articolo 61 – Procedura di nomina del Delegato Magistrale
***
Le Sezioni le Delegazioni< Locali
Articolo 62 – Istituzione, Direzione e Territorio
Articolo 63 – I Presidi di Sezione
Articolo 64 – I Priori di Sezione
Articolo 65 – I Delegati Locali
Articolo 66 – I Priori di Delegazione Locale
TITOLO III
I MEMBRI DELL’ORDINE
Articolo 67 – Candidatura per l’ammissione
Articolo 68 – Ammissioni
Articolo 69 – Formazione
Articolo 70 – Obblighi
Articolo 71 – Promozioni
Articolo 72 – Conferimento dei Gradi Cavallereschi
Articolo 73 – Dignitari dell’Ordine
Articolo 74 – Riconoscimenti
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Uniformi e Insegne
Articolo 75 – Insegne delle Distinzioni Speciali
Articolo 76 – Abito
Articolo 77 – Insegne di Grado
Articolo 78 – Vessilli dell’Ordine
Articolo 79 – Stemma e Sigillo
Articolo 80 – Stemma del Cardinale Gran Maestro
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Articolo 81 – Attribuzione dei Titoli
Articolo 82 – Celebrazioni dell’Ordine
Articolo 83 – Benefici Spirituali
Articolo 84 – Ordine di precedenza
Articolo 85 – Privilegi Araldici
Articolo 86 – Decorazioni al Merito
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TITOLO IV
PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Articolo 87 – Provvedimenti disciplinari
Articolo 88 – Diritto di difesa
Articolo 89 – Diritto alla riservatezza
Articolo 90 – Comunicazioni
Articolo 91 – Lingua dei procedimenti disciplinari
Articolo 92 – Procedimento disciplinare di competenza del Luogotenente
Articolo 93 – Procedimento disciplinare di competenza del Cardinale Gran Maestro
Articolo 94 – Ricorsi
Articolo 95 – Autosospensione
Articolo 96 – Rinuncia
Articolo 97 – Conflitto di interessi
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TITOLO V
Disposizioni Generali
Articolo 98 – Entrata in vigore
Articolo 99 – Norme transitorie
Proemio
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è un Ordine laicale approvato dalla Sede Apostolica in quanto Ente Centrale della Chiesa Cattolica.
La sua autorità proviene dal Sommo Pontefice che ne approva gli Statuti e nomina il Cardinale Gran Maestro.
Sia lo Statuto, sia il presente Regolamento Generale tengono in considerazione la natura ecclesiale e laicale dell’Ordine con riferimento alla speciale sollecitudine pontificia verso la Terra Santa.
Data la natura laica dell’Ordine, l’inclusione di ecclesiastici ha come finalità di favorire la crescita ed il progresso spirituale dei suoi Membri.
Dall’autorità pontificia deriva quella del Cardinale Gran Maestro che regge e governa l’Ordine e nomina dunque sia i responsabili della vita spirituale, sia i responsabili di Governo dell’Ordine, ognuno dei quali distinto nelle sue funzioni.
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE GOVERNO CENTRALE
Il Cardinale Gran Maestro
Articolo 1 – Il Cardinale Gran Maestro
§ 1. Autorità suprema – Il Cardinale Gran Maestro è l’autorità suprema dell’Ordine. Egli regge l’Ordine e lo governa, assistito dal Gran Magistero e dalla sua Presidenza, secondo le norme del Diritto Canonico, dello Stato della Città del Vaticano, dello Statuto e del presente Regolamento Generale. Il Cardinale Gran Maestro può delegare per iscritto le proprie facoltà a Membri dell’Ordine. Il Cardinale Gran Maestro rappresenta l’Ordine presso la Santa Sede nonché presso tutte le autorità ecclesiastiche e civili, a livello internazionale, nazionale e locale. Egli presiede le Cerimonie d’Investitura, qualora presente.
§ 2. Potere normativo – Il Cardinale Gran Maestro esercita il potere normativo sia direttamente, sia previa consultazione collegiale con il Gran Magistero, sia attraverso la consultazione con la Presidenza del Gran Magistero per gli atti riguardanti la vita dell’Ordine; può, inoltre, emanare direttive per Luogotenenze e Delegazioni Magistrali, nonché per singoli membri dell’Ordine.
§ 3. Competenze esclusive – Ferma restando l’osservanza della normativa in vigore emanata dalla Santa Sede, al Cardinale Gran Maestro compete, previo parere del Gran Magistero o della sua Presidenza:
- Autorizzare l’alienazione o dare altre disposizioni riguardanti terreni, immobili o qualsiasi altro bene patrimoniale di proprietà dell’Ordine.
- Consentire, in casi speciali, (cfr. Statuto, Art. 5 § 4) la locazione, l’acquisto o l’impegno di spese straordinarie in relazione a qualsiasi proprietà immobiliare e mobiliare il cui valore ecceda l’importo da lui stabilito periodicamente per iscritto, in base alle indicazioni della Santa Sede.
- Disporre, previo rescritto, la movimentazione di somme nei fondi costituiti.
Articolo 2 – Potere di nomina
§ 1. Potere di nomina nell’ambito della organizzazione e del Governo Centrale dell’Ordine – Il Cardinale Gran Maestro, nomina:
- L’Assessore dell’Ordine, previa approvazione del Romano Pontefice.
- Il Luogotenente Generale, qualora a suo insindacabile giudizio ricorrano particolari circostanze, scelto tra eminenti Membri laici dell’Ordine, sentito l’Assessore e quanti egli riterrà opportuno.
- Il Governatore Generale, scelto tra eminenti Membri laici dell’Ordine, previa consultazione con l’Assessore e quanti egli riterrà opportuno.
- I Vice Governatori Generali, scelti tra eminenti Membri laici dell’Ordine, previa consultazione con l’Assessore e sentito il Governatore Generale.
- Il Cancelliere, scelto tra eminenti Membri laici dell’Ordine, previa consultazione con l’Assessore e sentito il Governatore Generale.
- Il Tesoriere, scelto tra eminenti Membri laici dell’Ordine, previa consultazione con l’Assessore e sentito il Governatore Generale.
- Fino a un massimo di dodici componenti il Gran Magistero, scelti tra eminenti Membri dell’Ordine secondo criteri ispirati a principi di internazionalità e di funzionalità, dei quali almeno tre quarti laici, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, in aggiunta ai Membri ex officio del Gran Magistero.
- I Membri della Presidenza del Gran Magistero, in aggiunta ai componenti ex officio della medesima Presidenza, previa consultazione con il Governatore Generale.
- Il Cerimoniere e Assistente Spirituale, scelto tra i Membri ecclesiastici dell’Ordine, sentiti l’Assessore, il Governatore Generale e il competente Ordinario.
- Altri Membri del Gran Magistero per un periodo determinato, al fine di svolgere taluni specifici compiti, sentito il Governatore Generale.
- Ulteriori componenti, consulenti e osservatori della Consulta, in aggiunta ai Membri ex officio, sentito il Governatore Generale.
- I componenti della Commissione Spirituale, due dei quali scelti tra i Membri del Gran Magistero, in aggiunta al Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine che ne è il Presidente ex officio, sentito il Governatore Generale.
- I componenti della Commissione Economica esperti di economia e diritto civile, due dei quali scelti tra i Membri del Gran Magistero, in aggiunta al Tesoriere dell’Ordine che ne è il Presidente ex officio, sentito il Governatore Generale.
- I tre componenti della Commissione per la Terra Santa, uno dei quali deve essere Membro del Gran Magistero e come tale ne assume la Presidenza, sentito il Governatore Generale; inoltre, eventuali Membri supplenti.
- I componenti della Commissione Nomine, due dei quali devono essere Membri del Gran Magistero, in aggiunta al Cancelliere dell’Ordine che ne è Presidente ex officio, sentito il Governatore Generale.
- I componenti della Commissione Giuridica, il cui Presidente è un Membro del Gran Magistero, sentito il Governatore Generale.
- I componenti delle Commissioni temporanee, i cui Presidenti vanno designati tra i Membri del Gran Magistero, sentito il Governatore Generale.
- I componenti di eventuali Comitati ad hoc, sentito il Governatore Generale.
- I Consultori, scelti tra i Membri o non membri dell’Ordine, i quali rimangono in carica fino al perdurare dell’esigenza che ne ha determinato la nomina, sentito il Governatore Generale.
§ 2. Potere di nomina nell’ambito della organizzazione e Gestione Territoriale dell’Ordine – Il Cardinale Gran Maestro, nomina:
- Il Luogotenente e il Delegato Magistrale, scelti tra i Membri laici dell’Ordine, sentiti il Governatore Generale e, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, il Gran Priore di Luogotenenza/Delegazione Magistrale e – ove possibile – le autorità della Chiesa locale.
- Il Reggente della Luogotenenza, ove le circostanze lo rendano necessario, scelto tra i Membri dell’Ordine, sentito il Governatore Generale e previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero.
- Il Gran Priore della Luogotenenza, scelto tra i Membri ecclesiastici dell’Ordine preferibilmente insigniti della dignità e/o del carattere episcopale e previa consultazione dell’Assessore, del Governatore Generale, del Luogotenente e, ove possibile, delle competenti autorità della Chiesa locale.
- Il Gran Priore Coadiutore della Luogotenenza preferibilmente insignito della dignità e/o del carattere episcopale, ove le circostanze lo rendano necessario e previa consultazione con l’Assessore, il Governatore Generale, il Gran Priore interessato, il Luogotenente e, ove possibile, le autorità della Chiesa locale.
- I Priori di Sezione e di Delegazione Locale insigniti della dignità episcopale, su proposta del Luogotenente e del Gran Priore di Luogotenenza, informandone la Presidenza del Gran Magistero.
Articolo 3 – Potere di delega
Il Cardinale Gran Maestro può delegare a organi previsti dallo Statuto, a singoli componenti del Gran Magistero, a Luogotenenti, Delegati Magistrali o altri Membri dell’Ordine, il compito di operare a suo nome ed agire per suo conto in relazione a specifici problemi, affari, eventi o casi.
In particolare, il Cardinale Gran Maestro delega:
- Il Luogotenente Generale, ove nominato, in manifestazioni in cui ritenga di essere rappresentato.
- La Presidenza del Gran Magistero o i suoi Membri in ogni compito che ritenga opportuno affidargli.
Il Cardinale Gran Maestro, inoltre, se non è lui a presiedere la Cerimonia d’Investitura delega:
- I Gran Priori delle rispettive Luogotenenze, per delega implicita, a celebrare la Cerimonia d’Investitura dei nuovi Membri nell’Ordine. I Gran Priori di Luogotenenza, a loro volta, possono subdelegare nell’ambito della Luogotenenza di appartenenza tale facoltà ad altra autorità ecclesiastica appartenente all’Ordine (cfr. Statuto, Art. 35 § 3).
- Il Gran Priore dell’Ordine, laddove venga invitato a presiedere la Cerimonia d’Investitura fuori dal Patriarcato; il Cardinale Gran Maestro deve essere preventivamente informato e rilasciare l’autorizzazione.
- In caso di emergenza, quando omnia parata sunt, un Vescovo – anche non membro dell’Ordine – o, in sua mancanza, un Membro ecclesiastico dell’Ordine a presiedere la Cerimonia d’Investitura.
- Laddove eccezionali circostanze lo richiedano, un altro ecclesiastico non Membro dell’Ordine, a presiedere la Cerimonia d’Investitura, con apposito Decreto.
Articolo 4 – Potere di Accettazione delle dimissioni
§ 1. Ambito della organizzazione e del Governo Centrale dell’Ordine – Il Cardinale Gran Maestro ha facoltà di accettare o meno eventuali dimissioni dall’incarico da parte di:
- Assessore, informandone il Romano Pontefice.
- Luogotenente Generale.
- Governatore Generale.
- Vice Governatori Generali.
- Cancelliere.
- Tesoriere.
- Cerimoniere e Assistente Spirituale.
- Membri della Presidenza del Gran Magistero.
- Membri del Gran Magistero.
- Componenti, consulenti e osservatori della Consulta.
- Membri delle Commissioni.
- Consultori nominati per ciascuno degli organi di Governo o consultivi.
§ 2. Ambito della organizzazione e Gestione Territoriale dell’Ordine – Il Cardinale Gran Maestro ha facoltà di accettare o meno eventuali dimissioni dall’incarico da parte di:
- Luogotenente.
- Delegato Magistrale.
- Reggente della Luogotenenza.
- Gran Priore della Luogotenenza.
- Gran Priore Coadiutore della Luogotenenza.
f)Priori di Sezione e di Delegazione Locale insigniti della dignità episcopale, sentiti il Luogotenente e il Gran Priore di Luogotenenza.
In ogni caso, la Presidenza del Gran Magistero dovrà esserne informata.
Articolo 5 – Facoltà di revoca
§ 1. Facoltà di sollevare dall’incarico – Il Cardinale Gran Maestro può sollevare dal rispettivo incarico qualsiasi Membro dell’Ordine sentite – a seconda dei casi – le autorità competenti, nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale.
In particolare, può sollevare dall’incarico:
- I Membri del Gran Magistero, previa consultazione dell’Assessore;
- Il Luogotenente, il Delegato Magistrale e il Reggente per ragioni gravi e fondate, sentito il Governatore Generale e previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero;
- Il Gran Priore della Luogotenenza, per ragioni gravi e fondate, sentiti l’Assessore, il Governatore Generale e il Luogotenente;
- Il Gran Priore Coadiutore della Luogotenenza, per ragioni gravi e fondate, previa consultazione con l’Assessore, il Governatore Generale, il Gran Priore interessato e dopo avere sentito il parere del Luogotenente.
§ 2. Facoltà di revoca dall’appartenenza all’Ordine – Il Cardinale Gran Maestro ha la facoltà di dichiarare la decadenza dall’appartenenza all’Ordine di uno o più Membri, per motivi gravi e fondati, sentiti il Governatore Generale e i rispettivi Luogotenenti e Gran Priori nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale.
Articolo 6 – Facoltà di deroga
§ 1. Facoltà di deroga – Il Cardinale Gran Maestro, in casi specifici, a norma dell’Articolo 40 § 1 dello Statuto, può disporre diversamente rispetto a quanto previsto dallo Statuto o dal presente Regolamento Generale per quanto concerne la durata dell’incarico dei Membri dell’Ordine e la sua rinnovabilità.
§ 2. Deroghe individuali – Benché nessun Membro dell’Ordine possa ricoprire cariche effettive in età superiore ai 75 anni, il Cardinale Gran Maestro, a norma dell’Articolo 40 § 5 dello Statuto, può concedere deroghe individuali, quando particolari circostanze lo richiedano.
Articolo 7 – Facoltà di istituzione
Il Cardinale Gran Maestro ha facoltà di istituire:
- Nuove Luogotenenze e/o Delegazioni Magistrali, definendone la giurisdizione territoriale; inoltre, può modificare quelle preesistenti, sentita sempre la Presidenza del Gran Magistero e previa approvazione scritta dell’Ordinario Diocesano o della/e Conferenza/e Episcopale/i entro i cui confini la Luogotenenza e/o Delegazione Magistrale verrà istituita.
- Nuove Sezioni e Delegazioni Locali nell’ambito di ciascuna Luogotenenza, definendone la giurisdizione territoriale, o può modificare quelle preesistenti, su proposta congiunta del Luogotenente e del Gran Priore di Luogotenenza (cfr. Statuto, Art. 25 § 2 e Art. 33 § 1), sentita la Presidenza del Gran Magistero e previa approvazione scritta dell’Ordinario Diocesano o della/e Conferenza/e Episcopale/i entro i cui confini la Sezione verrà istituita.
- Commissioni permanenti previste dallo Statuto e temporanee nonché Comitati per fini specifici con funzione consultiva, e ne stabilisce la durata, che di regola non eccede i tre anni, sentito il Governatore Generale.
Articolo 8 – Facoltà di scioglimento
Il Cardinale Gran Maestro, per ragioni gravi e fondate e previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, può sciogliere una Luogotenenza o un’altra articolazione territoriale dell’Ordine.
Gli organi delle Delegazioni Magistrali e quelli delle Reggenze delle Luogotenenze, avendo carattere temporaneo, possono essere sciolti e le nomine dei Membri degli Organi delle predette Delegazioni Magistrali e delle Reggenze delle Luogotenenze possono essere revocate in ogni tempo dal Cardinale Gran Maestro sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero.
Articolo 9 – Facoltà di convocazione
Il Cardinale Gran Maestro convoca:
- Tutte le riunioni del Gran Magistero almeno due volte all’anno, nonché ogni volta egli lo ritenga opportuno.
- La Consulta, di norma almeno una volta ogni quattro anni, nonché ogni volta egli lo ritenga opportuno.
- Ogni altra riunione che ritenga utile.
Articolo 10 – Ammissione e Promozione dei Membri dell’Ordine
§ 1. Ammissione di candidati nell’Ordine – Il Cardinale Gran Maestro ha il potere ordinario di ammettere candidati nell’Ordine e di conferire loro l’Investitura, previo esame della Commissione Nomine; tale potere viene di regola esercitato su proposta del Luogotenente, del Governatore Generale o, in via eccezionale, su proposta del Gran Magistero.
§ 2. Presa d’atto – Il Cardinale Gran Maestro rilascia il relativo Diploma delle ammissioni nell’Ordine legittimamente effettuate con potere straordinario dal Patriarca Gran Priore (cfr. Art. 13 § 3).
§ 3. Promozione – Il Cardinale Gran Maestro esercita il potere di promuovere Membri dell’Ordine a gradi superiori, previo esame della Commissione Nomine e sentito il Governatore Generale; il potere viene esercitato di regola su proposta del Luogotenente. Il Cardinale Gran Maestro può accogliere proposte di promozione da parte del Governatore Generale o in via eccezionale da parte del Gran Magistero.
§ 4. Nomine e promozioni motu proprio – Il Cardinale Gran Maestro può ammettere persone meritevoli nell’Ordine in qualunque grado e promuovere Membri dell’Ordine a gradi superiori per mezzo di decreti motu proprio (cfr. Art. 68 § 3 e Art. 71 § 5).
Articolo 11 – Potere di conferire Distinzioni
§ 1. Titoli d’Onore – Il Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, può conferire, alla conclusione dell’espletamento dell’Ufficio, il titolo d’Onore della carica precedentemente ricoperta dai Dignitari dell’Ordine che se ne siano resi meritevoli. Il conferimento del titolo d’Onore non è automatico e non avviene necessariamente al cessare dell’incarico. Esso verrà conferito dal Cardinale Gran Maestro al momento opportuno, dopo aver espletato le necessarie valutazioni.
§ 2. La Palma di Gerusalemme – Il Cardinale Gran Maestro può conferire la Palma dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Palma di Gerusalemme) ai Membri dell’Ordine che abbiano acquisito importanti e particolari benemerenze verso l’Ordine o la Terra Santa. Essa ha tre gradi distinti: oro, argento e bronzo. Il Cardinale Gran Maestro la conferisce, di regola, una sola volta nel grado alla stessa persona, su proposta del Governatore Generale, della Presidenza del Gran Magistero o del Patriarca Gran Priore dell’Ordine o del Luogotenente di competenza (cfr. Art. 74 §§ 1-2).
Il conferimento della Palma di Gerusalemme, in quanto Distinzione, non è automatico e avviene dopo aver espletato le necessarie valutazioni e dopo l’istruzione della pratica da parte della Commissione Nomine.
§ 3. La Conchiglia del Pellegrino – Il Cardinale Gran Maestro, o il Patriarca Latino di Gerusalemme, in quanto Riconoscimento, possono conferire la Conchiglia del Pellegrino a Cavalieri e Dame che abbiano compiuto un pio Pellegrinaggio in Terra Santa. Per la concessione si seguirà la procedura prevista nel presente Regolamento (cfr. Art. 74 § 3).
§ 4. La Croce al merito – Il Cardinale Gran Maestro può conferire, in quanto Ordine Premiale, la Croce al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme nei suoi vari gradi a persone non appartenenti all’Ordine e che sono di specchiata condotta morale particolarmente benemerite nei confronti dell’Ordine o della Terra Santa, di regola su proposta del Governatore Generale o della Presidenza del Gran Magistero o del Luogotenente competente per territorio. Le pratiche per la concessione della Croce al Merito sono istruite dalla Commissione Nomine. Il conferimento della Croce al Merito non comporta l’ingresso nell’Ordine (cfr. Art. 86).
Essa può essere conferita in classe unica agli ecclesiastici, previo parere positivo del proprio Ordinario.
Articolo 12 – Titolarità dell’azione disciplinare
§ 1. In caso di violazione degli obblighi e dei doveri derivanti dall’appartenenza all’Ordine, come previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale, il Cardinale Gran Maestro ha facoltà, ai sensi e per gli effetti degli articoli di cui al Titolo IV del presente Regolamento Generale, di:
- adottare provvedimenti disciplinari e cautelari;
- pronunciarsi sui provvedimenti assunti dal Luogotenente o Delegato Magistrale.
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Articolo 13 – Il Patriarca Gran Priore
Il Patriarca Latino di Gerusalemme è ex officio Gran Priore dell’Ordine ed è il più alto dignitario ecclesiastico dopo il Cardinale Gran Maestro. Al Patriarca spetta di diritto il Collare dell’Ordine. Se il governo del Patriarcato è affidato a un Amministratore Apostolico, questi è Gran Priore pro-tempore, con i medesimi compiti e facoltà.
§ 1. Compiti – Il Patriarca Gran Priore riferisce periodicamente al Cardinale Gran Maestro e al Gran Magistero circa le necessità pastorali del Patriarcato Latino.
§ 2. – Il Patriarca Gran Priore è Membro ex officio della Consulta; egli non può essere nominato Membro del Gran Magistero, ma viene invitato a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
§ 3. Facoltà – Al Patriarca Gran Priore spetta il potere straordinario di ammettere nell’Ordine ecclesiastici, religiosi e laici stabilmente residenti nel territorio del Patriarcato Latino, in considerazione di particolari benemerenze verso il Patriarcato stesso, le sue opere e istituzioni, la Custodia di Terra Santa o i Luoghi Santi; in particolare, Egli può ammettere:
- I Canonici del Capitolo Patriarcale della Basilica del Santo Sepolcro con il grado corrispondente alle rispettive dignità.
- Membri del clero secolare incardinati nel Patriarcato Latino.
- Religiosi e Religiose residenti nel territorio del Patriarcato Latino e muniti del nulla osta del/della loro Superiore/a Maggiore.
- Laici, uomini e donne, permanentemente residenti nel territorio del Patriarcato Latino, soltanto al grado iniziale di Cavalieri e Dame. Le eventuali successive promozioni dei Membri, su proposta del Patriarca Gran Priore, seguiranno, invece, la normativa generale dell’Ordine.
Tutte le ammissioni, effettuate con biglietto di nomina del Patriarca Gran Priore, devono essere presentate, con la relativa documentazione, al Cardinale Gran Maestro che le convalida con il rilascio del relativo Diploma.
Per eventuali concessioni di Distinzioni ai sopra menzionati destinatari, il Patriarca Gran Priore sottoporrà la richiesta al Cardinale Gran Maestro.
Articolo 14 – L’Assessore
§ 1. Nomina – L’Assessore è un Prelato nominato dal Cardinale Gran Maestro con l’approvazione del Romano Pontefice. Resta in carica fino alla presa di possesso del successivo Cardinale Gran Maestro.
§ 2. Compiti – L’Assessore assiste il Cardinale Gran Maestro, il Luogotenente Generale e il Governatore Generale; deve essere consultato dal Cardinale Gran Maestro nelle decisioni più importanti che riguardano la vita e le attività dell’Ordine; partecipa a qualsiasi evento al quale venga invitato dal Cardinale Gran Maestro.
§ 3. Supplenza – L’Assessore esercita temporaneamente le prerogative del Cardinale Gran Maestro in caso di decesso, dimissioni, incapacità di agire o assenza prolungata di quest’ultimo.
§ 4. – L’Assessore è Membro del Gran Magistero e della Consulta ex officio.
§ 5. Grado – L’Assessore, se è Arcivescovo o Vescovo, riceve il grado di Cavaliere di Gran Croce.
Articolo 15 – Il Luogotenente Generale
§ 1. Nomina – Qualora ricorrano particolari circostanze, il Cardinale Gran Maestro, sentito l’Assessore e quanti egli riterrà opportuno, ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di nominare un Luogotenente Generale scelto tra eminenti Membri laici dell’Ordine, per la durata che il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuna.
§ 2. Compiti – Il Luogotenente Generale rappresenta il Cardinale Gran Maestro nelle manifestazioni riguardanti l’Ordine quando è da lui delegato, ed esplica ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro ritenga opportuno affidargli.
§ 3. – Il Luogotenente Generale è Membro del Gran Magistero ex officio.
Articolo 16 – Il Governatore Generale
§ 1. Nomina – Il Governatore Generale è nominato dal Cardinale Gran Maestro, sentito l’Assessore e quanti egli riterrà opportuno, tra eminenti Membri laici dell’Ordine per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato.
§ 2. Compiti – Il Governatore Generale è l’amministratore centrale dell’Ordine ed è responsabile della sua direzione e della sua gestione finanziaria ed economica, sotto la supervisione del Cardinale Gran Maestro.
Il Governatore Generale, inoltre:
- sovraintende alle attività dei Membri del Gran Magistero, della sua Presidenza, della Consulta e delle Commissioni dell’Ordine;
- analizza e riferisce al Cardinale Gran Maestro le necessità in Terra Santa e le attività dell’Ordine;
- impartisce direttive alle Luogotenenze e alle Delegazioni Magistrali, esamina e provvede alle loro eventuali richieste;
- provvede ad assicurare il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento Generale e delle disposizioni emanate dagli organi statutari dell’Ordine;
- rappresenta l’Ordine in giudizio.
§ 3. Prerogative e facoltà – Il Governatore Generale:
- è Membro del Gran Magistero e della sua Presidenza ex officio;
- è coadiuvato dalla Presidenza del Gran Magistero nella gestione delle attività ordinarie e nel garantire la corretta gestione dei fondi di riserva;
- convoca e presiede le riunioni della Presidenza del Gran Magistero – anche in modalità da remoto – ogni volta che lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi Membri;
d)modera gli incontri del Gran Magistero e le riunioni della Consulta, convocati e presieduti dal Cardinale Gran Maestro;
- può convocare e presiedere riunioni settoriali dei Luogotenenti/Delegati Magistrali, o di eventuali altre cariche o Membri dell’Ordine;
- può convocare riunioni d’area geografica fra Luogotenenti e Delegati Magistrali sentito il Vice Governatore Generale competente, delegandogli – se ritenuto opportuno – l’organizzazione e la direzione dei lavori;
- esamina e riscontra il contenuto dei “Rapporti Annuali” che annualmente Luogotenenti e Delegati Magistrali sono tenuti a presentargli;
- approva, previo parere documentato della Presidenza del Gran Magistero, usi e norme atte a regolare l’organizzazione delle Luogotenenze.
Articolo 17 – I Vice Governatori Generali
§ 1. Nomina – I Vice Governatori Generali sono nominati dal Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con l’Assessore e sentito il Governatore Generale, tra eminenti Membri laici dell’Ordine, per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati a norma dell’Articolo 40 § 1 dello Statuto.
§ 2. Compiti – I Vice Governatori Generali hanno la responsabilità di coadiuvare il Governatore Generale nella gestione e amministrazione generale dell’Ordine, se a ciò delegati; possono essere loro affidati compiti di coordinamento e supervisione delle attività dei raggruppamenti regionali o speciali di Luogotenenze. Il Vice Governatore Generale con responsabilità regionale su una determinata area geografica può suggerire al Governatore Generale di convocare e presiedere le riunioni locali dei Luogotenenti con eventuali altri Membri dell’Ordine.
§ 3. – I Vice Governatori Generali sono Membri del Gran Magistero e della sua Presidenza ex officio.
§ 4. Supplenza – Il Vice Governatore Generale con maggiore anzianità di servizio può essere temporaneamente chiamato a fare le veci del Governatore Generale, in caso di impedimento di quest’ultimo, salvo disposizione diversa del Cardinale Gran Maestro.
Articolo 18 – Il Cancelliere
§ 1. Nomina – Il Cancelliere dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con l’Assessore e sentito il Governatore Generale, tra eminenti Membri laici dell’Ordine, per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato a norma dell’Articolo 40 § 1 dello Statuto.
§ 2. Compiti – Il Cancelliere è il Segretario del Gran Magistero, della sua Presidenza e della Consulta e si assicura che tutti gli atti da essi rispettivamente emanati siano raccolti, disposti e conservati negli archivi. Il Cancelliere collabora con il Governatore Generale e gli riferisce regolarmente sulle attività svolte dalla Commissione Nomine. Egli valuta ed elabora le proposte di ammissione all’Ordine e delle promozioni da sottoporre alla Commissione Nomine; inoltre verifica le pratiche relative al conferimento delle Distinzioni speciali. Coordina le attività di comunicazione e le pubblicazioni del Gran Magistero; è il Direttore della Rivista dell’Ordine e a lui riferisce il Responsabile dell’Ufficio Comunicazioni.
§ 3. – Il Cancelliere è Membro del Gran Magistero e della sua Presidenza ex officio; è inoltre Presidente ex officio della Commissione Nomine.
Articolo 19 – Il Tesoriere
§ 1. Nomina – Il Tesoriere dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con l’Assessore e sentito il Governatore Generale, tra eminenti Membri laici dell’Ordine, per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato a norma dell’Articolo 40 § 1 dello Statuto.
§ 2. Compiti – Il Tesoriere è il custode del patrimonio dell’Ordine e ne segue la gestione finanziaria ed economica in linea con le norme del Diritto Canonico, quelle della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, con le normative civili nazionali e internazionali applicabili, quelle dello Statuto e del presente Regolamento Generale, nonché con le specifiche direttive ricevute dagli organi statutari; a lui è affidata la gestione ordinaria del patrimonio dell’Ordine in collaborazione con la Commissione Economica; elabora il bilancio preventivo annuale e predispone i rendiconti economici annuali dell’Ordine, i quali vanno inviati alle competenti Autorità Vaticane; gestisce le risorse economiche e finanziarie secondo le previsioni di spesa e predispone i relativi rendiconti, tenendo conto delle leggi specifiche italiane e Vaticane; è inoltre responsabile della gestione del personale.
Il Tesoriere collabora con il Governatore Generale e gli riferisce periodicamente sull’andamento della situazione economica e finanziaria; gli sottopone, per la relativa approvazione, i preventivi di spesa e controfirma i mandati di pagamento; riferisce sulla gestione ordinaria del personale dipendente e su ogni altro argomento di sua competenza.
§ 3. – Il Tesoriere è Membro del Gran Magistero e della sua Presidenza ex officio; è inoltre Presidente ex officio della Commissione Economica.
Articolo 20 – Il Cerimoniere e Assistente Spirituale
§ 1. Nomina – Il Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro, tra i Membri ecclesiastici dell’Ordine, sentiti l’Assessore, il Governatore Generale e il competente Ordinario, per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato a norma dell’Articolo 40 § 1 dello Statuto.
Il Cerimoniere può essere un ecclesiastico differente dall’Assistente Spirituale dell’Ordine, a giudizio del Cardinale Gran Maestro.
§ 2. Compiti – Qualora gli Uffici vengano assegnati a due diversi ecclesiastici, le rispettive competenze sono così stabilite:
- al Cerimoniere dell’Ordine compete coadiuvare il Cardinale Gran Maestro nella organizzazione delle Cerimonie dell’Ordine e sottoporre, ove necessario, all’attenzione del Cardinale Gran Maestro la revisione delle pubblicazioni relative alla liturgia e al cerimoniale.
- all’Assistente Spirituale dell’Ordine compete informare il Cardinale Gran Maestro e il Governatore Generale sulle questioni relative alla vita spirituale dell’Ordine e può proporre loro eventuali iniziative ad essa connesse.
§ 3. – Il Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine è Membro del Gran Magistero ex officio; qualora le due cariche vengano ricoperte da due persone differenti, entrambi sono Membri del Gran Magistero ex officio; l’Assistente Spirituale è inoltre Presidente ex officio della Commissione Spirituale.
Le funzioni dell’Assistente Spirituale restano a discrezione del Cardinale Gran Maestro.
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Il Gran Magistero
Articolo 21 – La sollecitudine per i Luoghi e le Istituzioni cattoliche in Terra Santa
§ 1. – Il Gran Magistero è l’organo centrale di Governo che assiste direttamente l’impegno dell’Ordine per i Luoghi e le Istituzioni cattoliche in Terra Santa. Essendo scopo principale dell’Ordine quello di mantenere viva la presenza cristiana nella Terra del Signore, gli aiuti materiali saranno prevalentemente orientati verso la promozione delle iniziative pastorali, educative e umanitarie in grado di soddisfare esigenze spirituali, culturali e sociali della comunità cristiana nell’ambito della giurisdizione del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, con il quale il Gran Magistero mantiene una stretta collaborazione.
§ 2. – Nessun trasferimento di somme di denaro dell’Ordine destinate alla Terra Santa potrà essere effettuato direttamente o tramite Istituzioni terze, bensì soltanto attraverso il Gran Magistero. Eventuali deroghe dovranno sempre essere previamente autorizzate dal Governatore Generale.
§ 3. – A tali generali criteri si deve ispirare l’apporto dell’Ordine nell’ambito dei progetti proposti dalla Riunione delle Opere per l’Aiuto delle Chiese Orientali (R.O.A.C.O.).
§ 4. – Il Patriarcato Latino di Gerusalemme, per opportuna conoscenza e coordinamento, viene sempre informato circa eventuali aiuti decisi dal Gran Magistero ed erogati per progetti riguardanti Enti non dipendenti dal Patriarcato stesso.
Articolo 22 – Competenze dell’organo collegiale
§ 1. Compiti – Il Gran Magistero assiste il Cardinale Gran Maestro nel governo dell’Ordine ed è responsabile della sua amministrazione e delle sue attività, sotto il coordinamento e la direzione del Governatore Generale.
§ 2. Competenze specifiche – Il Gran Magistero ha il compito di approvare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell’Ordine e prendere atto della destinazione degli eventuali utili di esercizio a riserva statutaria, nonché di esaminare e prendere atto delle relazioni dei Revisori dei conti; ad esso inoltre spetta, tramite il Tesoriere, predisporre una relazione annuale da diffondere tra i Luogotenenti su attività e finanze.
§ 3. – Ai Membri del Gran Magistero, pertanto, vengono trasmessi in anticipo i rendiconti economici annuali dell’Ordine, corredati dalla relazione scritta dei Revisori dei conti professionisti e indipendenti.
§ 4. – Ferma restando l’osservanza della normativa in vigore emanata dalla Santa Sede, il Gran Magistero o la sua Presidenza fornisce, ove richiesto, il parere al Cardinale Gran Maestro al fine di:
- Autorizzare l’alienazione o dare altre disposizioni riguardanti terreni, immobili o qualsiasi altro bene patrimoniale di proprietà dell’Ordine.
- Consentire in casi speciali la locazione, l’acquisto o l’impegno di spese straordinarie in relazione a qualsiasi proprietà immobiliare il cui valore ecceda l’importo stabilito periodicamente per iscritto dal Cardinale Gran Maestro.
- Promulgare disposizioni generali, integrative dello Statuto dell’Ordine, tra cui il presente Regolamento Generale, in linea con i suoi principi ispiratori.
§ 5. Riunioni – Le riunioni del Gran Magistero sono convocate almeno due volte l’anno e sono presiedute dal Cardinale Gran Maestro che ne determina l’ordine del giorno; gli incontri sono moderati dal Governatore Generale e si svolgono secondo le modalità previste dall’Articolo 25 del presente Regolamento Generale.
Articolo 23 – Attività di sostegno accanto alle attività proprie dell’ordine
§ 1. – Qualsiasi attività di sostegno accanto alle attività ordinarie dell’Ordine, e che ne usi logo e nome, può essere autorizzata esclusivamente dal Governatore Generale. Per logo e nome si intende la Croce di Gerusalemme contornata dalla scritta “Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani”.
§ 2. – Accanto alle attività proprie dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, possono essere create – previa autorizzazione del Governatore Generale, sentita la Presidenza del Gran Magistero – eventuali Fondazioni (o altre entità) che regolino attività che non possono essere assunte direttamente dall’Ordine ma che possano essere di aiuto e sostegno alle finalità di esso, gestendo iniziative produttive nonché eventuali donazioni da parte di persone non appartenenti all’Ordine.
Queste nuove realtà, oltre ad essere previamente autorizzate dal Governatore Generale, devono avere un proprio Regolamento e rispettare le finalità per cui sono state create.
Articolo 24 – Membri del Gran Magistero
§ 1. – I Membri del Gran Magistero sono nominati dal Cardinale Gran Maestro secondo criteri ispirati a principi di internazionalità e di funzionalità, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, tra eminenti Membri dell’Ordine, fino a un massimo di dodici, dei quali almeno tre quarti devono essere laici, in aggiunta ai Membri del Gran Magistero ex officio elencati di seguito.
Tutti i Membri del Gran Magistero, sei mesi prima della scadenza del primo mandato, devono notificare al Cardinale Gran Maestro – per il tramite del Governatore Generale – la loro eventuale disponibilità ad un secondo mandato (cfr. Statuto, Art. 40 § 1).
§ 2. – Membri del Gran Magistero ex officio sono:
-
- L’Assessore
- Il Luogotenente Generale (ove nominato)
- Il Governatore Generale
- I Vice Governatori Generali
- Il Cancelliere
- Il Tesoriere
- Il Cerimoniere e Assistente Spirituale (ambedue, se distinti).
§ 3. – Qualora i Presidenti delle Commissioni abbiano terminato l’incarico di Membri del Gran Magistero, sono invitati – perdurante munere – a partecipare alle riunioni del Gran Magistero senza diritto di voto.
§ 4. – I Membri del Gran Magistero svolgono le loro attività sotto il coordinamento e la direzione del Governatore Generale e fanno parte della Consulta ex officio.
§ 5. – I Membri del Gran Magistero, che se ne siano resi particolarmente meritevoli al termine del mandato, possono essere insigniti dal Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, del titolo d’Onore della carica precedentemente ricoperta. Il conferimento del titolo d’Onore non è automatico e non avviene necessariamente al cessare dell’incarico. Esso verrà conferito dal Cardinale Gran Maestro al momento opportuno, dopo aver espletato le necessarie valutazioni (cfr. Art. 11 § 1).
§ 6. – Non possono essere nominati Membri del Gran Magistero il Gran Priore dell’Ordine, i Luogotenenti, i Delegati Magistrali, i Gran Priori di Luogotenenza e di Delegazione Magistrale in carica.
§ 7. – I Membri del Gran Magistero, perdurante munere, non appartengono ad alcuna Luogotenenza. Al termine del loro mandato rientrano a far parte della Luogotenenza di origine o di residenza.
Articolo 25 – Modalità delle riunioni
§ 1. Luogo delle riunioni – Le riunioni del Gran Magistero vengono di regola convocate due volte all’anno, in primavera e in autunno, nella sede centrale dell’Ordine o in altra sede indicata dal Cardinale Gran Maestro.
Esse potranno tenersi, ove necessario, in modo virtuale attraverso scambi di messaggi o per teleconferenza.
Le riunioni, convocate e presiedute dal Cardinale Gran Maestro, vengono dirette dal Governatore Generale, che ne modera il dibattito e ne fissa le procedure.
Alle riunioni del Gran Magistero vengono tradizionalmente invitati, senza diritto di voto, il Gran Priore dell’Ordine e un responsabile amministrativo del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Su proposta del Governatore Generale potranno essere invitate straordinariamente anche altre persone facenti o non facenti parte dell’Ordine.
Le riunioni in presenza generalmente si svolgono in lingua italiana con traduzione simultanea in inglese e francese. Le spese dei lavori sono a carico del Gran Magistero che copre anche – ove richiesto dall’interessato – quelle di viaggio e alloggio dei suoi Membri residenti fuori sede.
§ 2. Preavviso delle riunioni – Il preavviso per ogni riunione del Gran Magistero, con l’indicazione dell’ora, del luogo – nonché, in caso di riunione straordinaria, dello scopo per il quale la riunione viene indetta – dovrà di regola essere comunicato dal Governatore Generale a ogni Membro del Gran Magistero non meno di trenta giorni prima della data fissata, unitamente all’ordine del giorno, fatte salve convocazioni d’urgenza per motivi straordinari.
§ 3. Votazione – In caso di votazione su un argomento presentato e messo ai voti nella riunione, ogni Membro del Gran Magistero avrà diritto a un voto. Ogni decisione così assunta a maggioranza dei votanti, avrà carattere consultivo per la definitiva decisione del Cardinale Gran Maestro o di chi ne fa le veci.
§ 4. Interventi e mozioni – Ogni Membro del Gran Magistero ha diritto di intervento. I partecipanti alle riunioni che non sono Membri del Gran Magistero possono intervenire. Una decisione può, in casi straordinari, essere adottata al di fuori di una riunione qualora ogni Membro del Gran Magistero acconsenta per iscritto all’adozione di quanto proposto. Anche in tale caso la decisione viene assunta a maggioranza dei votanti e avrà carattere consultivo.
Una mozione è una proposta di un Membro del Gran Magistero che richiede un intervento o una presa di posizione su un determinato argomento. I Membri del Gran Magistero che desiderano introdurre un nuovo argomento da trattare o proporre una decisione, presenteranno una mozione in tal senso al Governatore Generale per iscritto prima della riunione o, in casi eccezionali d’urgenza, durante la riunione stessa. Il Governatore Generale, sentito il Cardinale Gran Maestro, si riserva la facoltà di decidere se mettere in trattazione o meno l’argomento richiesto. Se la mozione viene accolta, potrà essere discussa fra i temi vari ed eventuali e su di essa, qualora richiesto, si potrà procedere a votazione.
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La Presidenza del Gran Magistero
Articolo 26 – L’organo collegiale
§ 1. Funzioni – La Presidenza del Gran Magistero assiste il Cardinale Gran Maestro; è l’organo esecutivo del Gran Magistero e – negli intervalli tra le riunioni del Gran Magistero – ne esercita l’autorità e le responsabilità, ad eccezione delle materie di competenza esclusiva del Gran Magistero previste dall’Articolo 22 § 2 del presente Regolamento Generale; svolge la sua attività sotto la direzione del Governatore Generale e lo coadiuva nella gestione delle attività ordinarie dell’Ordine e nel garantire la corretta gestione dei fondi di riserva dell’Ordine; propone all’approvazione del Cardinale Gran Maestro, tramite il Governatore Generale, l’ordine del giorno delle riunioni del Gran
Magistero e della Consulta; esegue ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro ritenga opportuno affidarle.
sono:
§ 2. Membri – Componenti ex officio della Presidenza del Gran Magistero
- Il Governatore Generale
- I Vice Governatori Generali
- Il Cancelliere
- Il Tesoriere
§ 3. – In aggiunta ai componenti ex officio, possono essere nominati dal
Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con il Governatore Generale, altri Membri del Gran Magistero a far parte della sua Presidenza.
§ 4. Riunioni – Le riunioni della Presidenza del Gran Magistero sono convocate dal Governatore Generale ogni volta che questi lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi Membri; sono presiedute dal Governatore Generale che ne decide l’ordine del giorno. Esse possono svolgersi anche da remoto.
§ 5. Segretario – Il Segretario della Presidenza del Gran Magistero è il Cancelliere dell’Ordine, il quale si assicura che tutti gli atti da essa emanati vengano raccolti, disposti e conservati in archivio.
Articolo 27 – Potere di approvazione
§. 1 – Competenze. La Presidenza del Gran Magistero approva:
-
- la nomina dei Membri del Consiglio di Luogotenenza;
- la revoca di uno o più Membri ex officio del Consiglio di Luogotenenza nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale;
- la nomina dei Presidi di Sezione e dei Delegati Locali;
- la nomina di un Reggente di Sezione;
- la nomina dei Priori di Sezione e di Delegazione Locale;
- lo scioglimento di un Consiglio di Sezione e di Delegazione Locale.
§ 2. – La Presidenza del Gran Magistero esamina, per la successiva approvazione del Cardinale Gran Maestro, le disposizioni locali specifiche integrative dello Statuto e del presente Regolamento Generale dell’Ordine presentate dai Luogotenenti (applicabili esclusivamente entro i loro confini territoriali) di concerto con la Commissione Giuridica (cfr. Artt. 35 § 1 c) e 43 § 8).
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Articolo 28 – La Consulta
§ 1. Ruolo – La Consulta è l’organo consultivo che esamina periodicamente le tematiche più importanti riguardanti l’Ordine; esse sono decise ed approvate dal Cardinale Gran Maestro, anche su proposta dei Membri della Consulta che, con congruo anticipo, dovranno indirizzarle alla Presidenza del Gran Magistero.
§ 2. Membri – Membri della Consulta ex officio sono:
- Il Patriarca Gran Priore
- L’Assessore
- I Membri del Gran Magistero
- I Luogotenenti e i Delegati Magistrali in carica
- Un rappresentante della Segreteria di Stato
- Un rappresentante del Dicastero per le Chiese Orientali
§ 3. Ulteriori Membri – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, può nominare ulteriori componenti, consulenti ed osservatori, in aggiunta ai Membri ex officio menzionati nel paragrafo precedente.
Qualora i Presidenti delle Commissioni abbiano terminato l’incarico di Membri del Gran Magistero, sono invitati – perdurante munere – a partecipare alle riunioni della Consulta.
In caso di impedimento di un Membro della Consulta, il Cardinale Gran Maestro può autorizzarlo a farsi rappresentare.
§ 4. Riunioni Plenarie – Il Cardinale Gran Maestro convoca la Consulta di regola almeno una volta ogni quattro anni, nonché ogni volta che egli lo ritenga opportuno. Egli ne approva l’ordine del giorno proposto dalla Presidenza del Gran Magistero e ne presiede le riunioni plenarie. Il Governatore Generale modera le riunioni della Consulta.
I lavori possono essere articolati anche in Commissioni o Gruppi di studio che riferiranno poi alla Plenaria.
Al termine dei lavori i Membri potranno proporre per iscritto le aree tematiche da discutere nella successiva Consulta.
§ 5. Riunioni Regionali – Durante i lavori della Consulta possono essere previste suddivisioni in Gruppi di Lavoro per aree geografico-linguistiche. Il Governatore Generale – o il Vice Governatore Generale con responsabilità regionale su una determinata area geografica – possono convocare e presiedere le riunioni locali dei Luogotenenti e/o Delegati Magistrali, con eventuali altri Membri dell’Ordine.
Le riunioni hanno lo scopo di consentire ai Luogotenenti e ai Delegati Magistrali di discutere ed analizzare tra loro e con le autorità centrali dell’Ordine, gli interessi e le problematiche comuni.
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Le Commissioni
Articolo 29 – Le Commissioni
§ 1. – Le Commissioni sono organi consultivi dell’Ordine e agiscono sempre collegialmente; esse si distinguono in permanenti e temporanee.
§ 2. – Le Commissioni permanenti devono essere costituite da Membri appartenenti all’Ordine, scelti secondo criteri ispirati a principi di internazionalità e funzionalità; la loro durata è pari a tre anni.
Viceversa, nelle Commissioni temporanee, possono essere nominati componenti esperti non appartenenti all’Ordine.
§ 3. – Le riunioni possono svolgersi sia in presenza che in modalità da remoto.
§ 4. – I rispettivi Presidenti di Commissione riferiscono dell’attività svolta al Cardinale Gran Maestro per il tramite del Governatore Generale e, ove richiesto, al Gran Magistero.
§ 5. – I componenti delle Commissioni permanenti restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.
§ 6. – L’assenza non giustificata di un Membro per oltre sei riunioni ne determina la decadenza.
Articolo 30 – La Commissione Spirituale
§ 1. Compiti – La Commissione Spirituale ha il compito di consigliare e assistere il Cardinale Gran Maestro e il Gran Magistero sullo sviluppo della spiritualità nell’Ordine e sull’incremento della pratica della vita cristiana tra i suoi membri.
§ 2. Membri – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione Spirituale, due dei quali debbono essere Membri del Gran Magistero, in aggiunta al Cerimoniere e Assistente Spirituale dell’Ordine che ne è il Presidente ex officio. Qualora gli Uffici siano ricoperti da due ecclesiastici differenti, Presidente della Commissione è l’Assistente Spirituale dell’Ordine.
Articolo 31 – La Commissione Economica
§ 1. Compiti – La Commissione Economica ha il compito di consigliare ed assistere il Cardinale Gran Maestro e la Presidenza del Gran Magistero nel controllo dell’amministrazione economica dell’Istituzione, incluse le acquisizioni, le proprietà, la corretta gestione dei fondi di riserva e del patrimonio mobiliare, l’alienazione dei beni dell’Ordine, nonché la valutazione dei rischi. La Commissione Economica ha anche il compito di esaminare il bilancio preventivo annuale dell’Ordine e i rendiconti economici. Inoltre, la Commissione fornisce al Cardinale Gran Maestro indicazioni sulle entità delle risorse finanziarie disponibili da destinare annualmente agli aiuti in Terra Santa.
§ 2. Membri – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione Economica, due dei quali debbono essere Membri del Gran Magistero – preferibilmente esperti di economia e diritto civile – in aggiunta al Tesoriere dell’Ordine che ne è il Presidente ex officio.
§ 3. – Il Governatore Generale e il Presidente – anche separatamente – possono, per la gestione ordinaria economica e finanziaria, convocare riunioni periodiche con alcuni Membri della Commissione, con alcuni collaboratori del Gran Magistero ed eventualmente altre persone.
Articolo 32 – La Commissione per la Terra Santa
§ 1. Compiti – La Commissione per la Terra Santa ha i seguenti compiti:
- agire in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme e i suoi Membri collegialmente; il Presidente ne è il tramite presso il Gran Magistero;
- consigliare ed assistere il Gran Magistero nell’esaminare e nel valutare (anche con visite in loco) lo stato di avanzamento e il completamento dei progetti approvati in Terra Santa;
- facoltà di segnalare particolari necessità che ritiene meritevoli di attenzione e proporne la relativa realizzazione al Gran Magistero per il tramite del Presidente;
- prendere in esame aiuti a progetti riguardanti Enti non dipendenti dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, secondo quanto previsto all’Art. 21
§ 4 del presente Regolamento Generale.
§ 2. Membri – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, nomina tre componenti della Commissione per la Terra Santa e ne individua il Presidente tra i Membri del Gran Magistero. La Commissione può avvalersi di consulenze, quando lo ritiene necessario, previa autorizzazione della Presidenza del Gran Magistero.
Articolo 33 – La Commissione Nomine
§ 1. Compiti – La Commissione Nomine ha il compito di esaminare, evadere e sottoporre ad approvazione del Cardinale Gran Maestro le domande di ammissione e le proposte di promozione nell’Ordine. Essa si riunisce, di norma, mensilmente secondo un calendario predisposto all’inizio di ogni anno solare dal Cancelliere e comunicato a tutte le Luogotenenze e Delegazioni Magistrali.
§ 2. Membri – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione, due dei quali debbono essere Membri del Gran Magistero, in aggiunta al Cancelliere dell’Ordine che ne è Presidente ex officio.
§ 3. – Le proposte di ammissione all’Ordine e delle promozioni vanno indirizzate con congruo anticipo al Cardinale Gran Maestro per il tramite esclusivo del Cancelliere, secondo le modalità previste dagli Allegati 1 e 2.
La Commissione esamina, altresì, le pratiche per le concessioni della Palma di Gerusalemme e della Croce al Merito, istruite dal Cancelliere.
I verbali della Commissione Nomine vanno presentati al Cardinale Gran Maestro per il tramite del Governatore Generale.
I Membri della Commissione sono tenuti all’osservanza del vincolo della riservatezza.
Articolo 34 – Le Commissioni temporanee
§ 1. Istituzione – Il Cardinale Gran Maestro, sentita la Presidenza del Gran Magistero, può istituire altre Commissioni temporanee per fini specifici con funzione consultiva.
§ 2. Membri – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, nomina i componenti delle Commissioni temporanee. La persona che presiede ciascuna di tali Commissioni deve essere designata tra i Membri del Gran Magistero.
§ 3. Durata – La durata delle Commissioni temporanee viene stabilita dal Cardinale Gran Maestro e di norma non eccede i tre anni.
Articolo 35 – La Commissione Giuridica
§ 1. Compiti – Il Cardinale Gran Maestro, sentita la Presidenza del Gran Magistero, istituisce la Commissione Giuridica con i seguenti compiti:
-
- formulare pareri per le esigenze giuridiche dell’Ordine;
- prospettare l’interpretazione di norme dello Statuto e del presente Regolamento Generale;
c)coadiuvare la Presidenza del Gran Magistero nella verifica di conformità delle norme organizzative e delle disposizioni specifiche delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali al Diritto Canonico, allo Statuto e al presente Regolamento Generale (cfr. Statuto, Artt. 25 § 4 e 43 § 2);
- assistere il Cardinale Gran Maestro nell’istruttoria, esame e valutazione delle problematiche di natura disciplinare, formulando motivato parere scritto non vincolante.
§ 2. Membri – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, nomina i componenti della Commissione Giuridica e ne individua il Presidente tra i Membri del Gran Magistero.
Essa è composta da esperti nei vari settori del diritto.
In relazione ai propri compiti, i Membri della Commissione sono tenuti all’osservanza del vincolo della riservatezza e del segreto.
Articolo 36 – Comitati
Il Cardinale Gran Maestro, sentita la Presidenza del Gran Magistero, può costituire dei Comitati per lo studio di determinate questioni. Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, nomina i suoi componenti.
Articolo 37 – I Consultori
Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, può nominare Membri dell’Ordine come Consultori per ognuno degli organi di Governo. Essi rimangono in carica finché persisterà l’esigenza che ne ha determinato la nomina. I Consultori prestano la loro opera a titolo gratuito.
Articolo 38 – I Consulenti
Il Cardinale Gran Maestro, sentito il Governatore Generale, può avvalersi di Consulenti per specifiche esigenze dell’Ordine.
I Membri dell’Ordine prestano la loro opera a titolo gratuito; i non Membri dell’Ordine possono prestare la loro opera a titolo gratuito o con remunerazione stabilita nel relativo contratto.
Articolo 39 – I Revisori dei Conti
Il Cardinale Gran Maestro conferisce l’incarico di Revisore dei Conti (cfr.
Statuto, Art. 5 § 4), in osservanza della normativa vigente della Santa Sede.
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TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE
Le Luogotenenze
Articolo 40 – Istituzione di Luogotenenze
§ 1. Natura – La vita dell’Ordine si realizza nelle sue articolazioni territoriali, denominate Luogotenenze e/o Delegazioni Magistrali, nel cui ambito i candidati vengono formati. Al loro interno è promossa e sviluppata la spiritualità dell’Ordine la quale si accresce nella pratica dell’amore verso Dio e i fratelli con speciale sollecitudine verso la Chiesa Madre di Gerusalemme e in comunione con le Chiese locali.
§ 2. Ambito di applicabilità – Le norme dello Statuto e del presente Regolamento Generale dell’Ordine concernenti le Luogotenenze e i Luogotenenti devono intendersi egualmente applicabili alle Delegazioni Magistrali, a meno che non sia espressamente previsto il contrario (cfr. Statuto, Art. 25 § 5).
§ 3. Istituzione – L’Istituzione di una Luogotenenza può avvenire, oltre che secondo quanto previsto nell’Articolo 7 del presente Regolamento Generale, anche mediante l’elevazione di una Delegazione Magistrale già esistente e con un congruo numero di Membri, d’intesa con la Presidenza del Gran Magistero.
§ 4. – Il diritto di istituire, suddividere, unire o altrimenti modificare la giurisdizione territoriale delle Luogotenenze spetta al Cardinale Gran Maestro ed è esercitato d’intesa con la Presidenza del Gran Magistero.
§. 5. – Prima dell’istituzione di una Delegazione Magistrale o di una Luogotenenza è necessario ottenere l’approvazione scritta, richiesta dal Cardinale Gran Maestro, delle Conferenze Episcopali entro i cui confini la futura Delegazione Magistrale o Luogotenenza sarà istituita.
§ 6. – Ove possibile, i confini delle Luogotenenze devono coincidere con quelli delle Conferenze Episcopali nazionali, regionali e interrituali.
Articolo 41 – Le Procedure di Nomina del Luogotenente
§ 1. Nomina – I Luogotenenti sono nominati per un periodo di quattro anni, secondo le procedure di nomina previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale. Possono essere riconfermati una sola volta, ove il Cardinale Gran Maestro lo ritenga. Egli/Ella è scelto/a tra i Membri laici dell’Ordine dal Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero e il Gran Priore
della Luogotenenza, il quale – se lo reputa opportuno – richiederà all’Ordinario del candidato un parere.
§ 2. Deroga – Tale Articolo non si applica alle Delegazioni Magistrali secondo quanto previsto dall’Articolo 59.
§ 3. Requisiti di dignità e di idoneità – Al fine di preservare una procedura uniforme, si richiede che i candidati:
- Abbiano di regola almeno cinque anni di partecipazione attiva alla vita dell’Ordine.
- Siano persone autorevoli, altamente degne sul piano religioso, civile e sociale.
- Siano persone disposte a svolgere un servizio che richiede tempo e partecipazione alla vita dell’Ordine.
- Siano idonei all’ascolto e al dialogo, consapevoli di prestare un servizio gratuito all’Ordine ed equilibrati nella scelta dei propri collaboratori.
- Riscuotano stima dai propri confratelli e consorelle e sappiano trattare tutti con rispetto.
- Abbiano acquisito significative esperienze nel campo della formazione.
- Siano animati dalla volontà di sostenere le Istituzioni cattoliche in Terra Santa e, principalmente, il Patriarcato Latino di Gerusalemme.
- Abbiano dimostrato di partecipare con generosità alle attività delle Chiese particolari di appartenenza.
- Siano aperti a valutare eventuali collaborazioni con altri Enti e Organizzazioni riconosciuti dalla Santa Sede che condividano analoghe finalità e obiettivi della Chiesa Cattolica in Terra Santa, in particolare la pace, il dialogo interreligioso e la promozione dell’unità tra i Cristiani.
§ 4. Procedura di rinnovo del mandato – Ferme restando le indicazioni generali di nomina previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale dell’Ordine per ciascun organo territoriale:
- Il Luogotenente, almeno sei mesi prima della scadenza del primo mandato, deve notificare al Cardinale Gran Maestro – per il tramite del Governatore Generale – la scadenza del suo mandato.
- Il Governatore Generale, accertata la disponibilità del Luogotenente a proseguire nell’incarico e fatte le debite valutazioni, può proporne il rinnovo al Cardinale Gran Maestro che procederà al conferimento di un secondo mandato dopo aver acquisito il parere del Gran Priore di Luogotenenza e sentita la Presidenza del Gran Magistero.
- Laddove non si ritenga di procedere al rinnovo o manchi la disponibilità del Luogotenente al rinnovo o, comunque, al termine del secondo mandato, il Luogotenente uscente previo colloquio riservato con il Governatore
Generale avvierà – con attenta considerazione – una consultazione al fine di conoscere le attese dei Membri e individuare eventuali candidati da proporre; essa interesserà il Gran Priore di Luogotenenza e i Membri del Consiglio di Luogotenenza. Al termine di tale consultazione e sulla base dei risultati acquisiti, il Luogotenente compilerà – di norma – una «terna» di nomi da proporre al Cardinale Gran Maestro, tramite il Governatore Generale, i quali ultimi potranno avvalersi di ulteriori consultazioni. Per ciascuno dei tre candidati è preferibile acquisire un parere scritto del Gran Priore di Luogotenenza che può essere trasmesso eventualmente anche in forma riservata al Cardinale Gran Maestro. La scelta definitiva spetta comunque al Cardinale Gran Maestro, sentita la Presidenza del Gran Magistero.
Articolo 42 – Prerogative, supplenza e incompatibilità del Luogotenente
§ 1. Rappresentanza – Sui Luogotenenti ricade, per delega implicita del Cardinale Gran Maestro, la rappresentanza delle rispettive Luogotenenze di fronte alle Autorità locali, ecclesiastiche e civili, nonché di fronte ad ogni altro Ente amministrativo.
§ 2. Delega – I Luogotenenti, ove formalmente delegati, possono operare a nome e agire per conto del Cardinale Gran Maestro in relazione a specifici problemi o questioni.
§ 3. – I Luogotenenti in carica sono Membri della Consulta ex officio.
§ 4. Supplenza – In caso di morte o di dimissioni del Luogotenente (o del Reggente in carica), il Cancelliere di Luogotenenza ne esercita temporaneamente i compiti fino alla presa di possesso di un nuovo Luogotenente, o di un Reggente, nominato dal Cardinale Gran Maestro d’intesa con il Governatore Generale e dopo aver consultato la Presidenza del Gran Magistero.
In caso di incapacità di agire o di assenza prolungata di un Luogotenente, si sottoporrà il caso al Cardinale Gran Maestro il quale valuterà le misure da adottare. In attesa delle sue determinazioni relative alla vacanza della carica di un Luogotenente o Reggente, i componenti del Consiglio di Luogotenenza rimangono in carica fino alla nomina del successore.
§ 5. Incompatibilità – I Luogotenenti o i Reggenti in carica non possono essere nominati Membri del Gran Magistero, a meno che il Reggente non vi faccia già parte.
Articolo 43 – Mansioni dei Luogotenenti
§ 1. Compiti – I Luogotenenti dirigono le Luogotenenze loro affidate con spirito di servizio, esercitando la loro autorità in linea con le norme del Diritto Canonico, dello Statuto, del presente Regolamento Generale, del Regolamento di Luogotenenza formalmente approvato dal Cardinale Gran Maestro e del Diritto locale.
I Luogotenenti sono responsabili:
-
- della vita dell’Ordine, della crescita spirituale e delle attività delle rispettive Luogotenenze;
- della selezione e della formazione dei candidati;
- della formazione continua dei Membri;
- dei contatti con la Gerarchia locale e della comunione ecclesiale dei
Membri;
-
- della raccolta di fondi da destinare agli aiuti caritatevoli;
- dell’organizzazione della riunione annuale di tutti i Membri nonché dei pellegrinaggi in Terra Santa e in altri Santuari;
- della corretta applicazione dello Statuto e del presente Regolamento Generale, delle direttive del Cardinale Gran Maestro, del Governatore Generale e del Gran Magistero;
- dell’applicazione delle varie normative nazionali che non siano in contrasto con la dottrina della Chiesa;
- della eventuale redazione di un Regolamento di Luogotenenza da sottoporre alla approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
I Luogotenenti sono assistiti, nello svolgimento dei loro compiti, dal Gran Priore della Luogotenenza e dal Consiglio della Luogotenenza.
§ 2. Selezione dei Membri – I Luogotenenti hanno la responsabilità di selezionare candidati per l’ammissione all’Ordine in stretta collaborazione con il Gran Priore di Luogotenenza, sentito il parere delle competenti autorità ecclesiastiche (Parroco o Ordinario). L’esercizio di questa responsabilità consiste non solo nel valutare l’idoneità dei candidati, ove possibile con un colloquio personale, ma anche nell’individuare all’interno del territorio della Luogotenenza persone in possesso dei requisiti per l’ammissione all’Ordine (cfr. Art. 67).
§ 3. Potere di nomina – Il Luogotenente nomina i seguenti collaboratori, sentito il Gran Priore della Luogotenenza il quale potrebbe avvalersi del parere dell’Ordinario dell’interessato:
- Il Cancelliere, il Tesoriere, il Segretario della Luogotenenza e il Cerimoniere laico, scelti tra i Membri laici della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
b)Altri Membri del Consiglio della Luogotenenza, al fine di disimpegnare specifici compiti da lui ritenuti necessari, sentito il Gran Priore della Luogotenenza e informandone la Presidenza del Gran Magistero.
- I Presidi di Sezione, sentito il Gran Priore della Luogotenenza, previo parere del competente Ordinario e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
- I Delegati Locali, sentiti il Preside di Sezione e il Priore di Sezione e di Delegazione Locale, previo parere del competente Ordinario e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
- Il Reggente di Sezione e di Delegazione Locale, scelto tra i Membri della Luogotenenza, sentito il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero, al fine di esercitare temporaneamente i compiti di Preside di Sezione o di Delegato Locale in caso di morte, dimissioni, incapacità di agire o di assenza prolungata del titolare dell’Ufficio.
I Priori di Sezione e di Delegazione Locale insigniti della dignità episcopale sono nominati dal Cardinale Gran Maestro su proposta del Luogotenente e del Gran Priore di Luogotenenza, informandone la Presidenza del Gran Magistero.
I Priori di Sezione e di Delegazione Locale non insigniti della dignità episcopale sono nominati dal Luogotenente d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza, con l’Ordinario proprio e dopo aver ricevuto l’approvazione dalla Presidenza del Gran Magistero e del Cardinale Gran Maestro.
§ 4. Rapporto annuale e rendiconti finanziari sottoposti a verifica –
- ogni Luogotenente deve presentare annualmente al Governatore Generale, entro il 30 aprile, i rendiconti finanziari sottoposti a verifica del Consiglio di Luogotenenza ed, eventualmente, di qualsiasi entità civile o ecclesiastica ad essa associata, insieme alla eventuale certificazione di revisori indipendenti e ai loro suggerimenti;
- nel presentare i rendiconti, il Luogotenente deve corredare i dati contabili con una breve relazione delle attività della Luogotenenza, delle eventuali problematiche riscontrate e degli orientamenti emersi;
- in casi di particolare gravità, il Governatore Generale può concedere una deroga relativa alla scadenza annuale prevista per la presentazione dei rendiconti finanziari.
§ 5. Direzione – I Luogotenenti fanno riferimento per la loro attività al Governatore Generale ed eventualmente, per conoscenza, al Vice Governatore Generale competente per area geografica. Il Luogotenente dovrà preparare i propri Membri ad assumere impegni specifici per il funzionamento della Luogotenenza, assicurando un regolare avvicendamento dei Membri e delle mansioni nel Consiglio di Luogotenenza.
§ 6. Membri attivi – I Luogotenenti dovranno curare costantemente la regolare revisione delle liste dei Membri della Luogotenenza onde accertare le reali intenzioni di coloro che, con il passare degli anni, abbiano perso interesse per gli ideali e le attività dell’Ordine.
Tale revisione dovrà essere condotta secondo discrezione e cristiana carità, con l’obiettivo di riavvicinare all’Ordine coloro che se ne siano allontanati.
Al fine di agevolare le comunicazioni tra Luogotenenti e Membri, questi ultimi sono tenuti a dare tempestiva notizia di ogni cambiamento di residenza o domicilio tramite i Responsabili locali.
Al Membro dell’Ordine che non osservi uno o più degli obblighi contemplati dall’Articolo 36 §§ 1,3 e 4 dello Statuto, previo colloquio con l’interessato, ove possibile, e sentito il parere non vincolante del Consiglio di Delegazione, deve essere inviata una prima comunicazione scritta, a firma del Delegato Locale, per chiedergli i motivi della mancata osservanza. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa in copia al Preside e al Luogotenente.
Trascorsi almeno centottanta giorni dalla comunicazione di cui in precedenza, in caso di mancata risposta o di risposta che adduca inadeguate giustificazioni, il Delegato Locale trasmette la pratica al Preside, il quale, sentito il parere non vincolante del Consiglio di Sezione, invia all’interessato una seconda comunicazione scritta a sollecito o ad integrazione della prima. Tale seconda comunicazione dovrà essere trasmessa in copia al Luogotenente.
Trascorsi almeno centottanta giorni da questa seconda comunicazione, in assenza di risposta o in caso di inadeguata giustificazione, il Preside trasmette la pratica al Luogotenente, il quale invia una terza comunicazione scritta con la quale informa l’interessato che la pratica sarà trasmessa, entro i successivi novanta giorni, al Cardinale Gran Maestro per i provvedimenti di competenza (cfr. Statuto, Art. 39). Dell’effettiva trasmissione della pratica al Cardinale Gran Maestro, il Luogotenente informerà tempestivamente per iscritto l’interessato.
In ogni momento precedente la trasmissione della pratica al Cardinale Gran Maestro, l’interessato può chiedere un colloquio con il Luogotenente per esporre le sue giustificazioni.
In caso di accertate situazioni particolari, il Luogotenente può esonerare temporaneamente un Membro da uno o più obblighi previsti dall’Articolo 36 dello Statuto, derivanti dall’appartenenza all’Ordine.
In assenza di Sezioni e Delegazioni Locali, tutte le comunicazioni vengono effettuate dal Luogotenente.
In mancanza di Delegazioni Locali, le prime due comunicazioni vengono effettuate dal Preside di Sezione, ove costituita.
§ 7. Riunioni Regionali – Le riunioni regionali dei Luogotenenti sono convocate e presiedute dal Governatore Generale o, su sua delega, dal Vice Governatore Generale competente per area geografica. Le riunioni hanno lo scopo di consentire ai Luogotenenti di discutere e analizzare tra loro, e con le autorità centrali dell’Ordine, gli interessi e le problematiche comuni.
§ 8. Disposizioni locali – I Luogotenenti, previa consultazione con la Presidenza del Gran Magistero, possono elaborare disposizioni specifiche – applicabili esclusivamente entro i confini territoriali delle loro Luogotenenze – integrative del presente Regolamento Generale dell’Ordine. Esse debbono essere in linea con le norme del Diritto Canonico, dello Statuto, del presente Regolamento Generale e della normativa locale ed essere formalmente approvate dal Cardinale Gran Maestro (cfr. Art. 27 § 2).
§ 9. Organizzazione dei pellegrinaggi – Il Luogotenente, sia personalmente sia attraverso un coordinatore di pellegrinaggi, dovrà assicurare la corretta pianificazione, promozione, organizzazione e adeguato svolgimento di pellegrinaggi della Luogotenenza in Terra Santa e in altri Santuari. I pellegrinaggi in Terra Santa dovranno includere le visite alla Basilica del Santo Sepolcro, ad altri Luoghi Santi e al Patriarcato Latino, visite presso Istituzioni legate alla Chiesa Cattolica (per es. visita presso una parrocchia e/o presso un’opera sostenuta dall’Ordine). Si potrà richiedere a tale fine l’assistenza e il consiglio del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Il Luogotenente dovrà avvalersi di guide cristiane, idonee e particolarmente esperte in campo biblico ed archeologico, atteso che il pellegrinaggio in Terra Santa è un evento qualificante l’appartenenza all’Ordine.
§ 10. Provvedimenti disciplinari e cautelari
- Ammonizione. Il Luogotenente, in caso di violazione degli obblighi e dei doveri derivanti dall’appartenenza all’Ordine, ai sensi del vigente Statuto (cfr. Statuto, Artt. 2 § 2 e 36), dopo aver preso contatto e per quanto possibile ascoltato la persona interessata, sentito il Gran Priore e il Consiglio di Luogotenenza, può ammonire un Membro con provvedimento scritto secondo il procedimento previsto dall’Articolo 87 § 1 a).
- Sospensione cautelare. In caso di indifferibile urgenza e gravità, qualora si sia verificata una violazione degli obblighi e dei doveri derivanti dall’appartenenza all’Ordine, oppure qualora l’azione o il comportamento minacci la reputazione e l’onorabilità dell’Ordine, il Luogotenente, dopo aver contattato l’interessato e aver consultato il Gran Priore ed il Consiglio di Luogotenenza, può assumere un provvedimento di sospensione cautelare.
Entro sette giorni dalla data di emissione del provvedimento, il Luogotenente lo trasmette in via telematica o altra modalità idonea, unitamente ad una esauriente e documentata relazione illustrativa, all’interessato, al Cardinale Gran Maestro per le valutazioni di competenza e al Governatore Generale per conoscenza.
Il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal Luogotenente può essere confermato, modificato o revocato dal Cardinale Gran Maestro entro trenta giorni dalla data di trasmissione da parte del Luogotenente.
Il provvedimento del Cardinale Gran Maestro deve essere comunicato, per via telematica o altra modalità idonea, all’interessato e al Luogotenente entro i successivi trenta giorni.
In caso di trasmissione tardiva da parte del Luogotenente o di mancata conferma/modifica da parte del Cardinale Gran Maestro trasmessa in via telematica entro il termine indicato, la sospensione cautelare è considerata inefficace e come non avvenuta.
Il provvedimento di sospensione cautelare perde efficacia al cessare della situazione che l’ha provocata.
La sospensione cautelare non esime il Membro dell’Ordine dall’obbligo di versare il contributo economico annuale.
§ 11. Attività di comunicazione sociale – I Luogotenenti dovranno prestare la dovuta attenzione alle attività di comunicazione sociale della Luogotenenza e ogni loro esposizione scritta sull’Ordine dovrà essere in linea con gli orientamenti e le pubblicazioni del Gran Magistero (sito ufficiale e pagine ufficiali dei social). Le attività di comunicazione della Luogotenenza si articolano in due sezioni: 1) le informazioni centrali fornite dal Gran Magistero attraverso il sito ufficiale dell’Ordine, quelle riportate (fra le più significative) su La Croce di Gerusalemme (Rivista e Newsletter) e le relative pagine ufficiali dei social, ma senza sostituirsi ad essi; 2) la comunicazione della vita e delle attività locali.
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Articolo 44 – La corrispondenza con gli Uffici Centrali dell’Ordine
§ 1. – I Luogotenenti indirizzano la loro corrispondenza come segue:
- Al Cardinale Gran Maestro, per le questioni di primaria importanza nonché per quelle relative alla pianificazione liturgica e logistica delle Investiture da Lui presiedute; inoltre per tutte le questioni che si desidera sottoporgli personalmente e direttamente.
- Al Luogotenente Generale, ove nominato, per le questioni a lui affidate dal Cardinale Gran Maestro ai sensi dello Statuto.
- Al Governatore Generale, per tutte le questioni ordinarie delle Luogotenenze, le loro attività, le loro problematiche amministrative e le questioni disciplinari.
- Al Cancelliere, per Ammissioni, Nomine, Promozioni, questioni protocollari, per questioni riguardanti la comunicazione e le pubblicazioni sulle attività, i progetti e gli eventi dell’Ordine, nonché per eventuali richieste di copie o duplicati della documentazione ufficiale di archivio.
- Al Tesoriere, per le questioni amministrative, i bilanci e i finanziamenti dei progetti in Terra Santa.
§ 2. – La corrispondenza ordinaria non riservata ed eventuali plichi da parte dei Luogotenenti relativi alle materie degli uffici di cui sopra, vanno indirizzati all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – 00120 Città del Vaticano – avendo cura di indicare la dicitura “alla cortese attenzione
di” corredata dal nominativo del Responsabile dei predetti uffici; questioni di particolare rilevanza vanno spedite, per conoscenza, in copia al Governatore Generale che ne tratterà con il Cardinale Gran Maestro.
Articolo 45 – Il Gran Priore di Luogotenenza
§ 1. Nomina – Il Gran Priore di Luogotenenza è nominato tra i Membri ecclesiastici dell’Ordine, preferibilmente insignito del carattere episcopale, dal Cardinale Gran Maestro dopo aver consultato l’Assessore, il Governatore Generale, il Luogotenente e le competenti autorità della Chiesa locale. Il Gran Priore resta in carica per un periodo di quattro anni e può essere riconfermato (cfr. Statuto, Art. 27 § 1).
§ 2. Compiti
- Il Gran Priore assiste il Luogotenente e coopera con lui/lei nella direzione della Luogotenenza, ne rappresenta la guida spirituale e segue l’azione dei Priori delle Sezioni e delle Delegazioni Locali, impartendo opportune direttive (cfr. Statuto, Art. 27 § 2).
- L’agire dei Gran Priori avvenga sempre in sintonia con gli Ordinari di coloro che sono chiamati ad assumere un servizio all’interno dell’Ordine, dal momento che esso trae la sua forza dalla vita della Chiesa e dalla comunione con essa.
§ 3. Coadiutore
- Quando le circostanze lo rendono necessario, il Cardinale Gran Maestro, previa consultazione con l’Assessore, il Governatore Generale, il Gran Priore interessato e il Luogotenente, può nominare un Coadiutore per assistere il Gran Priore della Luogotenenza.
- Il Cardinale Gran Maestro, per gravi e fondate ragioni, dopo aver consultato l’Assessore, il Governatore Generale, il Gran Priore interessato e dopo avere sentito il parere del Luogotenente, può revocare la nomina di un Gran Priore Coadiutore della Luogotenenza (cfr. Statuto, Art. 27 § 3).
- Il Coadiutore può essere un ecclesiastico senza carattere episcopale.
§ 4. Incompatibilità – I Gran Priori di Luogotenenza e di Delegazione Magistrale non possono essere nominati Membri del Gran Magistero, perdurante munere.
§ 5. Delega – Ai Gran Priori delle rispettive Luogotenenze è concessa dal Cardinale Gran Maestro, in sua assenza, la facoltà di celebrare la Cerimonia d’Investitura dei nuovi Membri nell’Ordine (cfr. Statuto, Art. 35 § 3).
I Gran Priori di Luogotenenza, a loro volta, possono delegare tale facoltà ad altra Autorità ecclesiastica appartenente all’Ordine nell’ambito della Luogotenenza di appartenenza, che abbia carattere episcopale. In caso di assenza
di Autorità ecclesiastica con carattere episcopale l’autorizzazione spetta al Cardinale Gran Maestro (cfr. Art. 3 c), d), e), f).
Articolo 46 – Il Cancelliere di Luogotenenza
§ 1. Nomina – L’importanza del ruolo del Cancelliere di Luogotenenza richiede che sia scelto tra personalità con alto profilo morale, di esperienza e che goda di ampia stima tra i Membri dell’Ordine.
Egli è nominato dal Luogotenente tra i Membri laici della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e previa approvazione della Presidenza del Gran Magistero (cfr. Statuto, Art. 29 § 1).
§ 2. Compiti – Il Cancelliere della Luogotenenza risponde al Luogotenente e ha il compito di coadiuvarlo nelle sue mansioni esaminando le richieste di ammissione nell’Ordine; valutando l’attività dei singoli Membri della Luogotenenza e le eventuali proposte di promozione. Egli, inoltre, sovrintende alle attività di comunicazione della Luogotenenza stabilite dall’Articolo 43 § 11 del presente Regolamento Generale (cfr. Statuto, Art. 29 § 2).
§ 3. Sostituzione – Il Cancelliere della Luogotenenza può esercitare temporaneamente e nella gestione ordinaria i compiti del Luogotenente in caso di morte, dimissioni, incapacità di agire o sua assenza prolungata, o nel periodo precedente la presa di possesso di un nuovo titolare o di un eventuale Reggente (cfr. Statuto, Art. 29 § 3).
Articolo 47 – Il Tesoriere di Luogotenenza
§ 1. Nomina – Per la delicatezza dell’ufficio e per il ruolo di particolare fiducia affidato al Tesoriere di Luogotenenza, in quanto depositario delle raccolte di fondi della Luogotenenza per le finalità proprie dell’Ordine, egli deve avere una significativa esperienza in campo amministrativo e contabile.
Il Tesoriere della Luogotenenza è nominato dal Luogotenente tra i Membri laici della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero (cfr. Statuto, Art. 30 § 1).
§ 2. Compiti – Il Tesoriere di Luogotenenza risponde al Luogotenente dell’amministrazione degli affari economici della Luogotenenza. Tra i suoi compiti rientrano: la gestione delle proprietà, l’aggiornamento degli inventari, la redazione del bilancio preventivo annuale, nonché l’amministrazione delle risorse patrimoniali in linea con la previsione di bilancio annuale approvata. Il Tesoriere cura, altresì, la predisposizione del rendiconto economico annuale della Luogotenenza (cfr. Statuto, Art. 30 § 2).
Articolo 48 – Il Segretario di Luogotenenza
§ 1. Nomina – In virtù dell’ufficio che ricopre, il Segretario di Luogotenenza deve essere dotato di riservatezza, capacità organizzativa, di affidabilità e disponibilità di tempo nel servizio ai Membri della Luogotenenza.
Egli è nominato dal Luogotenente tra i Membri laici della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero (cfr. Statuto, Art. 31 § 1).
§ 2. Compiti – Il Segretario di Luogotenenza risponde al Luogotenente e ha il compito di registrare e archiviare gli atti della Luogotenenza; di custodire, nel rispetto delle norme vigenti, i dati riguardanti i Membri e di fornire assistenza amministrativa al Luogotenente e al Cancelliere di Luogotenenza (cfr. Statuto, Art. 31 § 2).
Articolo 49 – Cerimonieri della Luogotenenza
§ 1. Cerimoniere Laico della Luogotenenza – Al Cerimoniere Laico della Luogotenenza si richiede capacità di curare le cerimonie con alta attenzione alla Liturgia e alla ordinata partecipazione dei Membri alle stesse, tenendo in considerazione eventuali personalità invitate.
Egli è nominato dal Luogotenente tra i Membri laici della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e informandone la Presidenza del Gran Magistero; risponde al Luogotenente ed è responsabile dell’organizzazione logistico – protocollare degli eventi e delle cerimonie della Luogotenenza.
Inoltre, provvede alla conservazione delle suppellettili e di quant’altro si renda necessario, avendo cura della custodia e del buono stato di ogni cosa. Egli, nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri Membri.
§ 2. Cerimoniere Ecclesiastico della Luogotenenza – Il Luogotenente può nominare un Cerimoniere Ecclesiastico della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della stessa e informandone la Presidenza del Gran Magistero, tra i Membri ecclesiastici della Luogotenenza; egli, d’intesa con il Luogotenente e il Gran Priore, ha il compito di organizzare gli eventi religiosi e spirituali della Luogotenenza. In spirito d’unione con tutto l’Ordine, egli avrà a cuore l’aderenza al Rituale delle Celebrazioni.
§ 3. Liturgie e Cerimoniale – In conformità alle tradizioni locali, i Cerimonieri (laico ed ecclesiastico) cureranno dei sussidi liturgici e cerimoniali (ad esempio, testi da usare nella circostanza) per agevolare la partecipazione dei Membri dell’Ordine alle cerimonie della Luogotenenza.
In caso di particolari esigenze (come, ad esempio, la presenza del Cardinale Gran Maestro), è auspicabile che la Liturgia e il Cerimoniale vengano concordati anche con gli Uffici Centrali dell’Ordine.
Articolo 50 – Composizione dei Consigli
§ 1. Consiglio di Luogotenenza – In quanto organo consultivo che assiste il Luogotenente nella direzione della Luogotenenza, in particolar modo nello sviluppare la vita spirituale dei suoi Membri, nel guidare la sua attività caritativa e nel curarne l’amministrazione, esso deve essere composto da un congruo numero di Membri scelti preferibilmente tra coloro che abbiano almeno tre anni di vita attiva nell’Ordine.
Almeno tre quarti dei Membri del Consiglio di Luogotenenza in linea di principio devono essere laici. In aggiunta ai Membri che ne fanno parte ex officio (Cancelliere, Tesoriere e Segretario), potranno farne parte:
- Il Gran Priore e l’eventuale Coadiutore (o un loro delegato).
- Il Cerimoniere laico della Luogotenenza.
- Il Cerimoniere ecclesiastico della Luogotenenza.
- I Presidi di Sezione.
Inoltre, il Luogotenente può nominare altri Membri come Consiglieri della Luogotenenza in numero non superiore ad un Consigliere ogni cento Membri.
Tutti i Membri del Consiglio sono nominati dal Luogotenente, sentito il Gran Priore della Luogotenenza, con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero nel caso dei Membri ex officio; con comunicazione alla medesima Presidenza del Gran Magistero negli altri casi (cfr. Statuto, Artt. 28 e 32).
§ 2. Consiglio di Sezione – È l’organo consultivo che assiste il Preside nella direzione delle attività della Sezione. Ne fanno parte:
- Il Tesoriere di Sezione.
- Il Segretario di Sezione.
- Il Priore di Sezione (o un suo delegato).
- Il Cerimoniere laico di Sezione.
- Il Cerimoniere ecclesiastico di Sezione.
- I Delegati Locali.
Inoltre, il Preside di Sezione, sentito il Luogotenente e il Priore di Sezione, può nominare ulteriori Membri in numero non superiore a un Consigliere ogni 25 Membri.
Tutti i Membri del Consiglio sono nominati dal Preside di Sezione, sentito il Luogotenente, dopo aver informato i rispettivi Ordinari Diocesani dei nominandi.
Il Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, dopo aver consultato il Consiglio della Luogotenenza, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero, può sciogliere un Consiglio di Sezione (cfr. Statuto, Art. 33 § 5).
§ 3. Consiglio di Delegazione Locale – In quanto organo consultivo che assiste il Delegato nella direzione delle attività della Delegazione Locale, esso è composto da:
- Il Tesoriere di Delegazione Locale.
- Il Segretario di Delegazione Locale.
- Il Priore di Delegazione Locale (o un suo delegato).
- Il Cerimoniere laico di Delegazione Locale.
- Il Cerimoniere ecclesiastico di Delegazione Locale.
Inoltre, il Delegato Locale – sentiti il Priore di Delegazione Locale, il Preside di Sezione e il Luogotenente – può nominare altri titolari del Consiglio, fino a un massimo di 5. La richiesta va inoltrata rispettando la linea gerarchica (Preside di Sezione e Luogotenente).
Tutti i Membri del Consiglio sono nominati dal Delegato Locale, sentiti il Preside di Sezione, il Luogotenente e dopo aver informato i rispettivi Ordinari Diocesani dei nominandi.
Il Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, dopo aver consultato il Consiglio della Luogotenenza e il rispettivo Preside di Sezione, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero, può sciogliere un Consiglio di Delegazione Locale (ove istituito) o revocare la nomina di uno o più dei rispettivi Membri (cfr. Statuto, Art. 33 § 5).
Articolo 51 – Requisiti per le Nomine
Per tutte le cariche precedentemente esposte, si richiede che i nominandi soddisfino i requisiti di dignità e di idoneità e rispettino i principi e gli obblighi previsti dallo Statuto (cfr. Statuto, Art. 36) e dal presente Regolamento Generale (Artt. 67 § 2 e 68), ossia che siano persone di specchiata condotta morale, in regola con il contributo economico statutario e che abbiano auspicabilmente effettuato un Pellegrinaggio in Terra Santa.
Articolo 52 – Facoltà di revoca e scioglimento
§ 1. Facoltà di revoca – Il Luogotenente può revocare, nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale:
-
- La nomina di uno o più Membri del Consiglio della Luogotenenza per ragioni gravi e fondate, dopo aver consultato il Gran Priore della Luogotenenza e informato la Presidenza del Gran Magistero; la revoca di uno dei Membri ex officio richiede, invece, l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero (cfr. Statuto, Art. 28 § 4).
- La nomina di un Preside di Sezione per ragioni gravi e fondate, sentiti il Gran Priore della Luogotenenza e il Priore di Sezione, dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero (cfr. Statuto, Art. 33 § 2).
c)La nomina di un Delegato Locale per ragioni gravi e fondate, sentiti il Gran Priore della Luogotenenza e il Priore di Sezione e di Delegazione Locale, dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero e previa consultazione anche con il rispettivo Preside di Sezione (cfr. Statuto, Art. 33 § 2).
- La nomina di un Priore di Sezione non insignito della dignità episcopale, per ragioni gravi e fondate, in accordo con il Gran Priore della Luogotenenza e dopo aver informato il Cardinale Gran Maestro e la Presidenza del Gran Magistero. Con le medesime modalità, dopo aver consultato anche il rispettivo Preside di Sezione, il Luogotenente può revocare la nomina di un Priore di Delegazione Locale non insignito della dignità episcopale. In caso di Priore di Sezione o di Delegazione Locale insignito della dignità episcopale, il Luogotenente può, in accordo con il Gran Priore di Luogotenenza, proporre al Cardinale Gran Maestro un avvicendamento.
- La nomina di uno o più Membri del Consiglio di Sezione o di Delegazione Locale, per ragioni gravi e fondate, dopo aver consultato il Consiglio della Luogotenenza, sentito il Gran Priore della Luogotenenza, con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero e – nell’ipotesi di Consiglio di Delegazione Locale – dopo aver consultato il rispettivo Preside di Sezione (cfr. Statuto, Art. 33 § 5).
§ 2. Facoltà di scioglimento – Il Luogotenente può sciogliere:
- Il Consiglio di Luogotenenza per ragioni gravi e fondate, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
- Il Consiglio di una o più Sezioni per ragioni gravi e fondate, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero, dopo aver consultato il Consiglio della Luogotenenza.
- Il Consiglio di una o più Delegazioni Locali per ragioni gravi e fondate, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e sentiti il Preside e il Priore di Sezione e di Delegazione Locale, dopo aver ottenuto l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero e consultato il Consiglio della Luogotenenza.
Articolo 53 – Responsabilità civile
§ 1. Limiti di responsabilità civile – Le organizzazioni territoriali dell’Ordine con personalità giuridica nel diritto civile sono considerate di norma entità autonome davanti alla legge, anche laddove collaborino con un’entità centrale.
Nell’ipotesi in cui un Luogotenente si renda responsabile di una violazione delle norme di diritto civile concernenti l’amministrazione finanziaria o generale della propria Luogotenenza, detta mancanza non coinvolge legalmente il
Cardinale Gran Maestro, il Gran Magistero o la sua Presidenza, o qualsiasi altra autorità centrale dell’Ordine.
Il Luogotenente deve informare tempestivamente il Governatore Generale e il Vice Governatore Generale della propria area geografica di qualsiasi situazione di conflitto tra le norme di diritto civile e quelle dello Statuto e del presente Regolamento Generale dell’Ordine.
La questione della responsabilità individuale deve essere specificata esplicitamente nel Regolamento di Luogotenenza formalmente approvato dal Cardinale Gran Maestro, sentita la Presidenza del Gran Magistero e la Commissione Giuridica.
§ 2. Assicurazione di responsabilità civile – Se accessibile a costi ragionevoli, ciascuna Luogotenenza può sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile, di importo adeguato a indennizzare chiunque – nell’esercizio delle sue funzioni di Membro o funzionario della Luogotenenza – venga coinvolto in un’azione legale.
L’assicurazione sarà finalizzata alla copertura dei costi di giudizio e di qualsiasi altra spesa ragionevole e motivata ad esso connessa.
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Gestione amministrativa
Articolo 54 – Risorse ordinarie
§ 1. – Tenendo in considerazione che l’Ordine è per sua natura contributivo, le risorse della Luogotenenza sono costituite da:
- oblazioni in occasione dell’ingresso nell’Ordine e delle promozioni, fissate dal Consiglio di Luogotenenza in funzione della situazione socio- economica della Luogotenenza;
- contributi economici statutari annuali, fissati dal Consiglio di Luogotenenza in funzione della situazione socio-economica della Luogotenenza;
- erogazioni liberali;
- redditi derivanti dalla gestione economica e finanziaria di beni mobili e immobili (regolamentati);
- lasciti testamentari (regolamentati).
§ 2. – Le oblazioni per l’ingresso nell’Ordine e per le eventuali successive promozioni vanno destinate al sostegno dei Luoghi e delle Istituzioni cattoliche in Terra Santa, tramite il Gran Magistero, il quale terrà conto anche delle proprie esigenze organizzative e, previa autorizzazione dello stesso; le Luogotenenze possono utilizzare tali fondi nella misura massima del 20% per le spese di amministrazione generale.
La quota del 20 % delle oblazioni è calcolata con riferimento al budget preventivo.
§ 3. – I contributi economici statutari versati dai Membri alla Luogotenenza vanno destinati al sostegno dei Luoghi e delle Istituzioni cattoliche in Terra Santa, secondo la programmazione annuale dell’Ordine; tuttavia, le Luogotenenze potranno destinare tali fondi, nella misura massima del 10%, al sostegno discrezionale di progetti in Terra Santa non inclusi nella programmazione annuale dell’Ordine; tali contributi economici discrezionali (ossia la quota massima del 10%) devono essere inviati in Terra Santa tramite il Gran Magistero.
La quota del 10 % dei contributi economici discrezionali si calcola in riferimento al budget preventivo, dedotto l’importo delle spese di amministrazione generale.
§ 4. – Le erogazioni liberali debbono tenere in considerazione la volontà del donatore; in assenza di una precisa indicazione da parte di quest’ultimo, la decisione circa l’utilizzo di queste risorse spetta al Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero e della Luogotenenza interessata.
§ 5. – La gestione economica e finanziaria dei beni mobili e immobili è affidata al Luogotenente in collaborazione con il Tesoriere della Luogotenenza secondo quanto stabilito dall’Articolo 26 § 5 dello Statuto, nel rispetto delle leggi civili locali e della normativa internazionale.
§ 6. – Eventuali deroghe alle norme di cui sopra vanno previamente autorizzate dal Cardinale Gran Maestro, sentita la Presidenza del Gran Magistero.
Articolo 55 – Risorse straordinarie
I Luogotenenti sono incoraggiati a promuovere il reperimento di risorse e introiti aggiuntivi, anche di provenienza esterna, finalizzati al sostentamento della Luogotenenza o di altre attività dell’Ordine in favore della Terra Santa. Ogni iniziativa che avvenga in nome e con l’emblema dell’Ordine va studiata dal Consiglio di Luogotenenza comunicata al Governatore Generale e autorizzata da lui per iscritto (cfr. Art. 23 § 1).
Eventuali liberalità, a sostegno di progetti o programmi non inclusi nel bilancio preventivo annuale dell’Ordine, devono ottenere previamente l’autorizzazione del Governatore Generale per evitare qualsivoglia possibile duplicazione di stanziamento dei fondi. Le relative somme saranno trasferite al beneficiario tramite gli organi amministrativi del Gran Magistero.
Tali attività devono svolgersi nel rispetto di principi etici e di opportunità e devono essere previamente autorizzate.
Il reperimento e la destinazione di ogni somma raccolta o donata deve avvenire nel rispetto della normativa economica internazionale.
Articolo 56 – Amministrazione economica delle risorse
§ 1. – Il Luogotenente è responsabile dell’amministrazione dei beni mobili e immobili della Luogotenenza, secondo le norme anzidette. Nell’esercizio di questa attività si avvale della collaborazione del Tesoriere della Luogotenenza (cfr. Statuto, Art. 26 § 5).
§ 2. – L’amministrazione economica della Luogotenenza deve essere condotta secondo un’oculata gestione ispirata ai principi di eticità, di trasparenza e di contenimento delle spese.
Articolo 57 – Amministrazione finanziaria
§ 1. Formato dei bilanci preventivi e rendiconti finanziari Seguendo le procedure contabili internazionali – incluse le norme anti-riciclaggio (cfr. Appendice) – le previsioni di bilancio e i rendiconti finanziari delle Luogotenenze devono coprire un anno fiscale solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e comprendere, in particolare:
- I beni, le passività e il patrimonio netto (bilanci).
- Le entrate suddivise nelle categorie contabili previste dai formulari dei Rapporti annuali e in base alle eventuali indicazioni del donatore.
- Le uscite, suddivise per scopi programmatici od operativi e in base alle eventuali indicazioni del donatore e le uscite, suddivise nelle categorie contabili previste dai formulari dei Rapporti annuali e in base alle eventuali indicazioni del donatore.
§ 2. Rendiconti finanziari sottoposti a verifica
- ogni Luogotenente deve presentare annualmente al Governatore Generale, entro il 30 aprile, i rendiconti finanziari sottoposti a verifica del Consiglio di Luogotenenza ed, eventualmente, di qualsiasi entità civile o ecclesiastica ad essa associata, insieme alla eventuale certificazione di revisori indipendenti e ai loro suggerimenti,
- nel presentare i rendiconti, il Luogotenente deve corredare i dati contabili con una breve relazione delle attività della Luogotenenza, delle eventuali problematiche riscontrate e degli orientamenti emersi (cfr. Art. 43 § 4);
- in casi eccezionali, il Governatore Generale può concedere una deroga relativa alla scadenza annuale prevista per la presentazione dei rendiconti finanziari.
Articolo 58 – Pianificazione del Bilancio
§ 1. Proiezioni sulle entrate – Ciascun Luogotenente – nei rendiconti finanziari regolati nell’Articolo precedente – deve comunicare al Governatore Generale, entro la fine del mese di giugno, una stima delle entrate previste dalla Luogotenenza che invierà al Gran Magistero nell’anno successivo. Tale proiezione finanziaria, completa delle date in cui si presume di inviare i contributi, permetterà al Gran Magistero di pianificare e programmare con più precisione la natura, la destinazione e l’ammontare degli aiuti finanziari a favore della Terra Santa.
§ 2. Utilizzo dei contributi – Nel redigere i bilanci preventivi e le spese istituzionali di gestione della Luogotenenza, i Luogotenenti seguiranno le indicazioni previste dall’Articolo 54 del presente Regolamento.
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Le Delegazioni Magistrali
Articolo 59 – Istituzione delle Delegazioni Magistrali
§ 1. – L’introduzione dell’Ordine in un’area geografica nella quale esso non era presente o l’autonomia concessa a una Sezione rispetto alla originaria Luogotenenza di appartenenza avviene di norma inizialmente con la creazione di una Delegazione Magistrale. L’istituzione di una Delegazione Magistrale comporta la nomina di un Gran Priore, di un Delegato Magistrale e di un Consiglio secondo le norme che seguono. Inoltre, essa richiede preferibilmente un minimo di dieci Membri. Essa potrà essere elevata al rango di Luogotenenza quando avrà raggiunto un congruo numero di Membri, previa approvazione della Presidenza del Gran Magistero (cfr. Art. 40 §§ 3, 5).
§ 2. – Le Delegazioni e i Delegati Magistrali seguono le norme dello Statuto e del presente Regolamento Generale dell’Ordine concernenti le Luogotenenze e i Luogotenenti, a meno che non sia espressamente previsto il contrario (cfr. Artt. 40 §§ 2, 4; 62).
Il Delegato Magistrale partecipa alla Consulta dell’Ordine.
§ 3. Incompatibilità – Per evitare qualsiasi possibile conflitto di interessi, non possono essere nominati Membri del Gran Magistero i Delegati Magistrali e i Gran Priori di Delegazioni Magistrali in carica.
§ 4. Durata delle cariche – Il Delegato Magistrale e i Consiglieri della Delegazione Magistrale, il Gran Priore della Delegazione Magistrale, il Priore Coadiutore della Delegazione Magistrale, il Reggente di Delegazione Magistrale restano in carica ad nutum.
Articolo 60 – Il Gran Priore di Delegazione Magistrale
§ 1. Nomina – Il Gran Priore di Delegazione Magistrale è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i Membri ecclesiastici dell’Ordine, preferibilmente insignito del carattere episcopale, dopo aver consultato l’Assessore, il Governatore Generale e l’Ordinario Diocesano. Il Gran Priore resta in carica ad nutum.
§ 2. Compiti – Il Gran Priore si occupa, in una prima fase, di individuare i potenziali candidati all’ingresso nell’Ordine e della loro formazione; fra essi, individuerà il futuro Delegato Magistrale la cui nomina sottoporrà al Cardinale Gran Maestro secondo le norme generali.
In una seconda fase, assisterà il Delegato Magistrale cooperando nella gestione ordinaria e spirituale della Delegazione Magistrale, continuando nell’opera di formazione degli aspiranti.
Articolo 61 – Procedura di nomina del Delegato Magistrale
§ 1. Nomina – I Delegati Magistrali sono individuati dal Gran Priore secondo le procedure di nomina previste dal presente Regolamento Generale e restano in carica ad nutum. Egli/Ella è scelto/a tra i Membri laici dell’Ordine ed è nominato/a dal Cardinale Gran Maestro, d’intesa con il Governatore Generale, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero e il Gran Priore della Delegazione Magistrale. Se opportuno, potrà essere richiesto il parere dell’Ordinario del/la candidato/a.
I candidati, ove possibile ed applicabile, dovrebbero essere individuati secondo le norme generali previste per i Luogotenenti (cfr. Art. 41 §§ 1, 3).
§ 2. Compiti – I Delegati Magistrali sono assistiti nello svolgimento dei loro compiti, dal Gran Priore e dal Consiglio.
§ 3. Potere di nomina – Il Delegato Magistrale nomina i seguenti collaboratori, sentito il Gran Priore, il quale potrebbe eventualmente avvalersi del parere dell’Ordinario dell’interessato:
- Il Cancelliere, il Tesoriere, il Segretario della Delegazione Magistrale e il Cerimoniere laico, scelti tra i Membri laici e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
- Altri Membri del Consiglio, al fine di disimpegnare specifici compiti da lui ritenuti necessari, sentito il Gran Priore della Luogotenenza e informandone la Presidenza del Gran Magistero.
§ 4. Rinvio – Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la normativa generale prevista per i Luogotenenti e le Luogotenenze.
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Le Sezioni e le Delegazioni Locali
Articolo 62 – Istituzione, Direzione e Territorio
§ 1. Istituzione – Il Cardinale Gran Maestro, su proposta congiunta del Luogotenente e del Gran Priore della Luogotenenza, con il beneplacito dell’Ordinario del luogo, d’intesa con il Governatore Generale, dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero, può istituire Sezioni nell’ambito di ciascuna Luogotenenza e queste, a loro volta e analogamente, possono essere suddivise in Delegazioni Locali.
§ 2. Direzione – Le Sezioni sono dirette dai Presidi di Sezione, le Delegazioni Locali dai Delegati Locali.
In caso di unificazione di più Sezioni o Delegazioni Locali, la direzione della nuova realtà costituitasi viene decisa dal Cardinale Gran Maestro su proposta del Luogotenente, d’intesa con il Governatore Generale dopo essersi consultato con la Presidenza del Gran Magistero.
§ 3. Territorio – Ove possibile, i confini delle Sezioni e delle Delegazioni Locali devono coincidere rispettivamente con quelli delle Province Ecclesiastiche e delle Chiese particolari.
Articolo 63 – I Presidi di Sezione
§ 1. Nomina – I Presidi di Sezione sono nominati dal Luogotenente tra i Membri laici dell’Ordine per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, sentito il Gran Priore di Luogotenenza, ottenuto il parere dell’Ordinario alla cui Diocesi appartiene il Preside proposto per la nomina, dopo aver informato di essa l’Ordinario della Diocesi (se diverso) dove ha sede la Sezione e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
§ 2. Supplenza – In caso di morte, dimissioni, incapacità di agire o assenza prolungata per ragioni gravi e fondate di un Preside di Sezione, il Luogotenente, sentito il Gran Priore della Luogotenenza e previa approvazione della Presidenza del Gran Magistero, nomina tra i Membri della Luogotenenza un Reggente di Sezione, al fine di esercitare temporaneamente l’autorità del Preside di Sezione.
§ 3. Carica vacante – Nel caso in cui la carica di Preside di Sezione si renda per qualsiasi motivo vacante, i componenti del Consiglio di Sezione rimangono in carica, decadendo automaticamente alla presa di possesso del successore; quest’ultimo, tuttavia, può riconfermarli nell’incarico.
§ 4. Revoca – Il Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, d’intesa con il Gran Priore della Luogotenenza e il Priore di Sezione, dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero, può revocare la nomina di un Preside di Sezione (cfr. Art. 52 § 1 b)) nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale.
Articolo 64 – I Priori di Sezione
§ 1. Nomina – I Priori di Sezione non insigniti del carattere episcopale sono nominati dal Luogotenente tra i Membri ecclesiastici dell’Ordine, sentito il Gran Priore della Luogotenenza e l’Ordinario del candidato, previa approvazione del Cardinale Gran Maestro e della Presidenza del Gran Magistero. Per i Priori di Sezione insigniti del carattere episcopale, si veda Articolo 2 § 2 e) del presente Regolamento.
§ 2. Compiti
- I Priori di Sezione collaborano con il loro rispettivo Preside di Sezione e svolgono il ruolo di guide spirituali della Sezione, dirigendone tutte le attività religiose.
- L’agire dei Priori di Sezione avvenga sempre in sintonia con gli Ordinari di coloro che sono chiamati ad assumere un servizio all’interno dell’Ordine, dal momento che esso trae la sua forza dalla vita della Chiesa e dalla comunione con essa.
§ 3. Revoca – La nomina di un Priore di Sezione non insignito della dignità episcopale può essere revocata dal Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, in accordo con il Gran Priore della Luogotenenza, dopo aver informato il Cardinale Gran Maestro e la Presidenza del Gran Magistero, nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale.
In caso di Priore di Sezione insignito della dignità episcopale, il Luogotenente può, in accordo con il Gran Priore di Luogotenenza, proporre al Cardinale Gran Maestro un avvicendamento (cfr. Art. 52 § 1 d)).
Articolo 65 – I Delegati Locali
§ 1. Nomina – I Delegati Locali sono nominati dal Luogotenente tra i Membri laici dell’Ordine per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, sentiti il Priore di Sezione, il Preside di Sezione, ottenuto il parere del competente Ordinario e con l’approvazione della Presidenza del Gran Magistero.
§ 2. Supplenza – In caso di morte, dimissione, incapacità di agire o assenza prolungata di un Delegato Locale per ragioni gravi e fondate, il Luogotenente, sentito il Gran Priore della Luogotenenza e previa approvazione della Presidenza del Gran Magistero, nomina tra i Membri della Luogotenenza
un Reggente di Delegazione Locale, al fine di esercitare temporaneamente l’autorità del Delegato Locale.
§ 3. Carica vacante – Nel caso in cui la carica di un Delegato Locale si renda per qualsiasi motivo vacante, i componenti del Consiglio di Delegazione Locale rimangono in carica, decadendo automaticamente alla presa di possesso del successore; quest’ultimo, tuttavia, può riconfermarli nell’incarico.
§ 4. Revoca – La nomina di un Delegato Locale può essere revocata – previa consultazione con il rispettivo Preside di Sezione – dal Luogotenente, per ragioni gravi e fondate, sentito il Gran Priore della Luogotenenza e il Priore di Sezione, dopo aver informato la Presidenza del Gran Magistero (cfr. Art. 52 § 1 c)), nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale.
Articolo 66 – I Priori di Delegazione Locale
§ 1. Nomina – I Priori di Delegazione Locale sono nominati dal Luogotenente tra i Membri ecclesiastici dell’Ordine, sentiti il Gran Priore della Luogotenenza e l’Ordinario dei candidati se non insigniti del carattere episcopale, previa approvazione del Cardinale Gran Maestro e della Presidenza del Gran Magistero. Per i Priori di Delegazione insigniti del carattere episcopale, si veda Articolo 2 § 2 e) del presente Regolamento.
§ 2. Compiti
- I Priori di Delegazione Locale collaborano con il loro rispettivo Delegato Locale e svolgono il ruolo di guide spirituali della Delegazione Locale, dirigendone tutte le attività religiose.
- l’agire dei Priori di Delegazione Locale avvenga sempre in sintonia con gli Ordinari di coloro che sono chiamati ad assumere un servizio all’interno dell’Ordine, dal momento che esso trae la sua forza dalla vita della Chiesa e dalla comunione con essa.
§ 3. Revoca – La nomina di un Priore di Delegazione Locale non insignito della dignità episcopale può essere revocata dal Luogotenente in accordo con il relativo Preside di Sezione, per ragioni gravi e fondate, in accordo con il Gran Priore della Luogotenenza, dopo aver informato il Cardinale Gran Maestro e la Presidenza del Gran Magistero, nel rispetto dello Statuto e della procedura prevista nel Titolo IV del presente Regolamento Generale.
In caso di Priore di Delegazione Locale insignito della dignità episcopale, il Luogotenente può, in accordo con il Gran Priore di Luogotenenza, proporre al Cardinale Gran Maestro un avvicendamento (cfr. Art. 52 § 1 d)).
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TITOLO III
I MEMBRI DELL’ORDINE
Articolo 67 – Candidatura per l’Ammissione
§ 1. Ricerca di candidati – Ogni Membro dell’Ordine può individuare persone in possesso dei requisiti richiesti come possibili candidati per l’ammissione, da presentare alla Luogotenenza per via gerarchica.
Al Luogotenente del territorio di appartenenza compete la valutazione finale della loro idoneità, ove possibile con un colloquio personale, al fine di istruire la pratica per la candidatura.
§ 2. Requisiti – Ai fini dell’ammissione, l’aspirante candidato deve essere selezionato tra quelli che soddisfano i requisiti di seguito elencati (cfr. Statuto, Art. 34 § 2):
- deve essere cattolico di fede esemplare e di specchiata condotta morale;
- deve partecipare attivamente alla vita della Chiesa locale e sostenerne generosamente le attività;
- deve essere animato dal desiderio di vivere intensamente la spiritualità dell’Ordine, di contribuire all’espletamento della sua missione e di non perseguire mere finalità onorifiche;
- deve essere dotato di esperienza e serietà di intenti e aver già dato prova di competenza e di maturità in altri settori di attività;
- deve essere disposto a frequentare un periodo di formazione, di durata non inferiore a un anno, diretto da un Membro dotato di comprovata esperienza e di adeguata anzianità nell’Ordine;
- deve aver compiuto almeno venticinque anni di età;
- deve presentare un impegno scritto dal quale risulti il desiderio di far parte dell’Ordine, accettandone tutti gli obblighi stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale.
Articolo 68 – Ammissioni
§ 1. Documentazione per l’ammissione – Le domande per le ammissioni dovranno essere presentate dal Luogotenente alla Commissione Nomine e dovranno giungere almeno 60 giorni prima della data stabilita della riunione della Commissione. Le domande dovranno essere corredate dei documenti di cui all’ALLEGATO 1 – AMMISSIONI.
§ 2. Ammissione ordinaria – Il potere ordinario di ammettere candidati nell’Ordine e di conferire loro l’Investitura compete al Cardinale Gran Maestro secondo lo Statuto e il presente Regolamento Generale. Tale potere è esercitato di norma su proposta del Luogotenente. Questi, terminata la selezione degli aspiranti candidati dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo precedente e aver acquisito la dichiarazione di cui alla lettera f),
invierà le pratiche per le ammissioni (allegando una traduzione sommaria ove la documentazione indicata al precedente § 1 non sia redatta in Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo o Tedesco) al Cancelliere dell’Ordine per la loro istruzione e successivo esame della Commissione Nomine, prima di essere sottoposte al Cardinale Gran Maestro per l’approvazione. Al termine della procedura di approvazione, il Cancelliere darà opportuna informazione ai rispettivi Luogotenenti.
§ 3. Ammissioni motu proprio – Il Cardinale Gran Maestro, a sua discrezione, ha facoltà di ammettere motu proprio a qualunque grado nell’Ordine candidati/e, eventualmente sentito l’Ordinario diocesano. Nelle ammissioni motu proprio il candidato deve essere informato dei diritti e dei doveri richiesti ai Membri dell’Ordine; inoltre, i rispettivi Luogotenente, Gran Priore di Luogotenenza e Ordinario Diocesano devono essere informati dell’ammissione.
§ 4. Ammissione straordinaria – In via eccezionale, sia il Governatore Generale sia il Gran Magistero (all’unanimità) hanno la facoltà di proporre eventuali candidati selezionati alla Commissione Nomine, allegando la prevista documentazione al § 1; la Commissione, dopo l’esame, presenterà le pratiche al Cardinale Gran Maestro per l’approvazione. I rispettivi Luogotenente e Gran Priore di Luogotenenza devono essere informati dell’ammissione.
§ 5. Appartenenza – L’appartenenza all’Ordine avviene con l’Investitura del candidato da parte del Cardinale Gran Maestro o di un suo delegato secondo il Rituale delle Celebrazioni.
Essa è attestata da un Diploma sottoscritto dal Cardinale Gran Maestro, recante il proprio sigillo, il sigillo dell’Ordine, nonché il Visto e il Sigillo della Segreteria di Stato della Santa Sede.
Solo dopo la formale Investitura, il Luogotenente consegnerà ai neoammessi Cavalieri e Dame il relativo Diploma.
Articolo 69 – Formazione
§ 1. Periodo di formazione – I candidati per l’ammissione nell’Ordine devono effettuare un periodo di formazione, di durata non inferiore ad un anno, secondo le linee-guida del “Documento sulla Formazione” approvato dal Cardinale Gran Maestro. La formazione è coordinata da un Membro dotato di comprovata esperienza e di adeguata anzianità nell’Ordine (cfr. Statuto, Art. 34 § 4) e da un Membro ecclesiastico dell’Ordine che ne favorisca la dimensione spirituale.
§ 2. Formazione preparatoria – La preparazione dei candidati all’ammissione nell’Ordine, oltre alla partecipazione alle attività religiose, dovrà iniziare il candidato alla conoscenza della missione, degli obiettivi e degli ideali di spiritualità che sono propri dell’Ordine, nonché della sua struttura centrale e
territoriale, del suo operato e impegno caritatevole. Tale preparazione consentirà ai candidati, prima della loro decisione finale di entrare nell’Ordine, di essere consapevoli degli obblighi e delle implicazioni dell’essere Membri.
§ 3. Veglia di Preghiera – La formazione dei candidati si conclude con la Veglia di Preghiera, celebrata secondo il Rituale per le Celebrazioni, di norma la sera prima della loro Investitura. Durante la Veglia il candidato assume, anche per iscritto, l’impegno solenne di una vita ispirata agli ideali e alle regole dell’Ordine.
§ 4. Formazione permanente – La formazione continua dei Membri dell’Ordine attraverso incontri regolari, pellegrinaggi, conferenze e ritiri deve includere uno studio approfondito sulla vita cristiana, sulla conoscenza delle Sacre Scritture, sul mistero della Passione e Risurrezione del Signore, sugli insegnamenti della Chiesa, nonché sulla spiritualità e la storia dell’Ordine. Inoltre, le Luogotenenze dovranno promuovere attività atte ad alimentare la carità, il dialogo e illuminare l’opinione pubblica su problemi morali, culturali e religiosi, nonché sulla situazione in Terra Santa.
Nella formazione permanente, inoltre, i Membri sono chiamati ad accettare con spirito di vera comprensione le Direttive che provengono dall’Ordine in campo liturgico, disciplinare, economico e amministrativo.
§ 5. Pubblicazioni – Le pubblicazioni scritte e digitali delle autorità centrali e territoriali dell’Ordine costituiscono un valido supporto per la formazione continua dei suoi Membri e per alimentare il loro interesse e coinvolgimento nelle benemerite attività dell’Ordine. Tali pubblicazioni vanno diffuse in modo ampio e capillare.
Ogni Luogotenenza può pubblicare e diffondere bollettini digitali o cartacei relativi alla propria attività in sintonia con gli orientamenti del Gran Magistero.
Le Luogotenenze sono tenute a richiedere l’approvazione scritta del Governatore Generale laddove intendano realizzare pubblicazioni straordinarie e non periodiche a nome e a spese dell’Ordine con l’utilizzo di logo e dicitura.
Articolo 70 – Obblighi
§ 1. Obblighi generali – Ai Membri dell’Ordine viene richiesto di partecipare attivamente, sia in forma individuale sia in forma collettiva, alla vita dell’Ordine, in particolare a quelle attività miranti al raggiungimento degli obiettivi statutari; di osservare puntualmente le norme dello Statuto e del presente Regolamento Generale; di ottemperare fedelmente alle Direttive del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero e del Governatore Generale e di tutti gli altri Membri dell’Ordine deputati ad operare a loro nome.
§ 2. Pellegrinaggio – Salvo giustificati e comprovati motivi, i Membri dell’Ordine debbono recarsi in Terra Santa almeno una volta nella loro vita in
pellegrinaggio, preferibilmente organizzato in forma ufficiale dalle autorità centrali o locali dell’Ordine. Il Membro dell’Ordine curerà anche personalmente la propria preparazione e partecipazione al pellegrinaggio, tenendo in considerazione quanto espresso nell’Articolo 43 § 9.
§ 3. Attività locali – I Membri dell’Ordine sono chiamati a partecipare attivamente alla vita dell’Ordine, in particolar modo prendendo parte alle celebrazioni liturgiche, alle attività religiose, caritative e istituzionali proposte dalla Luogotenenza e dagli organi locali, ivi compresa l’eventuale riunione annuale della Luogotenenza.
§ 4. Contributi dei Membri – La contribuzione continuativa è il legame materiale del Membro con l’Ordine in relazione alla Terra Santa e alla partecipazione istituzionale dell’Ordine stesso. Il contributo continuativo dei Membri ha un significato non solo materiale ma anche morale riguardo all’Ordine stesso.
I Membri laici ed ecclesiastici dell’Ordine sono tenuti a versare annualmente il contributo economico statutario fissato dalla propria Luogotenenza (cfr. anche Art. 54), destinato a sostenere principalmente le Istituzioni e i progetti in Terra Santa, impegnandosi altresì a una ulteriore oblazione prefissata dalla propria Luogotenenza nella eventualità di una promozione al grado superiore.
Il Luogotenente, sentito il Gran Priore o Priore, potrà – secondo casi eccezionali e di particolare gravità – dispensare in tutto o in parte da questo obbligo.
§ 5. Regole di comportamento – I Membri dell’Ordine devono astenersi da qualsiasi azione o comportamento che, nel giudizio dell’autorità competente dell’Ordine, possa costituire una grave violazione pubblica della legge divina o ecclesiastica, minacciare gravemente la comunione ecclesiale o danneggiare in qualsiasi modo la reputazione e l’onorabilità dell’Ordine anche a livello locale. Nell’affrontare particolari controversie, ogni Cavaliere e Dama si ispirerà a principi di carità e di dialogo secondo l’insegnamento del Vangelo.
§ 6. Utilizzo dei mezzi di Comunicazione Sociale – Fermo restando che i Membri dell’Ordine che diffondono contenuti sui mezzi di Comunicazione Sociale ne sono personalmente responsabili, devono evitare qualsiasi atteggiamento polemico verso l’autorità della Chiesa e il suo insegnamento, nonché di mancanza di rispetto verso l’Ordine e i suoi Membri. Non è accettabile per la dignità di un Cavaliere o di una Dama, l’utilizzo dei mezzi di comunicazione social per esprimere giudizi e alimentare polemiche o trincerarsi dietro l’anonimato.
§ 7. Residenza e domicilio – Ogni Membro dell’Ordine si impegna a comunicare tempestivamente alla Luogotenenza di appartenenza ogni cambiamento di residenza e, ove possibile, i recapiti telefonici ed email.
§ 8. Violazioni – L’inosservanza di uno o più obblighi contemplati nei §§ 1, 3, 4, 5 e 6 di questo Articolo può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari secondo le modalità indicate nel presente Regolamento Generale.
Articolo 71 – Promozioni
§ 1. Requisiti – La promozione di un Membro dell’Ordine ad un grado superiore costituisce un riconoscimento dell’impegno nell’Ordine, di partecipazione e di qualità del servizio svolto nel grado di appartenenza per almeno cinque anni.
§ 2. Documentazione per la promozione – Le domande per le promozioni dovranno essere presentate dal Luogotenente alla Commissione Nomine e dovranno giungere almeno 60 giorni prima della data stabilita della riunione della Commissione. Le domande dovranno essere corredate dei documenti di cui all’ALLEGATO 2 – PROMOZIONI.
§ 3. Promozione ordinaria – Il potere ordinario di promuovere candidati nell’Ordine compete al Cardinale Gran Maestro secondo lo Statuto e il presente Regolamento Generale (vedasi, in proposito, quanto previsto nell’articolo 99 §1).
Tale potere è esercitato di norma su proposta del Luogotenente. Questi invierà le pratiche per le promozioni (allegando una traduzione sommaria ove la documentazione indicata al precedente § 2 non sia redatta in Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo o Tedesco) al Cancelliere dell’Ordine per la loro istruzione e successivo esame della Commissione Nomine; il Cancelliere comunicherà gli esiti dell’esame da parte della Commissione Nomine al Governatore Generale e li sottoporrà al Cardinale Gran Maestro per l’approvazione. Successivamente, i rispettivi Luogotenenti devono esserne informati.
§ 4. Promozione straordinaria – In via eccezionale, sia il Governatore Generale sia il Gran Magistero (all’unanimità) hanno la facoltà di proporre al Cardinale Gran Maestro, che invierà alla Commissione Nomine, eventuali candidati selezionati da promuovere, allegando la documentazione prevista al § 2; la Commissione, dopo l’esame, presenterà le pratiche al Cardinale Gran Maestro per l’approvazione finale. I rispettivi Luogotenente e Gran Priore di Luogotenenza devono essere previamente informati della richiesta di promozione.
§ 5. Promozioni motu proprio – Il Cardinale Gran Maestro, a sua discrezione, ha la facoltà di promuovere motu proprio a qualunque grado nell’Ordine candidati/e, assunte le informazioni che riterrà opportune. I rispettivi Luogotenente, Gran Priore di Luogotenenza e Ordinario Diocesano vengono
informati della promozione.
§ 6. Promozione di un Membro del Gran Magistero e di un Luogotenente – Il conferimento a un Membro del Gran Magistero o a un Luogotenente di una distinzione di grado superiore avviene ad opera del Cardinale Gran Maestro.
Nel caso dei Membri del Gran Magistero, la promozione avviene su proposta del Governatore Generale; nel caso di Luogotenenti, essa avviene normalmente su proposta dei rispettivi Gran Priori, eccezionalmente su proposta del Governatore Generale.
Articolo 72 – Conferimento dei Gradi Cavallereschi
§ 1. L’Ordine è costituito da Cavalieri e Dame che si dividono in due classi:
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- Classe dei Cavalieri di Collare e delle Dame di Collare:
- Il Collare dell’Ordine spetta di diritto al Cardinale Gran Maestro e al Patriarca Latino di Gerusalemme.
- Il Cardinale Gran Maestro conferisce il Collare dell’Ordine ad eminentissime personalità ecclesiastiche o laiche di altissima dignità, in casi del tutto eccezionali.
- Classe dei Cavalieri di Collare e delle Dame di Collare:
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- Classe dei Cavalieri e Dame, distinta nei gradi di:
- Cavaliere e Dama. Eques e Domina
- Commendatore e Dama di Commenda. Commendator e Domina a Commenda
- Commendatore con Placca (Grand’Ufficiale) e Dama di Commenda con Placca. Commendator cum Numismate e Domina a Commenda cum Numismate
- Cavaliere di Gran Croce e Dama di Gran Croce. Eques a Magna Cruce e
- Classe dei Cavalieri e Dame, distinta nei gradi di:
Domina a Magna Cruce
§ 2. Cavalieri e Dame –
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- Laici:
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I Cavalieri e le Dame dell’Ordine sono Membri fedeli laici, uomini e donne, che abbiano compiuto almeno i 25 anni di età, di profonda fede e pratica religiosa, di esemplare condotta morale, che desiderano impegnarsi per gli scopi e gli obiettivi dell’Ordine e che partecipano alle attività delle loro Chiese locali (cfr. Statuto, Art. 34 § 2).
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- Ecclesiastici:
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Per i sacerdoti e i diaconi il grado conferito è il titolo di Cavaliere.
C. Religiosi/e:
Il titolo di Cavaliere-Religioso/Dama-Religiosa di norma è conferito a religiosi/e che assolvono compiti spirituali in seno all’Ordine, che desiderano impegnarsi per i suoi scopi e obiettivi ed abbiano un particolare legame con la Terra Santa. Il titolo di Cavaliere/Dama è il grado più alto che può essere conferito a religiosi/e.
§ 3. Commendatori e Dame di Commenda –
- Laici:
Il grado di Commendatore e Dama di Commenda è conferito ai Cavalieri e Dame con almeno 35 anni di età, che si siano distinti per aver conseguito meriti per conto dell’Ordine e le sue opere.
- Ecclesiastici:
Di norma, il grado di Commendatore è il grado più alto che può essere conferito a sacerdoti e diaconi nonché ai Canonici effettivi del Capitolo Patriarcale della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
§ 4. Commendatori con Placca (Grand’Ufficiali) e Dame di Commenda con Placca –
- Laici:
Il grado di Commendatore con Placca (Grand’Ufficiale) e Dama di Commenda con Placca è conferito a Commendatori e Dame di Commenda laici che abbiano continuato a distinguersi per un elevato grado di partecipazione, attenzione e carità verso la Terra Santa e la vita dell’Ordine; inoltre, che siano pronti ad accettare responsabilità aggiuntive per l’Ordine e abbiano ricevuto la Conchiglia del Pellegrino.
- Ecclesiastici:
Per gli ecclesiastici insigniti della dignità Episcopale o equiparati viene di norma conferito il grado di Commendatore con Placca (Grand’Ufficiale).
§ 5. Cavalieri di Gran Croce e Dame di Gran Croce –
- Laici:
Il grado di Cavaliere di Gran Croce o Dama di Gran Croce è conferito ai Commendatori con Placca (Grand’Ufficiali) e Dame di Commenda con Placca che abbiano continuato a distinguersi per la loro straordinaria partecipazione verso la Terra Santa e la vita dell’Ordine; inoltre, si richiede che abbiano assunto responsabilità aggiuntive nell’Ordine e compiuto almeno i 50 anni di età, nonché ricevuto la Conchiglia del Pellegrino.
- Ecclesiastici:
Il Grado di Cavaliere di Gran Croce è di regola conferito ai Cardinali.
Articolo 73 – Dignitari dell’Ordine
§ 1. – Al Patriarca Gran Priore, all’Assessore, ai Membri della Presidenza del Gran Magistero, ai Membri del Gran Magistero, ai Luogotenenti, ai Delegati Magistrali, ai Gran Priori di Luogotenenza e di Delegazione Magistrale, spetta, durante munere, il titolo di «Dignitario dell’Ordine».
§ 2. – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero, può conferire il titolo di onore della carica ricoperta a quei Dignitari dell’Ordine che se ne siano resi particolarmente meritevoli; il conferimento del titolo avviene al cessare dell’incarico ricoperto dal Dignitario.
Il conferimento del titolo d’Onore non è automatico e non avviene necessariamente al cessare dell’incarico del Dignitario. Esso verrà conferito dal Cardinale Gran Maestro al momento opportuno, dopo aver espletato le necessarie valutazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale.
Articolo 74 – Riconoscimenti
§ 1. Riconoscimenti per Cavalieri e Dame dell’Ordine – Il Cardinale Gran Maestro, dopo aver consultato il Luogotenente o il Delegato Magistrale territorialmente competente, ha la facoltà di conferire a Cavalieri e Dame di irreprensibile condotta morale e particolarmente benemeriti nella carità per la Terra Santa le seguenti Distinzioni: Palma di Gerusalemme (d’oro, d’argento e di bronzo) e Conchiglia del Pellegrino.
§ 2. – La Palma di Gerusalemme (d’oro, d’argento e di bronzo) viene conferita dal Cardinale Gran Maestro ai Membri dell’Ordine che abbiano acquisito importanti e particolari benemerenze verso l’Ordine o la Terra Santa. La Palma di Gerusalemme può essere conferita per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, in casi particolari, dal Patriarca Gran Priore a Membri dell’Ordine con residenza stabile in Terra Santa; il Patriarca ne informerà regolarmente il Gran Magistero, trasmettendo la relativa documentazione.
La Palma di Gerusalemme viene di regola conferita una sola volta nel grado alla stessa persona su proposta della Presidenza del Gran Magistero o del Patriarca Gran Priore dell’Ordine o del Luogotenente di competenza. Ai Membri ecclesiastici senza dignità episcopale può essere attribuita, dopo un congruo numero di anni come segno di apprezzamento per il servizio svolto, la Palma d’argento, quale più alto riconoscimento.
Il conferimento della Palma di Gerusalemme non è automatico e non avviene necessariamente al cessare dell’incarico. Essa verrà conferita dal Cardinale Gran Maestro al momento opportuno, dopo aver espletato le necessarie valutazioni.
§ 3. – La Conchiglia del Pellegrino viene concessa una sola volta dal Cardinale Gran Maestro, o dal Patriarca Latino di Gerusalemme, a Cavalieri e Dame che abbiano compiuto un pio Pellegrinaggio in Terra Santa.
Il Pellegrinaggio in Terra Santa si svolge secondo le modalità previste dall’Articolo 70 § 2 del presente Regolamento Generale o eccezionalmente in via autonoma.
Il Luogotenente, su richiesta dei Membri pellegrini, prepara una lista dei nominativi dei partecipanti da sottoporre al Patriarcato Latino di Gerusalemme affinché possano poi ricevere la Conchiglia del Pellegrino.
In caso di pio pellegrinaggio svolto eccezionalmente in forma autonoma, senza il coordinamento della Luogotenenza, il singolo comunicherà al Luogotenente la sua intenzione di recarsi in Terra Santa; la Luogotenenza, valutate le modalità del pellegrinaggio, provvederà a comunicare il nominativo del Membro pellegrino al Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Qualora un Cavaliere o una Dama avesse compiuto un pio pellegrinaggio in Terra Santa prima di entrare a far parte dell’Ordine, presenterà la relativa e adeguata documentazione (o una dichiarazione che attesti la sua partecipazione a un pellegrinaggio in Terra Santa) al Luogotenente, il quale la trasmetterà al Cardinale Gran Maestro per l’eventuale concessione della Conchiglia del Pellegrino.
§ 4. – Le Distinzioni speciali di Capitoli di antica rilevanza storica autorizzate dal Cardinale Gran Maestro vanno indossate esclusivamente nel territorio dove vige la tradizione.
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Insegne e Uniformi
Articolo 75 – Insegne delle Distinzioni Speciali
§ 1. Palma di Gerusalemme (d’oro, d’argento e di bronzo) – La Palma dell’Ordine (cm. 4 x 4) reca sul recto la Croce di Gerusalemme su scudo in color oro, argento o bronzo, il tutto fasciato da due Palme di forma ellittica, l’una con le fronde d’ulivo, l’altra con bacche d’alloro, smaltate di verde.
Nel verso è incisa la scritta: «Palma Equestris Ordinis Sancti Sepulcri Hierosolymitani».
Tutti gli insigniti della Palma dell’Ordine portano la Palma sul lato sinistro del mantello all’altezza del petto, appesa ad un nastro di seta marezzata nera di cm. 5,5.
§ 2. Conchiglia del Pellegrino – La Conchiglia del Pellegrino (cm. 4 x 4,5) è uno speciale distintivo raffigurante la Conchiglia color argento, a valva frontalmente aperta, campeggiata dalla Croce di Gerusalemme smaltata di rosso filettata color oro di cm. 2.
Articolo 76 – Abito
§ 1. Mantello da Cavaliere – I Cavalieri indossano un mantello di panno bianco avorio che cada 10 cm sotto il ginocchio, con collo di velluto bianco, alamari di cordone bianco, fodera di raso bianco, ed una Croce di Gerusalemme alta cm. 25 in panno scarlatto sotto la spalla sinistra.
§ 2. Mantello da Dama – Le Dame indossano un mantello lungo fino alle caviglie, foderato di seta nera, con collo di velluto nero ed una Croce di Gerusalemme alta 25 cm. in panno scarlatto filettato color oro sotto la spalla sinistra.
§ 3. Mantello Capitolare – I Membri del Gran Magistero ed i Luogotenenti, sia in carica che onorari, indossano un mantello capitolare lungo – di tessuto bianco per i Cavalieri e nero per le Dame – con bavero rovesciato chiuso sul davanti con apertura di circa cm. 50 sotto il bavero, Croce di Gerusalemme scarlatta sotto la spalla sinistra, e lunga cordoniera ornata di nappe con un nodo scorsoio appena sotto lo sterno. Le cordoniere ornate di nappe sono in color oro per i Membri del Gran Magistero ed i Luogotenenti attualmente in carica, mentre sono in color argento per quelli onorari. Il bavero del Luogotenente Generale e del Governatore Generale è listato da un nastro dorato.
In aggiunta, le Dame designate alle seguenti posizioni indossano su entrambi i lati del bavero le seguenti distinzioni di grado:
- Luogotenenti: serto di foglie d’ulivo color argento.
- Membri del Gran Magistero: serto di foglie d’ulivo color oro.
- Vice Governatore Generale: due serti di foglie d’ulivo color oro.
- Luogotenente Generale e Governatore Generale: tre serti di foglie d’ulivo color oro.
§ 4. Copricapo da Cavaliere – I Cavalieri laici indossano un tocco (berretto) di velluto nero, a forma di cuffia sostenuta verticalmente a destra da una fascia di velluto uguale, ad ala rialzata e sagomata, che gira tutt’intorno alla cuffia e a sinistra degrada fino a raggiungere un’altezza di cm. 4. Un distintivo è applicato nel bicorno della fascia di cm. 12, con le seguenti distinzioni di grado:
- Cavaliere: Croce di Gerusalemme scarlatta su Scudo color argento di
mm. 40 x 37,5
- Commendatore: Croce di Gerusalemme scarlatta su Scudo color argento di mm. 40 x 37,5 su disco di velluto nero di cm. 6 contornato da un cordone di ricamo color oro mm. 3;
- Grand’Ufficiale: Croce di Gerusalemme scarlatta su Scudo color argento di mm. 40 x 37,5 su disco di velluto nero di cm. 7,5 contornato da due cordoni di ricamo color oro di mm. 3;
⁃CavalierediGranCroce:CrocediGerusalemmescarlattasuScudo color argento di mm. 40 x 37,5, su disco di velluto nero di cm. 7,5, contornato daunsertodifoglied’ulivoerifinitodauncordonediricamocolororodi
mm. 3.
- Cavaliere di Collare: Croce di Gerusalemme scarlatta su Scudo color argento su disco di velluto nero cm. 7,5 contornato da una Corona di Spine a forma di ghirlanda e rifinito da un cordone di ricamo color oro di
mm. 3.
In aggiunta, i Membri del Gran Magistero ed i Luogotenenti indossano le seguenti insegne di carica, lungo entrambi i lati del distintivo:
- Luogotenenti: serto di foglie di ulivo color argento.
- Membri del Gran Magistero: serto di foglie di ulivo color oro.
- Vice Governatore Generale: due serti di foglie di ulivo color oro.
- Luogotenente Generale e Governatore Generale: tre serti di foglie di ulivo color oro.
§ 5. Velo da Dama – Le Dame di tutti i gradi indossano una mantiglia nera o un velo nero sul capo.
Inoltre, il velo delle Luogotenenti e Membri del Gran Magistero è contornato da un ricamo color oro di cm. 1,5.
§ 6. Guanti – I Cavalieri indossano guanti bianchi a manica corta. Le Dame indossano guanti bianchi a manica corta con vestiti a manica lunga, o guanti bianchi a manica lunga con vestiti a manica corta.
§ 7. Clero – I Membri ecclesiastici dell’Ordine vestiti con l’abito corale possono indossare la mozzetta di colore bianco (in raso per i Vescovi), di misura normale, con Croce di Gerusalemme scarlatta sulla spalla sinistra (cm. 20×20) su un rocchetto/cotta, con talare nera, salvo che per altro titolo non spettino loro abiti di colore violaceo o cremisi.
§ 8. Membri dell’Ordine laici – Il mantello costituisce l’abito specifico per i Cavalieri e le Dame unitamente alla Croce da collo propria; essi vanno indossati in Chiesa; possono essere portati fuori dalla Chiesa in processione o in corteo, sentito il parere del Vescovo locale. Di norma il mantello va portato chiuso.
I Cavalieri indosseranno il mantello, la croce da collo propria, il tocco e i guanti bianchi; in chiesa il tocco e i guanti si tolgono all’inizio e si indossano di nuovo al termine delle cerimonie, seguendo le indicazioni del Cerimoniere laico di Luogotenenza.
Le Dame indosseranno il mantello, la croce da collo propria, il velo nero e i guanti; questi ultimi si tolgono all’inizio e si indossano di nuovo al termine delle cerimonie, seguendo le indicazioni del Cerimoniere laico di Luogotenenza.
Il mantello è l’abito da Chiesa dei Membri dell’Ordine, esso va indossato con il dovuto rispetto e non al di fuori dell’area in cui si svolge la Cerimonia.
I Membri non possono indossare il mantello in funzioni pubbliche o cerimonie, oltre quelle dell’Ordine, senza un’autorizzazione preventiva del proprio Luogotenente e del Luogotenente del luogo dove si svolge la funzione o cerimonia.
È opportuno osservare i criteri stabiliti per il mantello nel presente Regolamento Generale, fatta eccezione per le antiche consuetudini locali diverse che siano state approvate dal Cardinale Gran Maestro.
§ 9. Membri dell’Ordine ecclesiastici – In occasione delle Cerimonie dell’Ordine, chi non partecipa al servizio liturgico si attiene alle seguenti indicazioni:
-
- i Vescovi indosseranno l’abito proprio con rocchetto/cotta e mozzetta di raso bianca dell’Ordine con la Croce da collo, eventuale Placca e stola dell’Ordine;
- i Prelati d’Onore e i Cappellani di Sua Santità indosseranno la veste talare propria con rocchetto/cotta e mozzetta bianca con la Croce da collo;
- i Sacerdoti indosseranno la veste talare con cotta e mozzetta bianca con la Croce da collo;
- i Diaconi permanenti si atterranno a quanto previsto per i Cavalieri laici;
- i Cavalieri Ecclesiastici insigniti della Gran Croce non indosseranno la fascia, ma solo la Placca e la Croce da collo.
§ 10. Membri dell’Ordine religiosi – I Religiosi-Cavalieri e le Religiose- Dame indosseranno l’abito proprio dell’Istituto di appartenenza, con sciarpa bianca o scialle nero con Croce potenziata e la Croce da collo propria.
§ 11. Investendi – Gli investendi si recano alla Veglia di Preghiera e alla Cerimonia di Investitura, indossando:
- abito scuro o da cerimonia per i laici;
- talare propria e rocchetto/cotta per i Vescovi; rocchetto/cotta per i Prelati; filettata e cotta per i Cappellani di Sua Santità e talare nera e cotta per i Sacerdoti secolari;
- abito scuro per i Diaconi permanenti;
- abito religioso proprio per i/le Religiosi/e.
§ 12. Decorazioni ammesse – Sul mantello sono ammesse le seguenti Insegne di grado:
- Sul mantello Capitolare con cordoniera in filo dorato/argentato vanno indossati la croce propria di grado sospesa ad un nastro di seta marezzata di colore nero o il Collare.
- Sul mantello dei Cavalieri e delle Dame va indossata la Croce da collo sospesa ad un nastro di seta marezzata di colore nero e l’eventuale placca propria.
§ 13. Distinzioni ammesse – Come Distinzioni speciali, sono ammesse:
- La “Conchiglia del Pellegrino”, posizionata al centro della Croce potenziata del mantello e del mantello Capitolare, quale testimonianza del Pellegrinaggio in Terra Santa; essa è indossata con l’umbone (ossia la cerniera) in alto.
- La “Palma di Gerusalemme”, posizionata nella parte sinistra del mantello all’altezza del petto. Essa sarà quella di livello più elevato.
I Dignitari dell’Ordine che, al cessare dell’incarico, siano stati insigniti del titolo d’onore, sostituiscono sul mantello la cordoniera color oro con una color argento (con fermaglio e nappe in filo argentato). Essi conservano il mantello Capitolare.
Al di fuori delle sopra menzionate Insegne di grado e Distinzioni speciali dell’Ordine, nessun’altra decorazione o insegna può essere applicata sul mantello.
§ 14. Abito dei partecipanti durante la Cerimonia della Veglia – I Cavalieri e le Dame sono vestiti con il mantello, la Croce da collo e le insegne secondo il loro grado.
Per i Cavalieri, il tocco e i guanti vengono tolti all’inizio e indossati nuovamente al termine della cerimonia.
I Religiosi-Cavalieri e le Religiose-Dame indossano l’abito proprio dell’Istituto di appartenenza con sciarpa o scialle con Croce potenziata e la Croce da collo propria.
I Cavalieri in servizio manterranno il tocco durante la cerimonia, eccetto durante l’esposizione del Santissimo Sacramento sino alla conclusione dell’esposizione. Le Dame addette al servizio indosseranno il velo e i guanti.
I mantelli dei Cavalieri e delle Dame investendi/e vengono portati sul braccio sinistro, con la Croce potenziata rivolta all’esterno; i guanti saranno tenuti nella mano sinistra come pure il tocco o il velo e la Croce da collo propria.
Le sciarpe dei Religiosi/Cavalieri investendi e gli scialli delle Religiose/Dame investende vengono portati sul braccio sinistro con la croce potenziata rivolta verso l’esterno e la croce da collo propria nella mano sinistra.
I Diaconi permanenti, quando partecipano con ruolo attivo al rito, indossano alba e stola.
Durante il Rito della Veglia, colui che presiede indosserà alba, stola e piviale, se non insignito della dignità episcopale.
Il Vescovo usa la mitria e il pastorale.
§ 15. Abito dei partecipanti durante la Cerimonia dell’Investitura – I Cavalieri e le Dame sono vestiti con il mantello, la croce da collo e le insegne secondo il loro grado. Per i Cavalieri, il tocco e i guanti si tolgono all’inizio e si rimettono al termine della cerimonia.
I Religiosi-Cavalieri e le Religiose-Dame indossano l’abito proprio dell’Istituto di appartenenza con sciarpa o scialle con Croce potenziata e la Croce da collo propria.
I Cavalieri in servizio manterranno il tocco durante le cerimonie, eccetto durante la consacrazione e quando riceveranno la comunione. Le Dame addette al cerimoniale indosseranno il velo e i guanti.
I mantelli dei Cavalieri e delle Dame investendi/e vengono di norma portati sul braccio sinistro con la Croce potenziata rivolta all’esterno; i guanti saranno tenuti nella mano sinistra come pure il tocco o il velo e la Croce da collo propria; tuttavia, è possibile posizionare i mantelli e le Croci da collo su un cuscino o in altra sistemazione, in modo da agevolare la loro benedizione.
Le sciarpe dei Religiosi-Cavalieri investendi e gli scialli delle Religiose- Dame investende vengono portate sul braccio sinistro con la Croce potenziata rivolta all’esterno e la Croce da collo propria nella mano sinistra.
Le mozzette dei Sacerdoti investendi vengono portate sul braccio sinistro con la Croce potenziata rivolta all’esterno e la Croce da collo propria nella mano sinistra.
I Diaconi permanenti, quando partecipano con ruolo attivo al rito indossano alba e stola.
Gli ecclesiastici, qualora concelebrino, indosseranno fin dall’inizio l’alba, la stola e, sulla casula, la Croce da collo sospesa esclusivamente da un nastro di seta marezzata di colore nero. Gli altri ecclesiastici non concelebranti si vestono come prescritto nelle Premesse Generali del Rituale delle Celebrazioni.
Durante l’Investitura, colui che presiede indosserà alba, stola e piviale, se non insignito della dignità episcopale. Il Vescovo usa la mitria e il pastorale.
Per l’atto d’Investitura, il celebrante userà la Croce astile o il pastorale.
§ 16. Rimangono in vigore le tradizioni locali, di antica consuetudine o riconosciute dal Cardinale Gran Maestro.
Articolo 77 – Insegne di Grado
§ 1. Insegne dell’Ordine – L’insegna dell’Ordine, secondo l’antico costume, è la Croce di Gerusalemme, ossia una Croce potenziata color oro, smaltata in colore sanguigno e quattro crocette nei quattro angoli, tutte ugualmente color oro e smaltate in colore sanguigno. Viene indossata con alcune caratteristiche proprie di ogni grado, come di seguito.
§ 2. Cavalieri e Dame – I Cavalieri e le Dame indossano una Croce di Gerusalemme, di cm. 3,5 sospesa ad un nastro di seta marezzata di colore nero di cm. 3,5. Per i Cavalieri la Croce è sormontata da un «Trofeo Militare» ed indossata intorno al collo; per le Dame la Croce è sormontata da un fiocco ornamentale in metallo dorato ed è appesa al collo. Le Dame in abito di gala civile indossano solo il fiocco ornamentale in metallo dorato.
§ 3. Commendatori e Dame di Commenda – I Commendatori e le Dame di Commenda indossano una Croce di Gerusalemme di cm. 5 sospesa a un nastro di seta marezzata di colore nero di cm. 5. Per i Cavalieri la Croce è sormontata da un «Trofeo Militare» ed indossata intorno al collo; per le Dame la Croce è sormontata da un fiocco ornamentale in metallo dorato e appesa al collo. Le Dame di Commenda in abito di gala civile indossano solo il fiocco ornamentale in metallo dorato.
§ 4. Commendatori con Placca (Grand’Ufficiali) e Dame di Commenda con Placca.
I Commendatori con Placca (Grand’Ufficiali) e le Dame di Commenda con Placca indossano una Croce di Gerusalemme di cm. 5 sospesa a un nastro di cm. 5 di seta marezzata di colore nero. Per i Cavalieri la Croce è sormontata da un
«Trofeo Militare» ed indossata intorno al collo; per le Dame la Croce è sormontata da un fiocco ornamentale in metallo dorato ed appesa al collo.
Inoltre, i Commendatori con Placca (Grand’Ufficiali) e le Dame di Commenda con Placca indossano la placca color argento di cm. 8,5, sulla quale è sovrapposta la Croce di Gerusalemme su fondo smaltato di bianco contornata da una ghirlanda di foglie d’ulivo, color oro, smaltata di verde. La stella è indossata sulla parte sinistra del mantello.
Le Dame di Commenda con Placca in abito di gala civile indossano solo il fiocco ornamentale in metallo dorato.
§ 5. Cavalieri e Dame di Gran Croce – I Cavalieri e le Dame di Gran Croce indossano una Croce di Gerusalemme di cm. 5 sospesa a un nastro di cm. 5 di seta marezzata di colore nero. Per i Cavalieri la Croce è sormontata da un
«Trofeo Militare» ed indossata intorno al collo ed un’altra Croce di Gerusalemme di cm. 6,5 è legata all’altezza del fianco sinistro ad una fascia di cm 10 di seta marezzata di colore nero, indossata dalla spalla destra al fianco sinistro.
Per le Dame la Croce è legata all’altezza del fianco ad una fascia di cm. 8 di seta marezzata di colore nero, indossata dalla spalla destra al fianco sinistro.
Inoltre, i Cavalieri e le Dame di Gran Croce indossano una placca color argento raggiante di cm. 8,5, sulla quale è sovrapposta una Croce di Gerusalemme di cm. 5. Per i Cavalieri, la placca è indossata sulla parte sinistra della giacca; per le Dame, la stella è indossata sulla parte sinistra del vestito.
I Membri ecclesiastici insigniti della Gran Croce indossano la Placca sul lato sinistro della mozzetta.
§ 6. Cavalieri e Dame di Collare – I Cavalieri e le Dame di Collare indossano un Collare formato da una catena di sei Croci di Gerusalemme, alternate con sette coppie di piastrine rettangolari color oro, da cui pende la Croce di Gerusalemme smaltata di rosso sormontata dalla figura in rilievo, color oro, del Cristo Risorgente dal Sepolcro e contornata da una ghirlanda di foglie color oro, smaltata di verde. Per i Cavalieri la Croce è sormontata da un «Trofeo Militare»; per le Dame la Croce è sormontata da un fiocco ornamentale in metallo
dorato. In aggiunta i Cavalieri e le Dame di Collare indossano una Placca raggiante color argento di cm. 8,5 sormontata da un disco color oro di cm. 4, sul quale è sovrapposta su fondo smaltato di bianco la Croce di Gerusalemme smaltata di rosso con applicata la figura in rilievo, color oro, del Cristo Risorgente dal Sepolcro e contornata da foglie d’ulivo color oro smaltata di verde. Per i Cavalieri la Placca è indossata sulla spalla sinistra della marsina; per le Dame, la Placca è indossata sulla parte sinistra dell’abito.
§ 7. Miniature delle Insegne – Le insegne di grado in formato miniatura sono indossate appese ad un nastro per i Cavalieri o ad un fiocco per le Dame sulla parte sinistra dell’abito formale che prevede l’apposizione delle decorazioni. I Cavalieri possono indossare una rosetta con il loro grado più alto al bavero sinistra della giacca; le Dame possono indossare un fiocco nero con miniatura del loro grado più alto su un abito formale che prevede l’apposizione delle decorazioni (per la descrizione e le misure, si veda la Tavola allegata al presente Regolamento Generale).
Articolo 78 – Vessilli dell’Ordine
§ 1. Labaro dell’Ordine – L’Insegna dell’Ordine consiste nel Gonfalone di seta bianca al palo di rosso, sormontata da «Trofeo Militare». Il pannello di cm. 1,80 x 2,10 è annodato all’asta trasversale da passetti a merlo guelfo. Dall’asta orizzontale inferiore pende una frangia di m. 0,40, raffigurante nei colori e nei ciondoloni le Luogotenenze dell’Ordine. Nel recto del Gonfalone campeggia la figura del Cristo Risorgente dal Sepolcro, che regge il Vessillo Crociato.
Sulla testata del Sepolcro vuoto è steso a festone il cartiglio con il motto
«Deus lo vult».
La figura del Cristo Risorgente è chiusa ai lati da un motivo ornamentale alternato da Croci di Gerusalemme e Corone di Spine. Dai pomelli dell’asta trasversale superiore pendono i nastri dell’Ordine di seta nera marezzata.
Nel verso del Gonfalone campeggia la Croce di Gerusalemme.
Il Gonfalone è custodito nella sede dell’Ordine a Roma. Il suo uso è disciplinato dal Cardinale Gran Maestro.
§ 2. Stendardo delle Luogotenenze – L’Insegna delle Luogotenenze è lo Stendardo di seta bianca, al palo di rosso, sormontata dal «Trofeo Militare». Il pannello largo m. 0,80 x 2,40, terminante a punta, reca nel recto la figura del Cristo Risorgente dal Sepolcro, che regge il vessillo crociato e, alla base, il cartiglio con il motto «Deus lo vult». Dai pomelli dell’asta trasversale pendono i nastri: a destra quello dell’Ordine di seta nera marezzata, a sinistra quello con i colori della Nazione della Luogotenenza. Nel verso dello Stendardo campeggia la Croce di Gerusalemme.
Lo Stendardo è custodito nella sede della Luogotenenza e ne dispone il Luogotenente.
§ 3. Insegna delle Sezioni – L’Insegna delle Sezioni è il Vessillo di seta bianca al palo di rosso, sormontata dal «Trofeo Militare».
Nel recto del drappo alto m. 0,60 x 0,60 con coda di rondine di m. 0,80 campeggia la Croce di Gerusalemme.
Nel verso campeggiano l’arme o i colori del territorio amministrativo sede della Sezione.
Dal palo del Vessillo pendono accoppiati i nastri dell’Ordine e del territorio amministrativo sede della Sezione.
Il Vessillo è custodito nella sede della Sezione e ne dispone il Preside.
§ 4. Insegne delle Delegazioni – L’Insegna delle Delegazioni è il Vessillo di seta bianca la palo di metallo, sormontata dalla Croce dell’Ordine dorata.
Nel recto del drappo alto m. 0,60 x 0,60 con coda di rondine di m. 0,80 campeggia la Croce di Gerusalemme.
Dal palo del Vessillo pendono accoppiati i nastri dell’Ordine e della città, sede della Delegazione.
Il Vessillo è custodito nella sede della Delegazione e ne dispone il Delegato.
Articolo 79 – Stemma e Sigillo
§ 1. Stemma – Lo Stemma dell’Ordine è color argento con la Croce Gerosolimitana color oro e smaltata in colore sanguigno.
L’Elmo color oro, cimato della Corona di Spine di Nostro Signore Gesù Cristo, al Cimiero, del globo terrestre sormontato dalla Croce, è affiancato da due bandiere color argento con la Croce di porpora Gerosolimitana al centro.
I Tenenti sono rappresentati da due Angeli con dalmatica rossa; l’uno (a destra) reggente il Vessillo Crociato; l’altro (a sinistra) reggente il bordone e la conchiglia.
Motto: «Deus lo vult».
§ 2. Sigillo – Il Sigillo dell’Ordine, a forma di mandorla, chiusa da una cornice color oro con la Corona di Spine di Nostro Signore Gesù Cristo, ritrae, sbalzata color argento, o impressa in cera, la figura di Cristo Risorgente del Sepolcro.
Articolo 80 – Stemma del Cardinale Gran Maestro
Il Cardinale Gran Maestro inquarta il proprio stemma con lo stemma dell’Ordine: d’Argento alla Croce d’Oro, smaltata in colore sanguigno, cimato dal Cappello Rosso, con facoltà del manto, movente della Corona di Spine sormontata dal Cimiero.
Lo Scudo è circondato dal Collare dell’Ordine.
Il Cardinale Gran Maestro nel suo stemma fa uso del Capo alla Croce di Gerusalemme.
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Articolo 81 – Attribuzione dei Titoli
Cariche dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
| INTERLOCUTORI | APPELLATIVI |
|---|---|
| Cardinale Gran Maestro | Eminenza – Sig. Cardinale |
| Patriarca Gran Priore | Beatitudine o Beatitudine Eminentissima (se Cardinale) |
| Assessore | Eccellenza (se di rango episcopale) – Monsignore |
| Luogotenente Generale | Eccellenza – Sig. Luogotenente Generale |
| Governatore Generale | Eccellenza – Sig. Governatore Generale |
| Vice Governatore Generale | Eccellenza – Sig. Vice Governatore Generale |
| Cancelliere | Sig. Cancelliere |
| Tesoriere | Sig. Tesoriere |
| Cerimoniere Ecclesiastico | Eccellenza (se di rango episcopale) – Reverendissimo |
| Membri del Gran Magistero | |
| Gran Priore di Luogotenenza | Eminenza – Eccellenza (se di rango episcopale) |
| Luogotenente | Eccellenza |
| Delegato Magistrale | |
| Cancelliere della Luogotenenza | |
| Tesoriere della Luogotenenza | |
| Segretario della Luogotenenza | |
| Consiglieri di Luogotenenza | |
| Preside di Sezione | |
| Delegato Locale | |
| Reggente di Sezione | |
| Reggente di Delegazione Locale | |
| Priore di Sezione | Eccellenza (se di rango episcopale) |
| Priore di Delegazione Locale | Eccellenza (se di rango episcopale) |
| Consiglieri di Sezione | |
| Consiglieri di Delegazione Locale |
Articolo 82 – Celebrazioni dell’Ordine
Cerimonia d’Investitura – L’ammissione nell’Ordine avviene nel corso di una Cerimonia solenne d’Investitura, preceduta da una Veglia di Preghiera.
La celebrazione della Cerimonia d’Investitura dei nuovi Membri nell’Ordine compete al Cardinale Gran Maestro; in sua assenza, la facoltà di celebrare la Cerimonia d’Investitura è delegata ai Gran Priori delle rispettive Luogotenenze, per delega implicita (cfr. Statuto, Art. 35 § 3). I Gran Priori di Luogotenenza, a loro volta, possono subdelegare ad altra autorità ecclesiastica
appartenente all’Ordine (cfr. Art. 3). Possono essere previste riunioni spirituali e di preparazione immediate.
Per il rituale si rimanda al Rituale per le Celebrazioni dell’Ordine.
Articolo 83 – Benefici Spirituali
A norma dell’Articolo 37 dello Statuto, i membri dell’Ordine lucrano l’indulgenza plenaria, una volta soddisfatte le consuete condizioni di confessione, comunione e preghiere stabilite per le intenzioni del Santo Padre:
- Il giorno della propria Investitura
- IlgiornodellaBeataVergineMariaReginadiPalestina,Patronadell’Ordine (25 ottobre)
- Il giorno dell’Esaltazione della Santa Croce (14 settembre)
- Il giorno della festa di San Pio X (21 agosto)
- Il giorno della festa di Sant’Elena (18 agosto)
Si richiede inoltre che essi si impegnino, o rinnovino il loro impegno, almeno in privato, ad osservare fedelmente lo Statuto dell’Ordine (nell’Appendice del presente Regolamento Generale si trova copia del Decreto emanato dalla Penitenzieria Apostolica il 23.09.1967, ALLEGATO 3 – BENEFICI SPIRITUALI).
Articolo 84 – Ordine di Precedenza
Le precedenze tra i Membri che ricoprono particolari cariche nell’Ordine sono le seguenti:
- Cardinale Gran Maestro
- Patriarca Gran Priore
- Assessore
- Luogotenente Generale
- Governatore Generale
- Vice Governatori Generali
- Cancelliere dell’Ordine
- Tesoriere dell’Ordine
- Cerimoniere dell’Ordine
- Assistente Spirituale dell’Ordine (se nominato)
- Altri Membri del Gran Magistero
- Altri Membri della Consulta
- Luogotenenti/Reggenti di Luogotenenza
- Gran Priori di Luogotenenza
- Cancelliere, Tesoriere, Segretario di Luogotenenza*
- Altri Membri del Consiglio di Luogotenenza*
- Delegati Magistrali/Reggenti di Delegazione Magistrale
- Gran Priori di Delegazione Magistrale
- Gran Priori Coadiutori di Luogotenenza o Delegazione Magistrale
- Presidi di Sezione/Reggenti di Sezione
- Priori di Sezione/Reggenti di Sezione
- Delegati Locali/Reggenti di Delegazione Locale
- Priori di Delegazione Locale
A parità di carica e di grado, la precedenza segue l’anzianità di nomina nella carica.
Laddove siano presenti Cardinali, Membri dell’Ordine e non, nonché Autorità civili, Membri dell’Ordine e non, si seguono le precedenze secondo il loro rango.
Articolo 85 – Privilegi Araldici
Gli Ecclesiastici che possono fare uso di uno stemma sono i seguenti:
- I Cardinali inquartano la propria arma con l’arma Gerosolimitana.
- Gli altri Ecclesiastici possono accollare il proprio scudo alla Croce di Gerusalemme.
I Cavalieri e le Dame, che fanno legittimamente uso dello stemma, possono far pendere la Croce dell’Ordine sotto la punta dello scudo:
-
- I Cavalieri con un nodo nero;
- I Commendatori appesa ad un nastro nero uscente da sotto la base dello scudo;
- I Commendatori con Placca con trofeo pendente da un nastro nero abbracciante i fianchi dello scudo;
- I Cavalieri di Gran Croce abbracciando l’intero scudo con il nastro dell’Ordine, da cui pende la Croce con trofeo;
- I Cavalieri di Collare, i componenti del Gran Magistero, i Luogotenenti in carica e d’Onore, e i Gran Priori potranno partire la propria arma con l’arma Gerosolimitana a destra; i Cavalieri di Collare potranno altresì porre attorno allo scudo il Collare.
Il Patriarca Gran Priore e l’Assessore fanno uso del Capo caricato della Croce di Gerusalemme.
I Cavalieri e le Dame che non abbiano proprio stemma, hanno facoltà di fregiarsi della Croce dell’Ordine.
Articolo 86 – Decorazioni al Merito
§ 1. Decorazioni al Merito – Il Cardinale Gran Maestro ha la facoltà di conferire a persone non appartenenti all’Ordine anche non cattoliche o non cristiane, di irreprensibile condotta morale e particolarmente benemerite nella carità per la Terra Santa, la Decorazione al Merito, distinta nelle seguenti classi:
a) CrocealMerito;
- Croce con Placca d’argento al Merito;
- Croce con Placca d’oro al Merito;
- Collare al Merito per eminentissime personalità anche non cattoliche o non cristiane.
Il conferimento avviene, di regola, su proposta del Governatore Generale o della Presidenza del Gran Magistero, dopo aver informato il Luogotenente o il Delegato Magistrale territorialmente competenti e non comporta l’ingresso nell’Ordine.
La Decorazione al Merito non può essere conferita ai Membri dell’Ordine.
La sua attribuzione non comporta l’appartenenza all’Ordine; tuttavia, non ne impedisce una successiva appartenenza.
§ 2. Insegna della Croce al Merito – L’Insegna della Croce al Merito è costituita da una Croce potenziata, color oro, smaltata di rosso, con una corona di spine color oro, passante tra i bracci della Croce. Il nastro è di seta bianca a tre strisce longitudinali rosse.
§ 3. Insegne delle singole classi – Le insegne delle singole classi hanno le seguenti caratteristiche:
- Croce al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme: l’insegna di cm. 5,2 si porta al collo appesa ad un nastro di cm. 4,5.
- Croce con Placca d’argento al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme: l’insegna di cm. 5,2 si porta al collo appesa ad un nastro di cm. 4,5. La Placca è raggiante color argento, di cm. 7,2 con sovrapposta l’insegna di cm. 3,5.
- Croce con Placca d’oro al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme: l’insegna di cm. 6,4 è appesa ad una fascia di seta della larghezza di cm. 10 che si porta a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro. La Placca è raggiante color argento di cm. 8,5 con sovrapposta l’insegna, di cm. 5,2.
- Collare al Merito: Collare snodabile in due tratti, con maglie alla Croce di cm. 1,5 potenziata color oro, smaltate di rosso, con una Corona di spine color oro, passante tra i bracci della Croce (otto Croci), alternata da otto coppie di piastrine rettangolari color oro, con il motto «Meriti causa», da cui pende la croce di cm. 5,2 potenziata color oro, smaltata di rosso, con una Corone di spine color oro, passante tra i bracci della Croce.
La Placca, raggiante color oro di cm. 8,2 con sovrapposta la Croce suddetta, delle dimensioni di cm. 2,8; la Placca si indossa sul lato sinistro del petto.
***
TITOLO IV
PROVVEDIMENTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Articolo 87 – Provvedimenti disciplinari
§ 1. Provvedimenti disciplinari – In caso di violazione degli obblighi e dei doveri derivanti dall’appartenenza all’Ordine previsti dallo Statuto e del presente Regolamento Generale o, comunque, al verificarsi di situazioni personali incompatibili con essa, possono essere adottati – esclusivamente all’interno dell’Ordine – provvedimenti disciplinari secondo le seguenti modalità:
- Ammonizione. Essa viene emessa di norma dal Luogotenente competente ovvero dal Cardinale Gran Maestro con provvedimento scritto da comunicarsi, per iscritto, all’interessato (cfr. Art. 43 § 10);
- Sospensione dall’appartenenza all’Ordine. Essa è sempre comminata dal Cardinale Gran Maestro con provvedimento scritto. Soltanto nei casi di particolare urgenza e gravità, può essere decisa provvisoriamente dal Luogotenente, dal Delegato Magistrale o dal Reggente competente, il quale informerà immediatamente il Cardinale Gran Maestro, fornendo una esauriente e documentata relazione illustrativa del caso, per le valutazioni di competenza.
Ove la sospensione sia inflitta dall’autorità locale, essa deve sempre essere confermata dal Cardinale Gran Maestro; in caso di mancata conferma la sospensione è considerata come nulla e non avvenuta.
La sospensione non può avere un’efficacia indefinita nel tempo, ma deve prevedere un termine, anche generico, quale il cessare della situazione che l’ha provocata o la sentenza definitiva dell’autorità giudiziaria competente a giudicare l’eventuale causa promossa contro l’interessato.
La sospensione comminata dall’autorità locale, ammissibile soltanto nei casi di particolare urgenza e gravità, avendo funzione ad cautelam, ha effetti temporali limitati alla persistenza della situazione che l’ha generata. Tali effetti cessano al venire meno dell’urgenza e gravità che l’hanno determinata. Quanto alla procedura da seguire per la comminazione di tale provvedimento disciplinare, essa dovrà fare riferimento a quanto indicato nel Titolo IV del presente Regolamento Generale.
- Radiazione dai ruoli dell’Ordine. Essa viene decisa con Decreto dal Cardinale Gran Maestro per motivi gravi e comprovati, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, dello Statuto dell’Ordine e del presente Regolamento Generale. Tale facoltà è esercitata, a seconda dei casi, su proposta del Luogotenente o della Presidenza del Gran Magistero e sempre dopo aver fatto svolgere approfondite indagini e avere espletato le necessarie consultazioni con la Presidenza del Gran Magistero.
Tra le cause della radiazione ci possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione degli obblighi dei Membri citati negli articoli
36 dello Statuto, 68 § 1 f) e 70 del presente Regolamento Generale. Il Membro radiato non potrà più fregiarsi delle insegne e non potrà più indossare il mantello; inoltre dovrà restituire il Diploma di nomina e di eventuali successive promozioni al Luogotenente, il quale lo trasmetterà al Cancelliere dell’Ordine; quest’ultimo provvederà alla registrazione della radiazione dai ruoli, dopo che il Cardinale Gran Maestro abbia preso atto della correttezza della procedura.
Il Cardinale Gran Maestro ha, comunque, la facoltà di riammettere nei ruoli l’ex Membro in ogni tempo, sentito il parere del Luogotenente competente e della Presidenza del Gran Magistero.
§ 2. Persistenza obbligo di contribuzione annuale – I provvedimenti disciplinari dell’ammonizione e della sospensione non esimono dal versamento del contributo economico annuale all’Ordine.
Articolo 88 – Diritto di difesa
§ 1. Diritto di difesa – Il procedimento disciplinare deve garantire il diritto di difesa, svolgersi in modo equo e concludersi entro un termine ragionevole.
In particolare, ogni Membro dell’Ordine ha diritto di:
- essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi della contestazione formulata a suo carico;
- disporre del tempo necessario a preparare la sua difesa;
- difendersi personalmente o tramite un difensore di sua scelta, che sia Membro dell’Ordine o iscritto negli Albi o elenchi ufficiali degli avvocati.
Articolo 89 – Diritto alla riservatezza
§ 1. Riservatezza – Il Cardinale Gran Maestro, o qualsiasi Dignitario in sua vece, non è tenuto a comunicare ad alcun altro che non sia l’interessato stesso e/o il suo eventuale difensore, le ragioni per le quali l’azione disciplinare è stata promossa.
Il Cardinale Gran Maestro può inviare, per conoscenza e in forma riservata, copia del provvedimento assunto al Luogotenente competente.
Articolo 90 – comunicazioni
Le comunicazioni relative al procedimento disciplinare sono effettuate in forma telematica o, qualora non possibile, in altra modalità idonea.
articolo 91 – Lingua dei procedimenti disciplinari
La lingua ufficiale applicata nei procedimenti disciplinari è l’Italiano. Tuttavia, il Membro dell’Ordine sottoposto ai procedimenti, potrà scegliere, comunicandolo per iscritto, di utilizzare una lingua diversa tra quelle correntemente in uso nell’Ordine (Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco).
Il procedimento disciplinare davanti al Luogotenente può essere tenuto anche in una delle lingue ufficiali del luogo, diversa dalla lingua italiana o da quelle correntemente in uso nell’Ordine, purché comprensibile all’interessato.
La proposta di adozione della sanzione disciplinare formulata dal Luogotenente e tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare, ove siano redatti in una lingua diversa dalla lingua ufficiale e da quelle correntemente in uso nell’Ordine, sono trasmessi al Cardinale Gran Maestro corredati da una traduzione in lingua italiana.
Articolo 92 – Procedimento disciplinare di competenza del Luogotenente
§ 1. Apertura del procedimento – In caso di violazione degli obblighi e dei doveri derivanti dall’appartenenza all’Ordine (cfr. Statuto, Art. 36) il Luogotenente, entro trenta giorni dalla avvenuta notizia circa il comportamento dell’interessato, deve prendere contatto e ascoltarlo per gli opportuni chiarimenti. Entro sette giorni da tale incontro, il Luogotenente può decidere, per iscritto, di aprire un procedimento disciplinare diretto ad adottare un provvedimento disciplinare nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente
Regolamento Generale.
§ 2. Formazione del fascicolo e notifica – Qualora il Luogotenente ritenga di aprire un procedimento disciplinare, il Consiglio di Luogotenenza, su suo incarico scritto, provvede:
- alla formazione di un fascicolo nel quale saranno contenuti, a titolo esemplificativo, i documenti, le comunicazioni, gli scritti difensivi, le risultanze delle indagini espletate, le verbalizzazioni avvenute;
- alla comunicazione per iscritto all’interessato, per via telematica o in altra modalità idonea, entro sette giorni, dell’apertura di procedimento disciplinare, con l’enucleazione delle contestazioni mosse e l’invito ad esercitare il diritto di difesa, per iscritto, entro i successivi quindici giorni.
§ 3. Procedimento – Entro novanta giorni dalla comunicazione all’interessato della notizia di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio di Luogotenenza concluderà l’istruttoria e trasmetterà il fascicolo al Luogotenente e all’interessato (o al suo difensore), per via telematica o in altra modalità idonea.
Entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo, il Luogotenente potrà emettere, in forma scritta, provvedimento disciplinare motivato nei confronti
dell’interessato nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale.
L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato, a pena di inefficacia, all’interessato o al suo difensore, per via telematica o in altra modalità idonea, entro trenta giorni dalla sua emissione.
Qualora il Luogotenente non assuma alcun provvedimento disciplinare entro i termini suindicati o qualora il provvedimento da lui ritenuto opportuno ecceda le sue competenze, dovrà trasmettere il fascicolo al Cardinale Gran Maestro per le sue valutazioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’emissione del provvedimento.
Articolo 93 – Procedimento disciplinare di competenza del Cardinale Gran Maestro
§ 1. Apertura del procedimento – In caso di violazione degli obblighi e dei doveri derivanti dall’appartenenza all’Ordine o, comunque, al verificarsi di situazioni personali incompatibili con tale appartenenza, su proposta scritta del Luogotenente ed eccezionalmente della Presidenza del Gran Magistero, il Cardinale Gran Maestro, entro un termine ragionevole comunque non superiore a trenta giorni dalla informazione ricevuta, può decidere – per iscritto – di aprire un procedimento disciplinare diretto ad adottare, esclusivamente all’interno dell’Ordine, provvedimenti disciplinari secondo la normativa prevista dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale.
§ 2. Formazione del fascicolo e notifica – Qualora il Cardinale Gran Maestro ritenga di aprire un procedimento disciplinare, la Commissione Giuridica, su suo incarico scritto, provvede:
- alla formazione di un fascicolo nel quale saranno contenuti, a titolo esemplificativo: i documenti, le comunicazioni, gli scritti difensivi, le risultanze delle indagini espletate, le verbalizzazioni avvenute;
- alla comunicazione all’interessato, per via telematica o in altra modalità idonea, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a trenta giorni dalla data di proposta di provvedimento disciplinare, di un atto contenente la notizia dell’apertura di un procedimento disciplinare, con l’enucleazione delle contestazioni mosse.
§ 3. Procedimento – L’interessato, ricevuta la comunicazione dell’apertura di un procedimento disciplinare, prima di assumere qualsiasi iniziativa dovrà, nello spirito dell’Ordine, consultarsi con una autorità locale di sua fiducia o con il Vice Governatore Generale competente per territorio, riguardo al procedimento stesso.
L’autorità locale o il Vice Governatore Generale competente invieranno una relazione scritta al Cardinale Gran Maestro e, per essa, alla Commissione Giuridica entro trenta giorni dalla avvenuta consultazione.
Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente § 2, lett. b), l’interessato potrà trasmettere al Cardinale Gran Maestro, e per esso alla Commissione Giuridica, l’eventuale procura speciale conferita per iscritto al difensore, gli scritti difensivi e la documentazione inerente. In difetto di trasmissione degli scritti difensivi e della documentazione inerente, nonché dell’eventuale procura speciale conferita per iscritto al difensore, si procederà in contumacia.
Entro trecentosessantacinque giorni dalla comunicazione all’interessato della notizia di apertura del procedimento disciplinare, la Commissione Giuridica concluderà l’istruttoria ed esprimerà motivato parere scritto, non vincolante, che trasmetterà al Cardinale Gran Maestro e all’interessato o al suo difensore, per via telematica o in altra modalità idonea. Tale termine può essere prorogato per motivi eccezionali e, comunque, con provvedimento del Cardinale Gran Maestro che fisserà anche il periodo di proroga.
Entro novanta giorni dal ricevimento del parere reso dalla Commissione Giuridica, il Cardinale Gran Maestro potrà emettere, in forma scritta, provvedimento disciplinare motivato nei confronti dell’interessato.
L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato, a pena di inefficacia, all’interessato o al suo difensore, per via telematica o in altra modalità idonea, entro trenta giorni dalla sua emissione.
Qualora il Cardinale Gran Maestro non assuma alcun provvedimento disciplinare, il procedimento si intenderà estinto e della sua estinzione sarà data comunicazione all’interessato o al suo difensore, per via telematica o in altra modalità idonea.
Articolo 94 – Ricorsi
§ 1. Ricorso in supplicatio – Il Membro dell’Ordine nei confronti del quale sia stato disposto un provvedimento disciplinare da parte del Cardinale Gran Maestro, prima di qualsivoglia altra impugnazione, deve pregiudizialmente chiedere per iscritto al suo autore, la revoca o la correzione del provvedimento entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La presentazione del ricorso in supplicatio sospende l’esecuzione del provvedimento disciplinare.
La tardiva o irregolare presentazione del ricorso lo rende inammissibile.
Il Cardinale Gran Maestro decide entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di revoca o correzione. In mancanza, il ricorso si intende respinto.
§ 2. Ricorso gerarchico – Il Membro dell’Ordine nei confronti del quale sia stato disposto un provvedimento disciplinare dal Luogotenente o dal Delegato Magistrale o dal Reggente ha il diritto di chiedere esplicitamente, mediante ricorso per iscritto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la revoca o la correzione al Cardinale Gran Maestro.
La presentazione del ricorso gerarchico non sospende gli effetti del provvedimento. La tardiva o irregolare presentazione del ricorso lo rende inammissibile.
Il Cardinale Gran Maestro si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso. In mancanza, il ricorso si intende respinto.
§ 3. Contenuto dei ricorsi. Il ricorso, sia in supplicatio che gerarchico, dovrà contenere:
-
- La copia dell’atto impugnato e gli elementi necessari per il computo del termine della sua comunicazione;
- Tutti i dati anagrafici del ricorrente, compresa l’indicazione del domicilio, anche telematico, agli effetti della comunicazione;
- La motivazione, almeno in modo sommario, del ricorso ed eventuali nuovi elementi;
- La pretesa del ricorrente rispetto all’atto impugnato;
- La data e la firma del ricorrente.
Articolo 95 – Autosospensione
Qualora un Membro si trovi in situazioni personali che possano arrecare pregiudizio all’Ordine, è invitato ad autosospendersi.
L’autosospensione comporta anche la sospensione da tutte le eventuali cariche ricoperte e mandati di servizio ricevuti all’interno dell’Ordine.
L’autosospensione non esime il Membro dall’obbligo di versare il contributo economico annuale all’Ordine.
L’autosospensione deve essere immediatamente comunicata in forma scritta al Luogotenente competente per territorio, che ne informerà, per conoscenza, il Cardinale Gran Maestro.
L’autosospensione produce i suoi effetti dalla data in cui risulta inviata la relativa comunicazione al Luogotenente. In caso di autosospensione da parte di un Membro che ricopre una carica, il Luogotenente può nominare un sostituto ad interim.
L’autosospensione cessa di produrre i suoi effetti solo a seguito di atto disposto dal Luogotenente, su istanza scritta del Membro dell’Ordine che documenti la cessazione della causa che l’ha determinata. L’atto va comunicato al Cardinale Gran Maestro.
Articolo 96 – Rinuncia
§ 1. Rinuncia all’appartenenza all’Ordine – I Membri possono rinunciare alla loro appartenenza all’Ordine mediante la presentazione, per iscritto, delle dimissioni al proprio Luogotenente. Egli le inoltrerà al Cardinale Gran Maestro il quale ne prende atto.
Le dimissioni producono il loro effetto dalla data in cui risultano essere ricevute dal destinatario. L’efficacia delle dimissioni non richiede l’accettazione da parte di alcuna autorità dell’Ordine (cfr. Statuto, Art. 35 § 4).
§ 2. Procedura di rinuncia di un Membro all’appartenenza all’Ordine – Il Membro che ha rinunciato all’appartenenza all’Ordine, dovrà restituire il Diploma di nomina e di eventuali successive promozioni al Luogotenente il quale lo trasmetterà al Cancelliere dell’Ordine; quest’ultimo provvederà alla registrazione della rinuncia del Membro, dopo che il Cardinale Gran Maestro abbia preso atto della correttezza della procedura.
Articolo 97 – Conflitto di Interessi
Il conflitto tra l’interesse personale e quello dell’Ordine si manifesta quando un comportamento o una decisione, nell’ambito della propria attività all’interno dell’Ordine, possa generare un vantaggio diretto e/o indiretto, mediato e/o immediato, o anche solo potenziale per sé stessi e/o per persone collegate.
Il Membro non Dignitario dell’Ordine che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, informerà il Luogotenente competente il quale, effettuate le necessarie verifiche, sentito il Consiglio di Luogotenenza, prenderà le opportune misure.
Il Membro Dignitario dell’Ordine che si trovi nella medesima situazione di cui sopra, ne informerà il Cardinale Gran Maestro il quale, effettuate le necessarie verifiche, prenderà le opportune misure.
La mancata informazione sulla sussistenza del conflitto di interessi costituisce violazione degli obblighi di appartenenza all’Ordine.
***
TITOLO V Disposizioni Generali
Articolo 98 – Entrata in vigore del Regolamento Generale
Il presente Regolamento Generale, fatta eccezione per quanto disposto nelle norme transitorie, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 ad experimentum per i successivi due anni.
Articolo 99 – Norme Transitorie
§ 1. Promozioni – A parziale modifica di quanto previsto dall’Art. 71 § 1, si dispone quanto segue:
- a partire dalla entrata in vigore del presente Regolamento Generale e per tutto l’anno 2025, la decorrenza del tempo utile per la promozione di un Membro dell’Ordine al grado superiore resta pari a TRE anni;
- a partire dal 1° gennaio 2026 e per tutto l’anno 2026, la decorrenza minima passerà a QUATTRO anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore la normativa generale con decorrenza minima di anni CINQUE nel grado inferiore.
§ 2. Clausola generale di rimando – Per tutto quanto non esplicitamente richiamato e/o modificato, restano in vigore le normative previste dal Cerimoniale e dalle Norme di Comportamento in uso.
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Il testo di riferimento del presente Regolamento è l’originale italiano.
Avvertenza
In attesa della pubblicazione ufficiale del testo aggiornato, il presente Regolamento Generale include, in corsivo e con asterisco (*), le modifiche approvate dal Gran Magistero e formalmente comunicate alle Luogotenenze.
